Regolamento Regionale 4 giugno 2015, n. 14 Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell’assistenza ospedaliera in applicazione dell’Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016 
   IL PRESIDENTE DELLA
  GIUNTA REGIONALE  
EMANA 
 
 
  
Il seguente Regolamento: 
 
  
  
  Art. 1Finalità  [1. La riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Puglia 
di cui al presente regolamento è redatta in attuazione del Programma 14.1 del 
Programma Operativo 2013-2015 della Regione Puglia adottato con Deliberazione di 
Giunta Regionale “Approvazione Programma Operativo 2013-2015 predisposto ai 
sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, 
in legge n. 135/2012” del 4 luglio 2014, n. 1403; dell’art. 4, comma 1 
dell’Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016, nonché 
dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 
2012, n. 95 convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo 
schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, concernente il regolamento recante: “Definizione 
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all’assistenza ospedaliera” (di seguito Regolamento ministeriale sugli standard) 
Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015. 
  2. Il presente regolamento è 
finalizzato a proseguire le azioni già adottate con i regolamenti 
Regionali n. 18/2010 e s.m.i. e n. 
36/2012, per conseguire la rimodulazione della dotazione di posti letto per 
disciplina in funzione dei fabbisogni di salute nel rispetto dello standard di 
cui al decreto-legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 
agosto 2012 n. 135, e in particolare l’articolo 15, comma 13, lettera e). Tali 
interventi hanno inoltre l’obiettivo di consolidare gli interventi tesi al 
miglioramento della qualità ed appropriatezza dell’offerta ospedaliera ed al 
contenimento della relativa spesa, in coerenza con le risorse programmate per il 
Servizio Sanitario Regionale, con i provvedimenti adottati ai sensi della Legge 
Regionale n. 23/2008 e della Legge 
Regionale n. 2/2011. 
  3. In particolare, con il presente Regolamento, 
la Regione intende:  (1)  
a. procedere alla classificazione delle strutture 
ospedaliere in base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato 1 del 
Regolamento ministeriale sugli standard;  b. definire i criteri per la 
rimodulazione della dotazione di posti letto regionale in linea con le 
disposizioni di cui all’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni , dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, così come integrate dalla comunicazione del Coordinamento Tecnico della 
Commissione Salute in ordine allo standard di posti letto calcolato al netto 
dell’80% del valore saldo della mobilità interregionale ospedaliera ai sensi del 
Regolamento ministeriale, come meglio specificato nel seguito;  c. perseguire 
tendenzialmente gli standard per disciplina indicati nel paragrafo 3 
dell’Allegato 1 del Regolamento ministeriale, tenendo conto delle specificità 
del territorio regionale, documentate sulla base delle evidenze epidemiologiche 
e di accessibilità, attraverso compensazioni tra discipline, nel rispetto degli 
standard dalla Legge 135/2012, relativi ai posti letto e al tasso di 
ospedalizzazione;  d. avviare l’articolazione della rete ospedaliera nelle 
reti per patologia secondo il modello Hub & Spoke;  e. aggregare 
stabilimenti che risultano, in esito all’attuale rimodulazione, non in possesso 
di tutte le discipline necessarie per configurare un ospedale di base, ovvero al 
fine di attivare integrazioni tra le diverse discipline per l’ottimizzazione e 
la razionalizzazione dei percorsi clinici, anche nel senso della sostenibilità 
degli interventi;  f. incrementare l’offerta di assistenza sanitaria 
territoriale attraverso la riconversione di alcune strutture ospedaliere 
sottoutilizzate in strutture territoriali di assistenza denominate Presidi 
Territoriali di Assistenza, come di seguito definite;  g. potenziare, 
nell’ambito dei Presidi Territoriali di Assistenza, l’offerta sanitaria di 
prestazioni residenziali extraospedaliere per persone gravemente non 
autosufficienti e affette da patologie croniche, anche attraverso 
l’implementazione di Residenze Sanitarie Assistenziali denominate R1, come nel 
seguito definite;  h. avviare l’adeguamento della rete ospedaliera alle 
previsioni della riorganizzazione della rete dell’emergenza-urgenza. 
 
   
4. Ai fini del calcolo degli standard sono 
considerati equivalenti ai posti letto ospedalieri e, conseguentemente, 
rientranti nella relativa dotazione, per mille abitanti, i posti di 
residenzialità presso strutture sanitarie territoriali per i quali la Regione 
copra un costo giornaliero a carico del Servizio Sanitario Regionale pari o 
superiore ad un valore soglia corrispondente alla tariffa giornaliera 
corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera, ad eccezione dei posti 
presso: le strutture sanitarie con specifica finalità assistenziale di cui alla 
legge 15 marzo 2010, n. 38, per le cure palliative e la terapia del dolore, le 
strutture sanitarie territoriali per la salute mentale, le strutture 
extraospedaliere di cui al capitolo 4, lettera c), paragrafo Riabilitazione 
intensiva del documento recante Piano di Indirizzo per la Riabilitazione, 
allegato all’Accordo sancito il 10 febbraio 2011 della Conferenza Permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano (repertorio 30/CSR-2011), nonché le strutture residenziali territoriali 
per i pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza di cui all’Accordo 
sancito dalla Conferenza Unificata il 5 maggio 2011 (repertorio n. 44/CU-2011), 
disciplinate dal Regolamento 
Regionale n. 24 del 2 novembre 2011. A tal fine le aziende sanitarie locali 
certificano, entro il 31 novembre di ciascun anno, con riferimento ai posti di 
residenzialità territoriali, il numero dei posti letto con costo giornaliero 
inferiore al valore soglia, il numero di quelli con costo giornaliero superiore 
al valore soglia, il numero di quelli con specifica finalità assistenziale come 
definita dal presente comma, affinché la Regione possa procedere alla successiva 
certificazione di cui all’art.1 comma 3, lettera c) del Regolamento ministeriale 
sugli standard. ]
  
