Legge Regionale 9 febbraio 2018, n. 2 Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità
ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto
Art. 1Oggetto e finalità 1. Con le presenti disposizioni, la Regione Puglia affronta
i problemi peculiari della città di Taranto e del suo territorio, nella loro rilevanza regionale,
nazionale e internazionale, connessi alla crisi del polo siderurgico e agli effetti da essa generati sulla comunità
territoriale.
2. A tal fine promuove e sostiene il necessario cambiamento
delle sue direttrici di sviluppo, attraverso l’individuazione di indirizzi a supporto di una
pianificazione strategica di azioni integrate sul contesto territoriale basate sullo sviluppo ambientale.
Art. 2
Ambito territoriale di applicazione 1. Le presenti disposizioni si applicano nell’ambito
territoriale del Comune di Taranto.
Art. 3Obiettivi 1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:
a) sostenere un processo di trasformazione del tessuto
socio-economico attraverso iniziative finalizzate:
1) alla
valorizzazione del potenziale di sviluppo e delle risorse locali, mediante la promozione
e l’integrazione di filiere produttive artigianali, industriali e
agroalimentari, anche legate alla blue economy;
2)
all’attrazione di investimenti strutturali esterni e all’internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese (PMI);
3) al
miglioramento delle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese
locali;
4) alla
programmazione, in accordo con le autorità locali, di infrastrutture e servizi
avanzati in grado di far emergere nuovi
fattori competitivi per lo sviluppo economico e occupazionale e che favoriscano
anche l’interconnessione modale tra porti e aeroporti;
5) alla
diffusione dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e della ricerca
applicata;
6) alla
ricollocazione, alla riqualificazione professionale e alla riassunzione di
lavoratori inoccupati e disoccupati di lunga durata, o licenziati a causa di
crisi aziendali e ristrutturazioni;
7)
all’autoimprenditorialità;
b) migliorare il livello di sostenibilità ambientale
dell’economia locale attraverso:
1) la
previsione di ulteriori vincoli all’insediamento di attività economiche
appartenenti a classi potenzialmente inquinanti;
2) la
semplificazione delle procedure di autorizzazione ambientale per le attività
economiche appartenenti a classi non inquinanti;
c) puntare alla rigenerazione e riconversione
sostenibile urbana e territoriale, attraverso azioni mirate:
1)
all’affiancamento alle autorità locali nell’adeguamento di strumenti urbanistici
avanzati;
2) alla
valorizzazione e tutela delle risorse urbane e del paesaggio;
d) rendere più efficiente l’accessibilità alla città
di Taranto e al suo territorio integrando le differenti forme di mobilità;
e) modernizzare il sistema di competenze professionali
attraverso il potenziamento dell’offerta formativa locale e dell’istruzione e
formazione superiore, anche con la promozione di un polo universitario,
coerente con i potenziali di sviluppo locale e gli indirizzi del Piano
strategico di cui all’articolo 5;
f) far crescere il tasso di permanenza dei giovani,
promuovendo l’occupazione giovanile, la diffusione di innovazione, l’emersione
dei talenti e della creatività, gli scambi interculturali, l’attrattività territoriale,
il riuso di spazi e beni pubblici per attività creative, innovative e
sostenibili.
Art. 4Start-up
innovative 1. Al fine di sostenere le start-up innovative come
definite dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in linea con la
programmazione regionale, favorendo l’integrazione delle start-up anche
nelle filiere esistenti, la Regione promuove e sostiene, a favore delle piccole
e medie imprese del territorio di Taranto, incentivi specifici per i seguenti
interventi:
a) sostegno alla creazione di nuove start-up innovative
attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e
dei costi per l’accesso al credito;
b) accompagnamento dei potenziali imprenditori, anche
nell’ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell’idea
imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking,
sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di
lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori;
c) creazione di un fondo di venture capital per
l’acquisizione di partecipazioni in imprese innovative per sostenerne la
crescita e aumentare il tasso di sopravvivenza delle stesse;
d) misure di stimolo e supporto per iniziative di crowdfunding.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri
e le modalità per la concessione e l’erogazione degli incentivi e per la
stipula dei contratti.
