Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 4 Regolamento del “Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia”. Approvazione definitiva.
PREMESSA La Sezione di Vigilanza Regionale è diretta da un Dirigente Regionale e si compone del “Nucleo di vigilanza ambientale” e del “Nucleo di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza”. Il presente regolamento si riferisce al “Nucleo di vigilanza ambientale” costituito dall’orga
Art. 1NUCLEO REGIONALE VIGILANZA AMBIENTALE(1) [1. La Regione Puglia ha istituito con Legge regionale n. 37/2015 all’interno della Sezione regionale di vigilanza il Nucleo di vigilanza ambientale per l’espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza ambientale, nonché per l’esercizio delle medesime funzioni nelle altre materie di cui all’art. 2 della L.r. cit., nonché di quelle che saranno trasferite alla Regione dalle Province ai sensi dell’art. 6 della L.r. n. 9/2016.]
(1) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 2FUNZIONI DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA(2) [1. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, nell’ambito del territorio regionale, svolge le funzioni di cui al D.P.G.R. n.316/2016, ovvero quelle individuate nel complesso delle attività di controllo e vigilanza dirette a prevenire e reprimere le azioni da cui possono derivare danni alle collettività insediate sul territorio e alle istituzioni. 2. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza si organizza secondo ambiti territoriali di competenza e svolge le seguenti funzioni di cui alla L.r. n.37/2015 come delineate al successivo art. 5: polizia amministrativa; polizia ambientale; polizia mineraria; • vigilanza ittico - venatoria. 3. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza svolge, altresì, attività di collaborazione con le Sezioni regionali che svolgono funzioni di vigilanza in materia di trasporti, sanità e altri ambiti di specifica competenza regionale, ivi incluse quelle in capo alle Autorità di controllo (ARPA, ARES, ASL). 4. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, in occasione di disastri o nell’imminenza degli stessi, potrà essere, nel rispetto della normativa vigente, a disposizione dell’Amministrazione regionale e dei comitati all’uopo costituiti. 5. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza non svolge funzioni autorizzatorie nelle materia in cui esercita il controllo e la vigilanza, ai sensi delle disposizioni vigenti. 6. Il personale con qualifica di PG verrà utilizzato per i relativi compiti di istituto.]
(2) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 3ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE(3) [1. Il Nucleo di vigilanza ambientale fa capo al Dirigente della Sezione regionale di vigilanza ed è costituito da: − Sei Responsabili territoriali provinciali (istruttori direttivi), uno per ciascuna sede, la cui funzione può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affidati nei limiti di quanto previsto dal D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 e ss.mm.ii. appartenenti al personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale, provenienti esclusivamente dall’area di vigilanza in possesso delle qualifiche di cui al successivo art. 4; − istruttori direttivi - specialisti - di vigilanza ambientale regionale (cat. D); − istruttori - agenti - di vigilanza ambientale regionale (cat. C); − personale amministrativo e tecnico. 2. Le funzioni e le attività del Nucleo di vigilanza ambientale sono svolte all’interno di ambiti di competenza specialistica per materia e per competenza territoriale provinciale e interprovinciale. 3. L’organizzazione del Nucleo di vigilanza ambientale è recepita con apposito D.P.G.R.. 4. Nelle more della attivazione della sede provinciale di Bari, la struttura organizzativa dell’ambito provinciale BT svolge funzioni di raccordo e collaborazione con la Città Metropolitana di Bari nell’ambito delle spettanze di quest’ultimo Ente; rimangono invariate le funzioni/attività di cui agli artt. 2 e 5 del presente Regolamento.]
(3) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 4QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE(4) [1. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale con la qualifica di agente/specialista di vigilanza ambientale, nell’ambito territoriale provinciale e interprovinciale di competenza, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di: 1. pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 del Codice penale; 2. agente/ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 57 del Codice di procedura penale; 3. ausiliari di pubblica sicurezza ai sensi dall’art.5 della Legge 8 Marzo 1986 n. 65, in possesso di regolare decreto prefettizio.]