 
 (1) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
  
  Art. 2Articolazione della rete ospedaliera  [1. Le strutture ospedaliere sono classificate in tre livelli a 
complessità crescente. 
  
a. Presidi ospedalieri di base: 
sono strutture dotate di Pronto Soccorso, con posti letto tecnici di 
Osservazione breve Intensiva, e almeno delle seguenti discipline: Medicina 
Generale, Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e servizi di 
supporto di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità H24 di 
Cardiologia, Radiologia, un’articolazione della rete dei Laboratori e 
un’articolazione della rete dei Servizi Trasfusionali (ai sensi dei Regolamenti 
Regionali n. 15 del 2 luglio 2013 e n. 
14 del 25/06/2014).  
b. Presidi ospedalieri di I 
livello: sono strutture dotate delle seguenti specialità: Medicina 
Generale, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e 
Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista, in funzione della soglia 
per volumi di parto superiori a n. 500/anno), Pediatria, Cardiologia con UTIC, 
Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, 
con servizio medico di guardia attiva e/o reperibilità in rete per le patologie 
che lo prevedono. Devono essere presenti i Servizi di radiologia almeno con TAC 
ed Ecografia, un’articolazione della rete dei Laboratori e un’articolazione 
della rete dei Servizi Trasfusionali in base alla complessità dell’attività 
svolta ai sensi dei Regolamenti 
regionali n. 15 del 2 luglio 2013 e n. 
14 del 25/06/2014. .Per le patologie complesse e tempo-dipendenti devono 
essere attivati protocolli di consultazione e trasferimento presso i presidi 
ospedalieri di II livello. Sono dotati di posti letto tecnici per l’osservazione 
breve intensiva e la terapia subintensiva multidisciplinare.  
c. Presidi ospedalieri di II 
livello: tali presidi sono strutture dotate di tutte le specialità 
previste per l’Ospedale di I livello, nonché, a titolo indicativo e nel rispetto 
del criterio prevalente del fabbisogno territoriale in funzione dei bacini di 
utenza: Cardiologia con emodinamica interventistica H24, Neurochirurgia, 
Cardiochirurgia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia 
Maxillo-facciale, Chirurgia plastica, endoscopia digestiva ad alta complessità, 
broncoscopia interventistica, radiologia interventistica, rianimazione 
pediatrica e neonatale, medicina nucleare e altre eventuali discipline di alta 
specialità; devono essere presenti H24 i servizi di radiologia con almeno TAC ed 
Ecografia (con presenza medica), Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale ai 
sensi del Regolamento 
regionale n. 15/2013. 
 
