Anno 2020
Numero 2
Data 28/01/2020
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Regolamento Regionale 28 gennaio 2020, n. 2

“Regolamento regionale di modifica al regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 “Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


 
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7  “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale  N° 2444 del 30/12/2019 di adozione  del Regolamento;
 
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
 



Art. 1


1. All’art. 9 “DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO”, al comma 3 dopo le parole:

“Le strutture Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono optare per la scelta di riconvertirsi in strutture sociosanitarie -nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per persone disabili non gravi o privi del sostegno familiare”
Sono aggiunte le parole :
“fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 10”
 



Art. 2


        ii)  fatti salvi i posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria

      iii)  fatti salvi ulteriori n. 86 posti letto di RSA mantenimento disabili gravi che integrano il fabbisogno provinciale della ASL BA ed ulteriori n. 94 posti letto di RSA mantenimento disabili gravi che integrano il fabbisogno provinciale della ASL FG. Tale fabbisogno si assegna con le seguenti modalità:
       a)  quanto al fabbisogno provinciale della ASL BA:
  •  alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla  data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 e non contrattualizzate con la ASL, nel
                 limite di un nucleo da n. 20 posti letto;
       b) quanto al fabbisogno provinciale della ASL FG:
  •  per una quota pari a n. 41 posti letto, alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007  e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 e non contrattualizzate con la ASL, nel limite di un nucleo da n. 20 posti letto;

  •  per una quota pari a n. 53 posti letto, alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007  e s.m.i. autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con la ASL alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019, a raggiungimento del numero di posti oggetto dell’accordo contrattuale;

  •  per una quota pari a n. 8 posti letto, alle Comunità socioriabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007  e s.m.i. autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con la ASL alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 a raggiungimento del numero di posti oggetto dell’accordo contrattuale;
2.  All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, il comma 4 viene sostituito dal seguente:
“4. I posti letto, di cui al fabbisogno del presente articolo, di RSA di mantenimento- nuclei di tipo B per persone disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare sono attribuiti alle Comunità socioriabilitative ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a) già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento b) già autorizzate al funzionamento e con posti letto occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019  mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati al funzionamento, ai sensi del successivo art.12. I posti letto di RSA di mantenimento di tipo B sono assegnati alle predette strutture in egual numero. Gli ulteriori posti letto oggetto di accordo contrattuale o occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria sono riconvertiti in posti di RSA di mantenimento -nuclei di tipo A per disabili gravi in aggiunta al fabbisogno di RSA- NUCLEO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE MANTENIMENTO DI TIPO A PER PERSONE DISABILI GRAVI  di cui alla tabella riportata al comma 1.”
3. All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, al comma 5 dopo le parole: “la restante quota di posti letto disponibili di RSA nuclei di prestazioni di mantenimento per disabili gravi” sono eliminate le seguenti parole “e nuclei di mantenimento per disabili non gravi”
4. All’art. 10 “FABBISOGNO PER L’ACCREDITAMENTO”, al comma 5.1 le parole: “mediante distribuzione su base distrettuale in base alla popolazione residente” sono sostituite con le seguenti:
“alle RSSA ex art. 58 autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 mediante distribuzione di massimo un nucleo di n. 20 posti letto per struttura, nel limite dei posti oggetto di autorizzazione al funzionamento.”
 




Art. 3


All’art. 12 “NORME TRANSITORIE” del regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 dopo il punto 12.8 è aggiunto il seguente:
“12.9 NORME TRANSITORIE PER I POSTI LETTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, LETTERA ii.
1. I posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale e occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 , di cui al comma 3, lettera ii. dell’art. 10 sono convertiti in posti letto di mantenimento per disabili di tipo A e B, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.
 
2. A tal fine il processo di conversione, per i posti di cui al comma 1 del presente paragrafo, sentite le
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell’atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposita preintesa da sottoscriversi tra il legale rappresentante della Comunità socioriabilitativa e il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).
3. A far data dall’approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni il legale rappresentante della Comunità socioriabilitativa presenta al competente Servizio regionale istanza di conversione dell’autorizzazione all’esercizio ed istanza di accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di posti letto così come previsti nel piano di conversione.
4. L’istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
5. Le strutture di cui al comma 1 del presente paragrafo devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale:
           a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
           b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
  
In deroga al precedente punto b), le strutture di cui al comma 1 del presente paragrafo possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.
Qualora, all’atto della verifica sul possesso dei requisiti, si accerti che i posti già autorizzati al funzionamento non possiedono i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, questi devono essere adeguati ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).
6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell’autorizzazione al funzionamento, il legale rappresentante della struttura invia al competente Servizio regionale un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell’avvio delle attività di verifica.
7. La mancata presentazione dell’istanza di conversione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’istanza di accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8 della L.R. n. 9/2017..
8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, i posti letto di Comunità socioriabilitativa manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate al funzionamento con le relative tariffe vigenti alla stessa data.
9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019  e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.9, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all’esercizio e/o di accreditamento relative ai posti letto di Comunità socioriabilitativa di cui al presente paragrafo sono inammissibili.”



Disposizioni finali


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.