(4) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 5ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE(5) [1. I componenti del Nucleo di vigilanza ambientale, nelle forme e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti, sono preposti allo svolgimento delle seguenti attività: a) controllo e vigilanza sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle autorizzazioni, e delle altre disposizioni emanate dalla Regione Puglia al fine di prevenire e reprimere le infrazioni nelle materie di competenza; b) accertamenti, rilevazioni, raccolta di informazioni ed altri compiti previsti da leggi e regolamenti; c) vigilanza, accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia mineraria, ai sensi delle L.r. n.37/1985 e n.44/1975; d) vigilanza ambientale, e irrogazione delle sanzioni in materia di tutela dei corpi idrici e degli scarichi ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. n.152/2006; e) vigilanza ambientale in materia di ottemperanza alle prescrizioni in materia di assoggettabilità a VIA regionale e in materia di VIA regionale, ai sensi della normativa vigente; f) attività di controllo, congiuntamente ad Arpa, delle installazioni ricadenti nel campo di applicazione della parte seconda, Titolo III-Bis, del D. Lgs. n.152/2006 di competenza regionale; g) vigilanza, accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia itticovenatoria, ai sensi della L.r. n.27/1998, per effetto del trasferimento alla Regione di tutte le relative funzioni amministrative svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Bari, operato con l’art. 20 della L.r. n.23/2016. 2. Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione, in attuazione di convenzioni/accordi può prestare la propria attività anche d’intesa con altri enti e/o associazioni interessate.]
(5) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 6ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA(6) [1. Il Dirigente della Sezione regionale di Vigilanza, sulla base delle direttive impartite dal Direttore del Dipartimento, provvede: a) a definire il Piano triennale e annuale delle attività e disporre gli interventi della Sezione, organizzando i relativi servizi; b) a promuovere il coordinamento degli ambiti territoriali, al fine di assicurare l’omogeneità dell’attività di intervento e l’uniforme applicazione delle disposizioni normative; c) disporre affinché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi e qualsiasi attrezzatura assegnata in dotazione alla Regione Puglia siano utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio e mantenuti in perfetta efficienza; d) a vigilare ed eventualmente notiziare alle autorità competenti in materia di VIA-AIA in relazione alla mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite con i provvedimenti autorizzativi, ovvero in relazione a eventuali condizioni di rischio ambientale o sanitario, nonché alle criticità connesse all’esercizio di impianti e/o attività industriali. e) a verificare che la stesura dei verbali relativi agli illeciti amministrativi accertati sia conforme alle norme, curando l’emanazione dei provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle disposizioni vigenti, rimuovendo senza ritardi le cause che possono determinare eventuali irregolarità nella stesura e nella esecuzione dei provvedimenti stessi; f) a monitorare che venga aggiornato il registro carico/scarico delle armi e munizioni del personale di Vigilanza Ambientale e a disporre che le armi siano tenute e custodite in armeria dal consegnatario, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.]
(6) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 7ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI TERRITORIALI(7) [I responsabili territoriali devono appartenere alla categoria giuridica D e, in particolare, svolgono le seguenti attività: a) coordinano gli specialisti di vigilanza e gli istruttori agenti nello svolgimento delle loro attività, curando la disciplina e l’impiego tecnico/operativo del personale; b) curano l’istruttoria formale dei procedimenti che rivestono particolare complessità secondo gli ordini di servizio del Dirigente della Sezione; c) elaborano programmi di intervento negli ambiti di competenza da sottoporre all’approvazione del Dirigente della Sezione; d) svolgono ogni altro compito assegnato dal Dirigente della Sezione; e) si configurano come terminali provinciali per le trasmissioni di competenza all’Autorità Giudiziaria e curano l’archivio delle pratiche di rilevanza penale assicurandone la riservatezza; f) verificano la regolarità della stesura dei verbali relativi ai reati e alle infrazioni rilevate, curando l’emanazione dei provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle disposizioni vigenti, rimuovendo senza ritardo le cause che possono determinare eventuali irregolarità nella stesura e nella esecuzione dei provvedimenti stessi; g) verificano che venga aggiornato il registro carico/scarico delle armi e munizioni del personale di Vigilanza Ambientale e a disporre che le armi siano tenute e custodite in armeria dal consegnatario, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; h) verificano la corretta compilazione e conservazione dei registri di cui all’art. 18 del presente Regolamento.]