   
2. La dotazione massima di posti letto spettante 
alla Regione Puglia fa riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 15, 
comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come integrate dalla 
comunicazione del Coordinamento Tecnico della Commissione Salute in ordine allo 
standard di posti letto calcolato al netto dell’80% del valore saldo della 
mobilità interregionale ospedaliera ai sensi del Regolamento ministeriale. 
  3. La rimodulazione dei posti letto nei limiti massimi come sopra 
definiti sarà effettuata in ottemperanza a quanto previsto all’art. 3 comma 6 
del presente regolamento. 
  4. La rete dell’emergenza-urgenza è stata 
definita con precedente provvedimento di Giunta Regionale e sarà soggetta ad 
eventuale aggiornamento in funzione dei fabbisogni territoriali nonché del 
numero di accessi appropriati annui, secondo i requisiti riportati nel paragrafo 
9 del Regolamento ministeriale sugli standard. 
  5. E’ riconvertito in 
struttura di assistenza territoriale il plesso ospedaliero di Mesagne. 
  [6. Tutte le strutture ospedaliere riconvertite con il presente 
provvedimento e con i Regolamenti 
Regionali n. 18/2011 e s.m.i. e n. 
36/2012 si configurano quali Presidi Territoriali di Assistenza, di cui al 
successivo art. 5. Nell’ambito di tali strutture, sono attivati 356 posti letto 
nell’ambito degli Ospedali di Comunità di cui al punto 10.1 del Regolamento 
ministeriale sugli standard, 315 posti destinati a residenza sanitaria 
assistenziale a totale carico del sistema sanitario regionale (RSA R1), di cui 
al successivo art. 7 del presente provvedimento, nonché ulteriori degenze 
territoriali nell’ambito dell’assistenza residenziale, delle cure palliative, 
dell’assistenza psichiatrica e servizi come riportato nelle tabelle allegate. ] (2) 
  7. Il presente provvedimento stabilisce la rimodulazione della dotazione 
di posti letto degli IRCCS pubblici e privati, enti ecclesiastici e delle case 
di cura private accreditate così come riportato nelle tabelle allegate. 
  8. La rimodulazione della rete ospedaliera relativa al privato 
accreditato non comporta incremento dei tetti di spesa e sarà oggetto di 
apposita preintesa, approvata con provvedimento di Giunta Regionale, dopo 
apposita istruttoria espletata, anche sulla base di quanto previsto al punto 2.5 
dell’Allegato 1 del Regolamento ministeriale sugli standard, dall’Area per le 
Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità 
per garantire la continuità amministrativa nel rispetto della Deliberazione di 
Giunta Regionale del 27.10.2011 n. 2392 
  9. Per quanto attiene i modelli 
organizzativi delle strutture sanitarie pubbliche, si confermano i criteri di 
cui alla DGR n. 468 del 23/2/2010, nonché gli standard sulle unità operative 
semplici e complesse di cui alla DGR n. 3008 del 27 dicembre 2012. 
  10. 
Negli stabilimenti che risultano aggregati funzionalmente in un’unica struttura 
di ricovero, è prevista una unica direzione medica ed un’unica direzione 
amministrativa di presidio, nonché l’accorpamento di tutte le unità operative e 
servizi; agli stabilimenti (ed alle relative unità operative) sono comunque 
attribuiti sottocodici identificativi in ragione della necessità di assicurare 
costante e capillare monitoraggio dei flussi di ricovero, per garantire 
l’ottemperanza agli standard qualitativi e quantitativi di cui all’art. 3 del 
presente regolamento. 
  11. All’interno delle U.O. complesse di Medicina 
Interna e Chirurgia Generale possono essere destinati posti letto ad attività 
specialistiche compatibili con le discipline di base, la cui responsabilità deve 
essere affidato a personale medico in possesso dei requisiti specifici, 
incardinato nell’organico. Inoltre negli ospedali di base e di I livello devono 
essere attivati posti letto per pazienti critici (area critica) a disposizione 
delle unità operative afferenti al dipartimento; i pazienti che occupano i posti 
letto indistinti sono a carico delle unità operative che hanno disposto il 
ricovero. 
  12. Le Unità Operative di Lungodegenza sono articolazioni 
funzionali delle Unità Operative di Medicina Interna. 
  13. Le consulenze 
specialistiche delle discipline assenti nel presidio devono essere assicurate 
dagli specialisti presenti in altri ospedali aziendali ovvero nei poliambulatori 
del territorio di riferimento.   14. In relazione alla rete dei laboratori di 
analisi pubblici, si prevede la costituzione di una Unità Operativa complessa di 
Patologia Clinica per ciascuna Azienda ed Istituto, preferenzialmente collocata 
nell’ambito degli ospedali di II livello, che rappresenta l’Hub del territorio 
di pertinenza; nei restanti ospedali, i laboratori sono qualificati come spoke 
della rete. Tutti i laboratori ospedalieri effettuano prestazioni per tre 
tipologia di utenza: prestazioni ambulatoriali; prestazioni riguardanti i 
pazienti ricoverati; prestazioni in emergenza-urgenza. Queste ultime devono 
essere garantite h24 in tutti gli ospedali dotati di pronto soccorso. 
Nell’ambito dei PTA è istituito un centro prelievi, raccordato funzionalmente 
con i laboratori spoke e Hub del territorio di riferimento. Con successivo atto 
regionale, entro 90 giorni dall’adozione del presente regolamento, saranno 
definiti l’assetto funzionale e l’eventuale aggiornamento dei requisiti 
organizzativi, tecnologici e strutturali della rete dei servizi di cui al 
Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i..   15. In relazione alla rete dei 
servizi di anatomia patologica, si prevede la costituzione di una Unità 
Operativa complessa per ciascuna Azienda ed Istituto, preferenzialmente 
collocata nell’ambito degli ospedali di II livello, che rappresenta l’Hub del 
territorio di pertinenza; nei restanti ospedali, i servizi sono qualificati come 
spoke della rete. Con successivo atto regionale, entro 90 giorni dall’adozione 
del presente regolamento, saranno definiti l’assetto funzionale e l’eventuale 
aggiornamento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali della rete 
dei servizi di anatomia patologica di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005 e 
s.m.i.. 
  16. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente 
Regolamento regionale le Aziende sanitarie locali e ospedaliere devono 
costituire, ove non già esistente, il Comitato del Buon Uso del Sangue, ai sensi 
del Decreto Ministero della Sanità del 1 settembre 1995; entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore del presente provvedimento l’Area Politiche per la 
promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità, per il tramite 
del Servizio competente definisce un modello unico di convenzione per le case di 
cura private che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
27 giugno 1986, sono dotate di frigoemoteca; entro 120 giorni dall’entrata in 
vigore del presente regolamento l’Area Politiche per la promozione della Salute, 
delle persone e delle pari opportunità, per il tramite del Servizio competente 
definisce uno schema tipo di convenzione per l’organizzazione e gestione, 
singolarmente o in forma aggregata, delle Unità di Raccolta del sangue e degli 
emocomponenti, in ottemperanza al punto 5.5 della Convenzione con le 
Associazioni e federazioni dei donatori di sangue, di cui alla D.G.R. n. 1407del 
23/07/2013. ]
  17. Nell’ospedale di nuova attivazione di Altamura, per il 
completamento dell’offerta assistenziale del territorio di competenza, è 
stabilita l’attivazione di 4 posti letto di UTIC (con conseguente riduzione dei 
posti letto del codice 08 di cardiologia a 12); 10 posti letto di oculistica; 10 
posti letto di otorinolaringoiatria; 15 posti letto di pneumologia.(3)   
18. In considerazione delle specifiche criticità 
epidemiologiche dell’area di Taranto sono attivati 15 posti letto della 
disciplina di pneumologia presso l’ospedale di Manduria. 
  19. Per mero 
errore materiale, nel RR 36/2012 non erano stati riportati 15 posti letto di 
pneumologia nell’ospedale di Putignano e, nell’ospedale di Martina Franca, 4 
posti letto nella disciplina UTIC e 8 nella disciplina di recupero e 
riabilitazione funzionale, che si confermano con il presente provvedimento. 
  20. Le strutture ospedaliere pubbliche anche in relazione a quanto già 
definito nell’ambito della rete dell’emergenza/urgenza,sono classificate come 
segue:  
  
| 
   
Provincia 
  
   | 
   
Tipologia  | 
   
Codice 
ospedale  | 
 Sottocodice 
Stabilimento 
(2)  | 
   
Ospedale  | 
   
Classificazione  |  
| 
   
  
Foggia  | 
   
  
ASL  | 
 160164  | 
    | 
 Manfredonia  | 
 Base  |  
| 
 130163  | 
   
01  | 
 San severo  | 
   
I Livello  |  
| 
 07  | 
 Lucera  |  
| 
 160047  | 
    | 
 Cerignola  | 
 I Livello  |  
| 
 AOU  | 
 160910  | 
    | 
 Ospedali Riuniti  | 
 II Livello  |  
| 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    |  
| 
   