Art. 5Delega
alla Giunta regionale 1. La Giunta regionale è delegata ad adottare, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Piano strategico denominato: “Taranto Futuro Prossimo”.
2. Il Piano di cui al comma 1, coerente con gli
obiettivi e i tempi di esecuzione del periodo di programmazione 2014-2020,
comprende:
a) le azioni specifiche finalizzate al perseguimento
degli obiettivi di cui all’articolo 3;
b) il coordinamento tra le diverse fonti normative e
finanziarie incidenti sul medesimo ambito territoriale di cui all’articolo 2;
c) il raccordo con le autorità di gestione dei
programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei;
d) la disciplina dei processi di partecipazione e del
ruolo del partenariato locale;
e) il piano finanziario organico e pluriennale;
f) l’organizzazione e le procedure per la gestione
amministrativa e finanziaria;
g) l’assistenza tecnica, la valutazione, la
certificazione e il controllo.
3. Per quanto concerne le azioni di cui al comma 2, lettera
a), il Piano strategico prevede interventi nelle seguenti materie:
a) modernizzazione delle filiere dell’economia rurale
e della pesca, con particolare riferimento alla mitilicoltura;
b) diversificazione del tessuto economico
imprenditoriale, anche nell’ambito della blue economy;
c) tutela e valorizzazione del paesaggio;
d) ricostituzione dei valori ambientali e della
sostenibilità ambientale;
e) tutela della salute;
f) rigenerazione urbana di Taranto;
g) potenziamento delle infrastrutture e della mobilità
urbana sostenibile;
h) rafforzamento dell’offerta formativa e dell’alta
formazione;
i) diffusione di sistemi di produzione distribuita
dell’energia da fonte rinnovabile.
Art. 6Impegni
della Giunta regionale 1. La Giunta regionale è impegnata a ricercare, anche
attraverso intese istituzionali, soluzioni finalizzate a:
a) migliorare le condizioni sanitarie della comunità
tarantina, attraverso il potenziamento dell’offerta integrata di servizi
sanitari e socio-sanitari e di prevenzione delle patologie oncologiche, con l’attivazione
di centri di ricerca scientifica ad alta specializzazione, anche con eventuali
deroghe alla normativa statale vigente;
b) rimuovere i limiti assunzionali in ambito
sanitario, limitatamente ai presidi ospedalieri, per favorire i processi di
potenziamento dell’offerta integrata sociosanitaria sul territorio;
c) derogare agli effetti del Patto di stabilità
interno per il Comune di Taranto affinché possa fronteggiare le presenti
emergenze;
d) potenziare l’offerta formativa e la ricerca di base
e applicata;
e) prevedere fiscalità di vantaggio per le imprese e i
cittadini in grado di compensare le maggiori difficoltà di contesto.
2. La Giunta regionale è altresì impegnata a mettere
in atto iniziative finalizzate:
a) alla semplificazione amministrativa nelle attività
di cui alle presenti disposizioni;
b) a una più efficiente operatività della presenza
regionale nel territorio di Taranto, attraverso la localizzazione di funzioni
correlate agli obiettivi e alle attività di cui alle presenti disposizioni;
c) al rafforzamento della capacità progettuale della
comunità tarantina.
Art. 7Clausola
valutativa 1. Ferme restando le procedure di valutazione e
controllo di esecuzione del Piano strategico, il Consiglio regionale esercita
il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati
ottenuti. A tale fine la Giunta regionale, trascorso un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 marzo di
ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di
attuazione e sulla efficacia della presente legge. In particolare, la relazione
dovrà contenere dati e informazioni su:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro
implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei
procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiate
distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità
incontrate nell’attuazione degli interventi;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente
legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti,
numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi
e conseguiti;
c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dal
Piano strategico.
2. La Regione promuove forme di valutazione
partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e i soggetti attuatori degli
interventi previsti.
3. La Giunta regionale rende pubblici e facilmente
accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte
per le attività di valutazione previste dal presente articolo, unitamente alle
relazioni prodotte.
4. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito
istituzionale i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla
relazione che ne è stata oggetto.
5. Le competenti strutture del Consiglio e della
Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente
legge.
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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