(7) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 8ATTRIBUZIONI DEGLI SPECIALISTI DI VIGILANZA AMBIENTALE REGIONALE(8) [1. Gli specialisti di vigilanza ambientale regionale: a) coordinano gli agenti nello svolgimento delle loro attività; b) forniscono istruzioni agli agenti nelle aree territoriali di competenza; c) accertano, contestano le infrazioni e redigono i relativi verbali, assicurandone la notifica; d) emanano le ordinanze-ingiunzione o gli atti e i provvedimenti con valenza esterna su apposita delega del Dirigente di Sezione; e) coordinano sul posto, congiuntamente agli agenti di vigilanza, gli accertamenti di natura complessa; f) Lo specialista di vigilanza può sostituire il Responsabile Territoriale, in caso di impedimento e/o assenza di quest’ultimo, su disposizione del Dirigente di Sezione; in caso di assenza e/o impedimento del sostituto designato sarà lo specialista di vigilanza più anziano per servizio a sostituire il Responsabile Territoriale; g) curano la corretta compilazione e conservazione dei registri di cui all’art. 18 del presente Regolamento.]
(8) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 9ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI DI VIGILANZA AMBIENTALE REGIONALE(9) [1. Gli agenti di vigilanza ambientale regionale: a) esercitano la vigilanza nelle materie di competenza, secondo le direttive impartite: b) accertano, contestano le infrazioni e redigono i relativi verbali, assicurandone la notifica; c) curano la custodia degli oggetti sequestrati e la successiva consegna agli Uffici competenti unitamente al verbale di sequestro; d) riferiscono sull’evoluzione delle attività e trasmettono tempestivamente tutti gi atti relativi ad attività terminata al funzionario sovraordinato per gli adempimenti di competenza; e) gli istruttori di vigilanza si distinguono per gradi simbolici e per anzianità di servizio; il più alto in grado o, a parità di grado, il più anziano, svolge il compito di capopattuglia ed è responsabile della consegna degli atti prodotti a chi di competenza.]
(9) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 10NORME DI CONDOTTA(10) [1. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale mantiene in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza e imparzialità, tenendo una condotta irreprensibile astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell’Amministrazione regionale. 2. Il personale deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche al di fuori dal servizio. 3. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale e quello di differente profilo professionale assegnato alla medesima Sezione è tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio ai sensi della normativa vigente e non può fornire a chi non ne abbia diritto notizie relative ai servizi d’istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all’Amministrazione o a terzi. Resta salvo in ogni caso il diritto all’informazione e all’accesso alla documentazione amministrativa ai sensi della normativa vigente e del regolamento regionale sull’accesso agli atti.]
(10) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 11DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ(11) [1. Gli appartenenti del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale hanno divieto di prestare consiglio o assistenza a privati nella redazione e presentazione di ricorsi, di esposti, pratiche e progetti in genere, inerenti ad argomenti di competenza della Regione, nell’interesse di altri soggetti pubblici e privati. 2. Devono evitare, di fronte a terzi, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull’operato dei colleghi, dei superiori gerarchici e dell’Amministrazione. Al personale, anche se non in servizio, è vietato svolgere atti o tenere atteggiamenti che possano ledere il prestigio e l’onore dell’istituzione. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti regionali, nonché al Codice di comportamento di cui al D.P.R. n.62/2013 e all’art. 51 c.p.c..]
(11) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 12CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI DI GRADO, DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE AL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE.(12) [Nel presente regolamento, si definiscono: a) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti al nucleo di vigilanza ambientale con i relativi elementi identificativi (Allegato A); b) i simboli distintivi di grado (Allegato B); c) i distintivi di servizio e le tessera di riconoscimento (Allegato C); d) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al nucleo di vigilanza ambientale, (Allegato D).]
(12) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 13UNIFORME(13) [1. Le caratteristiche delle uniformi con i relativi elementi identificativi (Allegato A) sono rese conformi a quelle previste dall’allegato B del regolamento regionale n. 11 del 11 aprile 2017 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’art. 12 della L.R. 37/2011. 2. Gli appartenenti al Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione di vigilanza regionale, quando sono in servizio, devono vestire l’uniforme ordinaria con gli stemmi e i gradi distintivi previsti, fornita dalla Regione mantenendola pulita e in buono stato. 3. La divisa è contrassegnata da gradi e segni di riconoscimento conformi al proprio grado e alle norme di cui all’allegato C del regolamento regionale n. 11/2017. 4. L’uso dell’abito civile in servizio deve essere autorizzato dal Responsabile territoriale, di volta in volta in base alle esigenze di servizio. 5. E’ assolutamente vietata ogni modifica all’uniforme, nonché indossare durante il servizio in divisa altri indumenti, accessori o distintivi visibili non previsti dal presente Regolamento. 6. E’ vietato, altresì, indossare la divisa fuori dell’orario di servizio, salvo che nella percorrenza casa sede di servizio.]