  
BT  | 
   
  
ASL  | 
 160174  | 
 01  | 
 Andria  | 
 I Livello  |  
| 
 02  | 
 Canosa  |  
| 
 160177  | 
    | 
 Barletta  | 
 I Livello  |  
| 
 160178  | 
 01  | 
 Bisceglie  | 
 I Livello  |  
| 
 02  | 
 Trani  |  
| 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    |  
| 
 Bari  | 
 ASL  | 
   
190158 
   | 
 01  | 
 San Paolo  | 
 I Livello  |  
| 
 05  | 
 Corato  |  
| 
 05  | 
 Terlizzi  |  
| 
 03  | 
 Molfetta  |  
| 
 160169  | 
 01  | 
 Di Venere  | 
 I Livello  |  
| 
 03  | 
 Triggiano  |  
| 
 160157  | 
    | 
 Altamura  | 
 I Livello  |  
| 
 160159  | 
 01 (1)  | 
 Monopoli  | 
 I Livello  |  
| 
 02 (2)  | 
 Putignano  |  
| 
   
AOU  | 
 160907  | 
 01  | 
 Policlinico  | 
 II Livello  |  
| 
 02  | 
 Giovanni XXIII  |  
| 
 IRCCS 
pubblici  | 
 160901  | 
    | 
 Giovanni Paolo II  | 
 Specialistico  |  
| 
 160902  | 
    | 
 De Bellis  | 
 Specialistico  |  
| 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    |  
| 
 Brindisi  | 
 ASL  | 
 160161  | 
 01  | 
 Ostuni  | 
 Base  |  
| 
 02  | 
 Fasano  |  
| 
 160170  | 
 01 (3)  | 
 Perrino  | 
 II Livello  |  
| 
 02  | 
 San Pietro Vernotico  |  
| 
 04  | 
 Neuromotulesi  |  
| 
 160162  | 
    | 
 Francavilla Fontana  | 
 I Livello  |  
| 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    |  
| 
 Taranto  | 
 ASL  | 
 160172  | 
 01 (1)  | 
 SS. Annunziata/Moscati  | 
 II Livello  |  
| 
 02 (1)  | 
 Grottaglie  |  
| 
 160168  | 
    | 
 Castellaneta  | 
 I Livello  |  
| 
 160075  | 
    | 
 Martina Franca  | 
 I Livello  |  
| 
 160074  | 
    | 
 Manduria  | 
 I Livello  |  
| 
    | 
    | 
    | 
    | 
    | 
    |  
| 
 Lecce  | 
 ASL  | 
 160171  | 
 01  | 
 Vito Fazzi  | 
 II Livello  |  
| 
 02  | 
 San Cesario  |  
| 
 160062  | 
 01 (1)  | 
 Galatina  | 
 I Livello  |  
| 
 02 (1)  | 
 Copertino  |  
| 
 160167  | 
 01 (1)  | 
  Casarano  | 
 I Livello  |  
| 
 03 (1)  | 
  Gallipoli  |  
| 
 160166  | 
    | 
 Scorrano  | 
 Base  |   
(1) La data effettiva di attribuzione 
dei subcodici a seguito di accorpamento sarà condivisa con il Ministero della 
salute 
(2) I subcodici effettivi possono 
subire modifiche a seguito di condivisione con il Ministero della 
salute 
(3) Fino alla effettiva chiusura del 
plesso di Mesagne a questo viene attribuito il subcodice 
02 
 
 (2) Comma abrogato dal r.r. 7/2019, art. 8 (3) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
  
  Art. 3Standard qualitativi e quantitativi dell’assistenza ospedaliera  [1. Gli standard fissati con Legge n. 135/2012, relativamente ai 
posti letto e al tasso di ospedalizzazione che non deve essere superiore a 
160/1000 abitanti, sono conseguiti, oltre che con la rimodulazione della 
dotazione di posti letto per disciplina che sarà effettuata come specificato al 
successivo comma 6, anche intervenendo sull’indice di occupazione dei posti 
letto, che deve attestarsi su valori del 90% tendenziale e sulla durata media di 
degenza, per ricoveri ordinari, che deve essere inferiore mediamente a 7 giorni, 
salvo motivate esigenze clinico-assistenziali. 
  2. In materia di qualità 
e sicurezza strutturale si applicano i contenuti degli atti normativi e delle 
linee guida nazionali e regionali vigenti in materia di qualità e sicurezza 
delle strutture. 
  3. Sono recepite le soglie minime di volumi di attività 
specifici, correlati agli esiti migliori, e soglie per rischi di esito riportate 
al punto 4.6 del citato Regolamento del Ministero della Salute: entro il 
31.12.2015, in base all’analisi dei dati sanitari pertinenti, con apposito 
provvedimento saranno identificate, in relazione alle risorse disponibili, con 
il supporto dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Puglia 
(AReS Puglia): 
  
a. le strutture pubbliche e private (Ospedali e 
Unità Operative in relazione allo specifico requisito) che possono svolgere le 
funzioni assistenziali identificate, per garantire le soglie di volume e di 
esito stabilite;  b. le condizioni e i percorsi di intervento sulle strutture 
pubbliche e private (Ospedali e Unità Operative in relazione allo specifico 
requisito) che non hanno garantito il rispetto dei requisiti come sopra 
identificati, affinché raggiungano gli standard fissati;  c. le strutture 
pubbliche e private (Ospedali e Unità Operative in relazione allo specifico 
requisito) per le quali non sono determinabili condizioni ed interventi che 
consentano il rispetto dei requisiti di volume ed esito rispetto al volume 
complessivo e di attività e per le quali pertanto si determinano le condizioni 
per la disattivazione;  d. le procedure di controllo e di auditing clinico ed 
organizzativo per prevenire i fenomeni opportunistici di selezione dei pazienti 
e/o di inappropriatezza, prevedendo le relative misure sanzionatorie;  e. le 
misure per regolare l’ingresso nel sistema di nuove strutture erogatrici, in 
particolare per quanto riguarda i tempi per la verifica dei requisiti di volume 
e di esito. 
 
   
4. Le misure e le stime di riferimento e di 
verifica per i volumi di attività e gli esiti sono quelle prodotte dal Programma 
Nazionale Esiti di Agenas, ai sensi del comma 25 bis dell’art. 15 della L. 
135/2012, opportunamente integrate con indicatori di performance elaborati 
dall’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari della Regione Puglia (AReS 
Puglia). 
  5. Con successivo atto regionale di indirizzo, la Regione 
adotterà le linee guida relative a specifici criteri per l’ammissione ai 
trattamenti ospedalieri sia di elezione che in condizione di emergenza-urgenza, 
che saranno elaborate dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero della 
salute, di cui al punto 1.4 del Regolamento ministeriale sugli standard. 
  6. In applicazione delle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento, entro il 31.12.2015, sulla base degli indicatori come sopra 
identificati, sarà effettuata una revisione dell’attuale articolazione per 
verificare la rispondenza ai requisiti quali-quantitativi e di sicurezza; 
eventuali rimodulazioni sia della rete ospedaliera, della rete di 
emergenza-urgenza, nonché delle reti territoriali, saranno effettuate con 
provvedimenti di Giunta Regionale. ] (4)  
 
 (4) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
  
  Art. 4Reti cliniche  [1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente 
provvedimento la Regione, con il supporto di AReS Puglia, emana specifiche 
disposizioni per la definizione, ovvero l’adeguamento ai requisiti contenuti nel 
citato Regolamento del Ministero della Salute, delle seguenti reti cliniche, che 
integrano l’attività ospedaliera per acuti e post-acuti con l’attività 
territoriale, recependo le linee guida organizzative e le raccomandazioni 
contenute negli appositi Accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni sulle 
rispettive materie: 
  
a. Rete delle emergenze cardiologiche  b. Rete 
ictus  c. Rete traumatologica  d. Rete neonatologica e punti nascita 
 e. Rete oncologica  f. Rete ematologica  g. Rete Oncoematologica 
pediatrica  h. Rete pediatrica  i. Rete terapia del dolore  j. Rete 
malattie rare  k. Rete reumatologica  l. Rete della medicina trasfusionale  ](5)   
 
 (5) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
  
  Art. 5Rete cardiologica ospedaliera  [1. La rete cardiologica ospedaliera, sulla base 
dei criteri definiti dal Regolamento ministeriale sugli standard circa la 
distribuzione delle Unità operative in funzione dei bacini di utenza, e 
dell’analisi dei dati di attività e di performance, è articolata in strutture 
definite su diverse tipologie a ognuna delle quali corrispondono specifiche 
funzioni assistenziali: 
  
a. Cardiologia di base (cod. 08) con guardia 
attiva H24: 
  
i. Infarto miocardico acuto NSTEMI a rischio 
basso-intermedio in attesa di trasferimento ai centri Hub, secondo le 
linee-guida aziendali; NSTEMI stabile dopo rivascolarizzazione  ii. scompenso 
cardiaco non trattabile in regime diurno o ambulatoriale  iii. aritmie senza 
compromissione emodinamica ed impianto di devices in pazienti non complicati 
 iv. embolia polmonare emodinamicamente stabile  v. miocarditi con 
moderata disfunzione ventricolare  vi. dolore toracico in pazienti ad alto 
rischio ischemico  vii. iperdosaggio/avvelenamento da farmaci cardioattivi 
   
b. Cardiologia con UTIC senza emodinamica h24 
(cod. 08 e cod. 50): 
  
i. Infarto miocardico acuto STEMI in condizioni di 
stabilità e/o dopo riperfusione  ii. Infarto miocardico acuto NSTEMI a 
rischio moderato o stabile dopo rivascolarizzazione  iii. scompenso cardiaco 
acuto o cronico refrattario alla terapia medica con necessità di ventilazione 
assistita o ultrafiltrazione ma senza indicazione ad assistenza meccanica 
 iv. aritmie con necessità di monitoraggio e/o con necessità di impianto di 
devices  v. embolia polmonare emodinamicamente stabile  vi. miocarditi con 
moderata disfunzione ventricolare  vii. dolore toracico in pazienti ad alto 
rischio ischemico  viii. iperdosaggio/avvelenamento da farmaci cardioattivi 
   
c. Cardiologia con UTIC e emodinamica h24 (i 
precedenti codici, con servizio h24 di emodinamica): 
  
i. Infarto miocardico acuto STEMI nelle prime 
24/48 ore, o con complicanze o ad alto rischio  ii. Infarto miocardico acuto 
NSTEMI a rischio elevato persistente anche dopo rivascolarizzazione meccanica 
 iii. scompenso cardiaco acuto o shock cardiogeno con necessità di assistenza 
meccanica  iv. aritmie gravi refrattarie alla terapia medica o con necessità 
di procedure interventistiche (ad es. ablazione)  v. embolia polmonare 
massiva con grave compromissione emodinamica  vi. miocarditi con estesa 
disfunzione ventricolare o instabili 
   
d. Cardiologia con UTIC e emodinamica h24, in 
presenza di cardiochirurgia (i precedenti codici, più cod. 07): 
  
i. dissezione aortica per terapia medica ed 
osservazione post chirurgica  ii. miocarditi con necessità di biopsia 
miocardica  iii. pazienti da sottoporre a procedure interventistiche 
percutanee complesse a rischio di complicanze  iv. pericardiocentesi in 
elezione  v. pazienti in supporto meccanico in attesa di trapianto  vi. 
complicanze post-trapianto cardiaco 
   
e. Cardiologia riabilitativa (cod. 56.1): 
  
i. scompenso cardiaco cronico riacutizzato o con 
comorbilità che rendano necessario un trattamento in regime di degenza ma senza 
necessità di trattamenti invasivi  ii. attività di riabilitazione 
postoperatoria o postacuzie (scompenso, cardiopatia ischemica acuta) in regime 
di degenza  iii. trattamento e monitoraggio di aritmie non complicate  iv. 
coordinamento dei percorsi diagnostico terapeutici del cardiopatico cronico con 
finalità di integrazione con l’assistenza territoriale ] (6)    
 