(13) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 14DISTINTIVI DI GRADO(14) [I simboli distintivi di grado (Allegato B) sono rese conformi a quelle previsti dall’allegato C del regolamento regionale n. 11 del 11 aprile 2017 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’art.12 della L.R. 37/2011. 1. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione di Vigilanza Regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nell’Ente di appartenenza, indosserà, in base alla categoria giuridica e/o economica di appartenenza nonché all’esperienza maturata, i gradi così come previsti Regolamento Regionale n. 11/2017. 2. I simboli distintivi di grado hanno, tuttavia, funzione simbolica e mirano a distinguere l’ordinazione dei ruoli e delle funzioni nel Nucleo di vigilanza Ambientale della Sezione di Vigilanza e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. 3. Le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintivi di grado e relativi soggoli sono analiticamente contenuti nell’allegato C sopracitato.]
(14) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 15DISTINTIVO DI SERVIZIO/TESSERA DI RICONOSCIMENTO(15) [1. A tutto il personale del Nucleo di vigilanza ambientale è assegnato un distintivo di servizio e una tessera di riconoscimento le cui caratteristiche sono definite nell’allegato C in conformità all’allegato D del Regolamento regionale n. 11 del 11 aprile 2017, che è indossato in maniera visibile con l’uniforme di servizio. 2. Al personale del Nucleo di vigilanza ambientale è assegnato un distintivo di servizio recante il proprio numero di matricola, che è indossato in maniera visibile con l’uniforme di servizio. 3. Il distintivo è conservato con cura dall’operatore. L’eventuale furto o smarrimento è immediatamente denunciato al Dirigente della Sezione. 4. A tutto il personale del nucleo di vigilanza ambientale è assegnata una tessera di riconoscimento, rilasciata dal capo dell’amministrazione di appartenenza. 5. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento, del distintivo di servizio e della placca. 6. La tessera di riconoscimento, il distintivo e la placca di servizio devono essere immediatamente riconsegnati alla Amministrazione qualora il dipendente cessi definitivamente o venga sospeso dal servizio.]
(15) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 16ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO(16) [1. L’orario di lavoro settimanale è quello fissato dalla contrattazione nazionale e decentrata. E’ articolato di norma in cinque giorni su sette in regime di turnazione, ovvero in altre forme di articolazioni in base alle esigenze di servizio, durante l’arco della settimana, come previsto dal combinato degli artt. 22 e 24 del CCNL del 14.09.2000 modificato dal CCNL 5.10.2001. 2. E’ compito del Dirigente della Sezione definire l’articolazione dell’orario di lavoro per garantire il più funzionale orario di servizio ed una completa ed efficiente copertura di vigilanza del territorio regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali contrattualmente previste. 3. Qualora urgenti e improrogabili necessità lo richiedano, sarà individuato dal dirigente della Sezione specifico personale per prestazioni eccedenti l’orario di lavoro di cui alle norme vigenti e agli accordi sindacali. 4. L’orario di servizio dovrà tendere ad assicurare la massima funzionalità delle strutture e degli Uffici, l’erogazione dei servizi all’utenza e la tutela degli interessi pubblici alla funzione di vigilanza.]
(16) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 17REPERIBILITÀ(17) [1. Nelle more dell’adozione del Regolamento regionale che individua i servizi e le aree di attività da ricondurre nell’ambito della disciplina della reperibilità è istituto il servizio di pronta reperibilità per il Nucleo di Vigilanza Ambientale ai sensi dell’art. 23 co. 1 del CCNL 14.09.2000 come integrato dall’articolo 11 del CCNL del 05.10.2001. 2. Spetta al dirigente della Sezione di Vigilanza Ambientale decidere, in relazione alla situazione determinatasi, se attivare o meno l’intervento dei soggetti in reperibilità. 3. Il dirigente della Sezione di Vigilanza Ambientale, inoltre: a) sovraintende il servizio di reperibilità; b) definisce il numero dei lavoratori chiamati a partecipare all’intervento, tenendo conto che il numero dei soggetti coinvolti deve essere sufficiente a fronteggiare l’esigenza in modo da non risultare irrisorio ma nemmeno eccessivo rispetto all’intervento; c) impartisce disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio, anche attraverso il referente territoriale; d) approva l’elenco dei lavoratori inseriti nei servizi di reperibilità. 4. Il Referente territoriale redige l’elenco dei dipendenti inseriti nei servizi di reperibilità, cura la predisposizione dei turni e li sottopone all’approvazione del dirigente della Sezione di Vigilanza ambientale. 5. Il dirigente della Sezione di Vigilanza ambientale predispone, in linea con le norme del CCNL del 14.09.2000, un manuale operativo da aggiornare di volta in volta, ove riportare le modalità di svolgimento del servizio (es. modalità per la chiamata in servizio del dipendente, funzioni del Referente territoriale, ecc ...). tale manuale dovrà essere portato a conoscenza dei dipendenti interessati alla reperibilità prima della programmazione dei turni. 6. Le risorse idonee a consentire l’attivazione dell’istituto della reperibilità trovano copertura nei limiti dei rispettivi Fondi del salario accessorio e dello straordinario per il personale ex provinciale, costituiti dall’Amministrazione regionale per ciascuna Provincia di provenienza, fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della legge n. 56/2014.]