 (6) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
  
  Art. 6Rete delle terapie intensive  [1. Nell’ambito della rete ospedaliera pubblica, sono attive le seguenti unità di 
terapia intensiva con posti letto:  
| 
 Azienda  | 
 Ospedale  | 
 Posti 
letto  |  
| 
 Foggia  | 
 San severo  | 
 8  |  
| 
 Cerignola  | 
 8  |  
| 
 AOU OORR  | 
 OORR  | 
 20  |  
| 
 BT  | 
 Andria  | 
 10  |  
| 
 Barletta  | 
 8  |  
| 
 Bisceglie  | 
 6  |  
| 
 Bari  | 
 San Paolo  | 
 8  |  
| 
 Di Venere  | 
 8  |  
| 
 Altamura  | 
 8  |  
| 
 Monopoli  | 
 8  |  
| 
 AOU Policlinico  | 
 Policlinico  | 
 32  |  
| 
 Giovanni XXIII  | 
 8  |  
| 
 Brindisi  | 
 Francavilla Fontana  | 
 6  |  
| 
 Perrino  | 
 16  |  
| 
 Taranto  | 
 Manduria  | 
 6  |  
| 
 Martina Franca  | 
 8  |  
| 
 Castellaneta  | 
 8  |  
| 
 SS. Annunziata/Moscati  | 
 20  |  
| 
 Lecce  | 
 Galatina  | 
 4  |  
| 
 Copertino  | 
 6  |  
| 
 V. Fazzi  | 
 15  |  
| 
 Gallipoli  | 
 8  |  
| 
 Casarano  | 
 6  |  
| 
 Scorrano  | 
 4  |   
  
2. Le unità di terapia intensiva con posti letto (rianimazione) 
e i servizi di Anestesia e Rianimazione costituiscono una unica struttura 
complessa negli ospedali di I livello. 
  3. Tutte le strutture di Medicina 
e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza sono dotate di posti letto di 
osservazione e astanteria (OBI). 
  4. Nell’ambito delle dotazioni di posti 
letto delle UO di pneumologia della rete ospedaliera pubblica, 5 posti letto 
sono dedicati ad attività intensiva e/o semiintensiva respiratoria.] 
  (7)  
 
 (7) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
  
  Art. 7Rete delle oncoematologie pediatriche  [1. La rete delle oncoematologie pediatriche della Regione Puglia si articola 
attraverso il modello Hub & spoke, organizzato su tre aree territoriali: 
area nord, area centro-sud, area sud.  
2. Gli Hub sono rappresentati dalle UO dell’AOU Policlinico di 
Bari, dell’EE Casa Sollievo della Sofferenza e dell’Ospedale Vito Fazzi di 
Lecce. 
  3. La dotazione di posti letto della UOC di pediatria 
dell’Ospedale SS.Annunziata/Moscati di Taranto è incrementata di 10 pl destinati 
all’assistenza di bambini con patologie oncoematologiche. 
  4. Entro il 
30.10.2015 con apposito atto sono definiti i percorsi clinici tra le varie 
articolazioni della rete. ] (8)  
 
 (8) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
  
  Art. 8Sistema di trasporto di emergenza neonatale (STEN) e di trasporto protetto della 
gravida a rischio (STAM)  [1. Entro il 31.12.2015 deve essere operativo su tutta la regione il sistema di 
trasporto di emergenza neonatale (STEN) e il sistema di trasporto protetto della 
gravida a rischio (STAM), attraverso la definizione di un modello Hub & 
spoke organizzato su tre aree territoriali: area nord, area centro-sud, area 
sud. 
  2. Gli Hub sono rappresentati dai punti nascita dotati di terapia 
intensiva neonatale che dispongono degli assetti tecnologici e strumentali, 
nonché delle équipe adeguate allo svolgimento delle funzioni previste. 
  3. Con successivo atto si provvederà a definire i percorsi clinici tra i 
punti nascita spoke e gli Hub e le opportune integrazioni con il sistema di 
emergenza-urgenza territoriale 118. 
  4. Entro il 30.06.2015 dovranno 
essere operativi gli Hub l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di 
Foggia, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari e l’Ospedale 
Vito Fazzi di Lecce.]  (9) 
 
 (9) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
  
  Art. 9Presidi Territoriali di Assistenza  (10)  [[1. Il Presidio Territoriale di Assistenza (a seguire, PTA) 
rappresenta la risposta alla riconversione delle strutture ospedaliere e 
contribuisce alla rifunzionalizzazione dei servizi distrettuali concentrando, il 
più possibile, tutte le attività che possono contribuire a realizzare la 
copertura assistenziale nell’arco delle 12 o 24 ore. 
  2. I PTA 
corrispondono alle strutture ospedaliere oggetto di processo di riconversione, 
per effetto del presente Regolamento, nonché dei R.R. 
n. 18/2010 e s.m.i. e n. 
36/2012, e rappresentano il perno della riorganizzazione dei servizi 
distrettuali attraverso una nuova modalità di riorganizzare e rifunzionalizzare 
le cure primarie, realizzando una reale revisione della rete dei servizi che 
mira ad integrare e mettere in collegamento (organizzazione a rete) i punti di 
offerta ed i professionisti che concorrono all’erogazione dell’assistenza 
territoriale. 
  3. I PTA rappresentano il punto di partenza 
dell’integrazione tra le diverse funzioni assistenziali e dello sviluppo dei 
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), in modo da conseguire tre 
macro obiettivi prioritari: 
  
a. la massima efficienza erogativa (h24);  b. la migliore 
efficacia, attraverso la “messa in comune” delle competenze e delle abilità in 
forma integrata e condivise dai professionisti attraverso adeguati percorsi 
assistenziali;  c. la maggiore appropriatezza nell’uso delle risorse in 
quanto coordinate e orientate ad obiettivi di salute condivisi;  d. la 
maggiore integrazione con la rete dei servizi sanitari e sociosanitari 
territoriali a ciclo diurno e a carattere domiciliare. 
   