(17) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 18PATROCINIO LEGALE, ASSICURAZIONE(18) [Si rinvia alle disposizioni del CCNL vigente in materia. 1. Gli agenti e gli specialisti del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale usufruiscono di assicurazione per responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi per motivi di servizio, oltre alle altre forme di assicurazione e assistenza previste dalle norme vigenti.]
(18) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 19REGISTRI DI SERVIZIO(19) [1. Ferma restando l’unicità del protocollo regionale, sono tenuti in perfetto ordine e diligentemente compilati i registri previsti per legge, ripartiti per materia di intervento e comunque: − il registro delle informative di reato; − il registro dei processi verbali di accertata violazione amministrativa; − il registro delle notificazioni relative alle competenze d’ufficio; − il registro del materiale sequestrato e dissequestrato. 2. Sono altresì istituiti, a cura del Dirigente della Sezione: − i registi previsti dalla vigente normativa in materia di armamento; − i registri e le schede di servizio delle pattuglie; − l’inventario dei beni in uso. 3. I registri sono istituiti in modo da non poter essere manomessi o contraffatti.]
(19) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 20DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO(20) [1. I mezzi di locomozione e trasporto di servizio, al pari di ogni dotazione individuale e/o comune in uso al personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione, (allegato D) devono essere conformi alle indicazioni riportate nell’allegato D del Regolamento regionale n. 11 del 11 aprile 2017. 2. I mezzi di locomozione e trasporto di servizio, al pari di ogni dotazione individuale e/o comune in uso al personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione, devono essere utilizzati con cura, solo per ragioni di servizio e quando ne sia giustificato il motivo, e solo dagli operatori del Nucleo di vigilanza Ambientale. 3. Per ogni mezzo verrà tenuto un registro di servizio sul quale verranno registrati giornalmente, a cura del personale a cui è assegnato, l’itinerario, la percorrenza chilometrica, l’orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e di lubrificazione nonché le operazioni di manutenzione e riparazione. 4. E’ vietato apportare manomissioni agli automezzi, o permettere la guida o l’uso dei mezzi a persone estranee alla Sezione. E’ altresì vietato trasportare sui mezzi di servizio persone estranee, fatto salvo i casi eccezionali inerenti al servizio. 5. I lavori di manutenzione e/o riparazione dovranno essere segnalati al responsabile preposto, il quale provvederà tempestivamente a richiedere al dirigente della sezione competente l’autorizzazione alla relativa esecuzione. 6. I mezzi di servizio devono essere assicurati con l’estensione dell’assicurazione, oltre che ai trasportati, anche al conducente. 7. E’ compito del responsabile preposto controllare che i mezzi impiegati nel servizio siano usati e custoditi con la necessaria diligenza. 8. Spetta al personale assegnatario degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione con responsabilità per danni causati da imperizia e/o negligenza. 9. Gli appartenenti alla Sezione addetti alla guida dei mezzi di locomozione in dotazione al servizio, in possesso della patente di guida, sono dotati a seguito di richiesta da parte dell’amministrazione regionale all’Ente competente (Prefettura), della prevista patente di servizio, qualora non ne fossero già in possesso nell’ente di provenienza.]
(20) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 21ARMI(21) [1. Le armi in dotazione al Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale sono quelle previste dalle vigenti disposizioni normative in materia per gli agenti di pubblica sicurezza. 2. E’ fatto sempre obbligo agli specialisti e agli agenti di giustificare il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati.]
(21) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 22MODALITÀ DI PORTO DELL’ARMA(22) [1. A tutto il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale è fatto assoluto divieto di portare armi diverse da quelle in dotazione. 2. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale, autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, porterà l’arma in dotazione in modo non visibile. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia e in, analogia, quelle contenute nel Decreto del Ministro dell’Interno n.145 del 4 marzo 1987.]
(22) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 23CONSEGNA E RITIRO DELLE ARMI(23) [1. Il personale del Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione Vigilanza Regionale cui è assegnata l’arma in via permanente e continuativa deve: a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati di identificazione dell’arma e le condizioni in cui l’arma e le munizioni sono assegnate; b) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell’arma.]
(23) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 24ISTITUZIONE DELL’ARMERIA(24) [1. È istituita l’armeria della Sezione e con D.G.R. sarà nominato il consegnatario delle armi nelle forme e nei modi di cui al D.M. 04/03/1987 n. 145 e successive modificazioni. 2. L’armeria oltre che per il deposito delle armi in dotazione sarà utilizzata anche per la custodia delle armi, delle munizioni e quant’altro sia oggetto di sequestro. 3. Gli addetti al servizio in possesso della qualità di Ausiliario di P.S. sono legittimati a trasportare e detenere le armi e le munizioni sequestrate in occasione dell’accertamento di illeciti amministrativi e/o di illeciti penali per il tempo necessario alle operazioni di deposito presso il locale armeria o alle Cancellerie dei competenti Uffici Giudiziari. 4. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 del D.P.R. 22/07/1982, n. 571, le armi sequestrate, depositate nel locale armeria, sono custodite dal consegnatario delle armi che curerà altresì l’aggiornamento del registro di carico e scarico e procederà conseguentemente a quanto previsto dal citato D.P.R. n. 571/82.]
(24) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 25FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO(25) [1. Su proposta del Dirigente della Sezione, e nel rispetto delle relazioni sindacali, sono promossi periodicamente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale della Sezione, sulle materie di competenza, al fine di assolvere le funzioni di spettanza con adeguata preparazione e professionalità.]
(25) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
Art. 26NORME FINALI(26) [Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, il personale transitato dalle Province alla Regione Puglia mantiene la posizione giuridica ed economica, quest’ultima con riferimento alle voci del trattamento economicamente fondamentale ed accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata. L’attribuzione dei gradi avverrà, fatti salvi i diritti acquisiti nell’ente di provenienza, in base alla categoria giuridica ed economica di appartenenza. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, quelle dei contratti collettivi nazionali e decentrati.]
(26) Regolamento sostituito dal regolamento
regionale 21/2019, art. 26,
comma 4.
INDICE UGLIA REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA INDICE PREMESSA ART.1- NUCLEO REGIONALE DI VIGILANZA AMBIENTALE ART. 2 - FUNZIONI DEL NUCLEO VIGILANZA AMBIENTALE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA ART. 3 - ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE ART. 4 - QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL NUCLEO VIGILANZA AMBIENTALE ART. 5 -ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE ART. 6 - ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA ART. 7 -ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI TERRITORIALI ART. 8 -ATTRIBUZIONI DEGLI SPECIALISTI DI VIGILANZA AMBIENTALE REGIONALE ART. 9 -ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI DI VIGILANZA AMBIENTALE REGIONALE ART.10 - NORME DI CONDOTTA ART. 11- DIVIETI E INCOMPATIBILITÀ Art. 12 CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI DI GRADO, DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE AL NUCLEO DI VIGILANZA AMBIENTALE . ART. 13 - UNIFORME ART. 14 - DISTINTIVI DI GRADO ART. 15 - DISTINTIVO DI SERVIZIO/TESSERA DI RICONOSCIMENTO ART. 16 - ORGANIZZAZIONE DELLORARIO DI SERVIZIO ART. 17 - REPERIBILITÀ ART. 18 - PATROCINIO LEGALE, ASSICURAZIONE ART.19 - REGISTRI DI SERVIZIO ART. 20 - DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DISERVIZIO ART. 21-ARMI ART. 22 - MODALITÀ DI PORTO DELLARMA ART. 23 - CONSEGNA E RITIRO DELLE ARMI ART. 24- ISTITUZIONE DELLARMERIA ART. 25 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ART.26 - NORME FINALI
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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