Il PTA si realizza sia attraverso un pieno accorpamento dei 
servizi territoriali, di norma presso il Comune sede del Distretto 
Sociosanitario e non servito da un Presidio Ospedaliero di cui all’art. 2 del 
presente Regolamento. Sono possibili aggregazioni parziali degli stessi 
all’interno dell’ambito distrettuale qualora, per complessità dei contesti 
territoriali e dei fabbisogni rilevati, tale flessibilità sia necessaria ad 
assicurare la continuità dell’assistenza.  All’interno del PTA possono 
pertanto essere svolte le seguenti funzioni, in ragione dello specifico contesto 
di offerta di servizi e di fabbisogno: 
  
 1. Degenza Territoriale: 
  
• Ospedale di comunità;  • Centro risvegli;  • Assistenza 
Residenziale;  • Hospice. 
   
2. Servizi Sanitari e SocioSanitari: 
  
• Accesso Unico alle Cure: 
  
- C.U.P.  - Accesso Unico Facilitato al Sistema  - 
Gestione e presa in carico delle cd. “dimissioni protette” e raccordo con UVM 
distrettuale 
   
• Attività amministrativa 
  
- Scelta e revoca Medico  - Esenzioni ticket  - 
Rimborsi  - Ausili, Presidi e Protesi  - Assistenza Integrativa 
Farmaceutica 
   
• Attività Medica di base e Specialistica 
Ambulatoriale: 
  
- Associazionismo complesso della Medicina e Pediatria 
di Famiglia  - Continuità assistenziale  - Cure domiciliari Integrate 
(CDI)  - Assistenza Farmaceutica Territoriale  - Poliambulatorio 
Specialistico (secondo l’articolazione definita con LR 
23/2008) 
   
• Day service medico  • Day service chirurgico  • 
Ambulatorio delle cronicità 
  
- Diagnostica di Base 
  
• Radiodiagnostica  • Centro prelievi 
   
• Assistenza Consultoriale e Materno 
Infantile 
  
- Consultorio familiare  - Centro di Procreazione 
Medicalmente Assistita 
   
• Emergenza-Urgenza 
  
- Punto di primo Intervento Territoriale  - 
Postazione 118 
   
• Prevenzione 
  
- Vaccinazioni  - Medicina Legale e fiscale 
   
• Salute Mentale 
  
- Centro Salute Mentale  - Centro diurno 
psichiatrico  - Centro residenziale/semiresidenziale per i Disturbi del 
comportamento alimentare (DCA) 
   
• Dipendenze Patologiche 
  
- Ser.T. 
   
• Riabilitazione 
  
- Centro riabilitazione ambulatoriale 
  
o- Trattamenti domiciliari 
   
• Servizi a gestione ospedaliera 
  
- Posti rene 
 
    
4. La responsabilità gestionale, organizzativa e 
igienico-sanitaria fa capo al Direttore del Distretto Socio-Sanitario 
territorialmente competente, che assicura anche le necessarie consulenze 
specialistiche. 
  5. I PTA devono essere censiti nell’Area Anagrafe delle 
Strutture Sanitarie del Sistemi Informativi sanitari regionali. Per la 
determinazione dei contenuti informativi e del loro aggiornamento si rinvia alle 
determinazioni della Cabina di Regia NSIS, di cui all’art. 5 comma 18 del Patto 
per la Salute 2014-2016.  
6. In materia di qualità e sicurezza strutturale si applicano i 
contenuti degli atti normativi e delle linee guida nazionali e regionali vigenti 
in materia di qualità e sicurezza delle strutture. ]] (11) 
  
 
 (10) Articolo abrogato dal R.R. 
7/2019, art. 8. (11) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
  
  Art. 10Ospedale di comunità  [1. Nell’ambito del PTA può essere ospitato l’ospedale di 
comunità, struttura sanitaria con un numero limitato di posti letto di degenza 
territoriale (unità di degenza territoriale), di norma non superiore a 20 p.l., 
gestiti da personale infermieristico, in cui l’assistenza medica è garantita 
nelle 24 ore da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta o da 
altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN. 
  2. L’ospedale di 
comunità prende in carico pazienti che necessitano: 
  
a. di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio 
ma che necessitano di ricovero in queste strutture in mancanza di idoneità del 
domicilio (strutturale e familiare)  b. di sorveglianza infermieristica 
continuativa  c. di osservazione sanitaria breve. 
  (12)   
2. L’accesso ai reparti di degenza territoriale potrà avvenire 
o dalle strutture residenziali su proposta del medico di medicina generale 
titolare della scelta, dai reparti ospedalieri su proposta del medico 
ospedaliero di riferimento che ha indicato la necessità di una dimissione 
protetta, o direttamente dal pronto soccorso. 
  3. L’assistenza sarà 
garantita nelle 24 ore dal personale infermieristico ed addetto all’assistenza, 
dai Medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, dai medici 
della continuità assistenziale, che potranno avvalersi della consulenza 
specialistica degli specialisti ambulatoriali del PTA o, in assenza della branca 
specialistica necessaria, di altri specialisti del territorio, previo accordo 
con il Direttore del Distretto Socio-Sanitario di competenza. 
  4. Entro 
120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Regione adotta le 
linee guida per la definizione dei percorsi clinici e dei modelli organizzativi 
dell’Ospedale di comunità, anche sulla base delle indicazioni del Comitato 
Permanente Regionale della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta; 
il competente Servizio dell’Assessorato al Welfare e Politiche per la Salute 
entro il medesimo termine provvede alla definizione dei requisiti organizzativi, 
tecnologici e strutturali nonché alla definizione delle tariffe delle 
prestazioni erogate presso gli Ospedali di Comunità. ]
  
 
 (12) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
  
  Art. 11Residenze Sanitarie Assistenziali tipologia R1  [1. Nell’ambito del PTA possono essere ospitati posti letto di residenzialità 
sanitaria per persone gravemente non autosufficienti, aggregati in Unità di Cure 
Residenziali Intensive di tipologia R1 (RSA R1), a totale carico del sistema 
sanitario regionale, in un numero pari a quanto indicato all’art. 2 comma 4 del 
presente Regolamento.  
 
 2. Le RSA R1 erogano Prestazioni a pazienti non 
autosufficienti richiedenti trattamenti intensivi ad elevata integrazione 
sanitaria, essenziali per il supporto alle funzioni vitali come ad esempio: 
ventilazione meccanica e assistita, nutrizione enterale o parenterale protratta, 
trattamenti specialistici ad alto impegno (tipologie di utenti: stati vegetativi 
o coma prolungato, pazienti con gravi insufficienze respiratorie, pazienti 
affetti da malattie neurodegenerative progressive, etc.).  
 
 3. Con 
successivo atto della Giunta Regionale, da adottare entro 180 giorni dalla 
entrata in vigore del presente Regolamento, saranno definiti i requisiti 
organizzativi, tecnologici, e strutturali e le relative tariffe. Per la gestione 
delle RSA R1 le Aziende Sanitarie Locali adottano soluzioni gestionali 
efficienti sul piano tecnico ed economico, anche con la definizione di un 
rapporto pubblico-privato innovativo e coerente con l’art. 9-bis del D.Lgs. n. 
502/1992 come modificato dall’art. 10 del D.Lgs n. 229/1999, nonché con la 
normativa vigente in materia di gestione di servizi pubblici.  
 
 4. 
L’accesso dei pazienti, che possono provenire dal domicilio, da struttura 
ospedaliera per acuti, da struttura di post-acuzie o dagli ospedali di comunità, 
viene garantito sulla base di criteri oggettivi di valutazione multidimensionale 
dei bisogni assistenziali specifici.  
 
 5. Le prestazioni residenziali 
avranno una durata strettamente connessa al perdurare delle condizioni di 
bisogno e di appropriatezza dell’erogazione: la valutazione periodica 
dell’ospite costituisce il parametro per valutare la proroga del trattamento in 
quello specifico livello assistenziale. (13)  
 
 6. Entro il 31.12.2015 la Giunta 
Regionale, sulla base dei dati epidemiologici e di bisogno della popolazione 
residente, aggiorna con proprio provvedimento il fabbisogno di posti letto di 
RSA R1 anche in ragione del riordino complessivo della residenzialità sanitaria 
e sociosanitaria per anziani non autosufficienti. ] 
 
 (13) Regolamento abrogato dal R.R. 23/2019, art. 9, comma1.
  
  Art. 12Programmazione relativa alla costruzione dei nuovi ospedali  (•)  [1. La razionalizzazione
della rete ospedaliera prevede la realizzazione di n. 4 nuovi presidi
ospedalieri, in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e per completare
l’offerta ospedaliera nell’area in cui sono disattivati gli altri presidi
ospedalieri per effetto del presente Regolamento, nonché per effetto del Reg.
R. n. 18/2011 e n. 36/2012, come di seguito indicati:  
 
 a. Nuovo Ospedale del
Sud-est barese, tra Monopoli e Fasano, con conseguente disattivazione degli
attuali stabilimenti di Monopoli e Fasano; b. Nuovo Ospedale di
Andria, con conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti di Andria, Canosa
e Corato; c. Nuovo Ospedale del
Sud-salento, tra Maglie e Melpignano con conseguente disattivazione degli attuali
stabilimenti di Scorrano e Galatina; d. Nuovo Ospedale del
Nord-barese, area adriatica, tra Bisceglie e Terlizzi con conseguente disattivazione
degli attuali stabilimenti di Bisceglie, Trani, Molfetta, e Terlizzi; 
  2. Nella città di
Taranto è prevista la realizzazione di n. 1 nuovo presidio ospedaliero di II
livello, in sostituzione a regime dei seguenti stabilimenti ospedalieri facenti
capo al presidio del Santissima Annunziata di Taranto:
 
 
 a. San Marco di
Grottaglie b. Santissima
Annunziata-Moscati di Taranto. 
  3. Alla realizzazione
delle strutture ospedaliere individuate nel presente articolo si procede:
 a) con decorrenza
immediata per i nuovi Ospedali di Taranto e di Monopoli-Fasano, stante la copertura
finanziaria a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui all’Accordo
di Programma Quadro “Benessere e Salute”; b) in relazione alla
maggiore dotazione finanziaria a valere sui fondi ex art. 20 I.n. 67/1988
ovvero a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 o altri fondi regionali
prioritariamente per gli ospedali di Andria e del Sud Salento.] 
 
 
 (•) Articolo così sostituito dal r.r. n. 7/2017, art. 6.
  
  ALLEGATO ALLEGATO A e B
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’  art. 
44 comma 3 e dell’ art. 
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 
Puglia.    
 
 
 
  
                                
                                
                             |