Legge Regionale 20 agosto 2020, n. 29 Modifiche
alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio
regionale) e disposizioni varie”.
CAPO 1MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1995, N. 27
(DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO
REGIONALE)
Art. 1Modifiche al titolo della l.r.
27/1995 1. Al titolo della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale) dopo la parola: “Disciplina” è inserita la seguente:
“dell’amministrazione”.
Art. 2Integrazione titolo I della l.r.
27/1995 1. Nella parte che precede l’articolo 1 della l.r.
27/1995 è introdotto il “Titolo I”, con la seguente rubrica: “Finalità e
principi generali”.
Art. 3Modifiche all’articolo 1 della l.r.
27/1995 1. Al comma 1 dell’articolo 1
della l.r.
27/1995 , le parole:
a) “nell’ambito dei principi e delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 16
maggio 1970, n. 281” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità all’articolo
62 dello Statuto”; b) “il regime giuridico dei beni di proprietà della
Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, l’esercizio
delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e
amministrazione di tali beni” sono sostituite dalle seguenti: “l’amministrazione
del demanio e del patrimonio regionale”.
Art. 4Integrazione dell’articolo 1 bis alla l.r.
27/1995 1. Dopo l’articolo 1
della l.r.
27/1995 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis (Principi generali)
1. Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto
dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità,
semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.”.
Art. 5Modifiche al titolo II della l.r.
27/1995 1. Nella rubrica del titolo II della l.r.
27/1995, le parole: “del patrimonio regionale” sono sostituite dalla
seguente: “regionali”.
Art. 6Modifiche al capo I del titolo II della l.r.
27/1995 1. Nella rubrica del capo I del titolo II della l.r.
27/1995, dopo le parole: “Tipologia dei beni” sono aggiunte le seguenti: “e
loro regime giuridico”.
Art. 7Modifiche all’articolo 2
della l.r.
27/1995 1. All’articolo 2
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola “in quanto” è soppressa; b)
al comma 1 dopo le parole: “dall’art. 822, comma 2, del Codice civile” sono
aggiunte le seguenti: “e sono assoggettati al regime del demanio pubblico di cui
all’articolo 823 del c.c.”; c) al comma 2, dopo le parole: “dai commi 2 e 3
dell’art. 11 della legge n.281 del 1970” sono aggiunte le seguenti:
“dall’articolo 825 c.c.”; d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2
bis. Spetta alla competente struttura regionale la tutela dei beni che fanno
parte del demanio regionale. La struttura competente ha facoltà sia di procedere
in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice
civile a difesa della proprietà e del possesso.”
Art. 8Modifiche all’articolo 3
della l.r.
27/1995 1. All’articolo 3
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole: “dall’art. 826 del Codice
civile” sono aggiunte le seguenti: “e sono assoggettati al regime giuridico di
cui all’articolo 828 dello stesso codice”; b) al comma 4, dopo le parole:
“il patrimonio disponibile regionale” sono aggiunte le seguenti: “e sono
assoggettati al regime giuridico ordinario”.
Art. 9Soppressione del titolo II della l.r.
27/1995 1. Le parole: “Titolo II Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio
regionale” che precedono il capo II della l.r. 27/1995 sono soppresse.
Art. 10Modifiche all’articolo 4
della l.r.
27/1995 1. All’articolo 4
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: “e
autorizza l’iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12”; b) al
comma 2, le parole: “vengono destinati all’esercizio delle funzioni di
competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità
pubbliche”sono sostituite dalle seguenti: “classificati demaniali e
patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità pubbliche e
all’esercizio delle funzioni di competenza regionale”; c) dopo il comma 3 è
inserito il seguente: “3 bis. Il passaggio da una tipologia giuridica a un’altra
avviene con provvedimento di Giunta regionale.”
Art. 11Modifiche alla rubrica del titolo III della
l.r.
27/1995 1. Nella rubrica del titolo III della l.r.
27/1995 le parole: “Attività regionali in materia di valorizzazione,
gestione e” sono soppresse.
Art. 12Modifiche all’articolo 5
della l.r.
27/1995 1. All’articolo 5
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica la parola: “regionali” è soppressa;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’amministrazione dei beni
regionali consiste in: a) acquisizione; b) catalogazione e
inventariazione; c) alienazione; d) locazione e concessione; e)
valorizzazione; f) costruzione e conservazione; g) razionalizzazione
delle sedi degli uffici.”
Art. 13Modifiche al titolo IV e al capo I del titolo IV della l.r.
27/1995 1. Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo I Beni regionali” che
precedono l’articolo 6
della l.r.
27/1995 sono sostituite dalle seguenti: “Capo II Acquisizione”.
Art. 14Modifiche all’articolo 6
della l.r.
27/1995 1. All’articolo 6
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: “Beni regionali” sono
sostituite dalle seguenti: “Modi di acquisizione”; b) al comma 1, le
parole: “Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della
Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di” sono
sostituite dalle seguenti: “I beni regionali sono acquisiti con le seguenti
modalità”; c) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: “c) costruzione”
sono aggiunte le seguenti: “di beni finalizzati al soddisfacimento di interessi
propri della Regione”
Art. 15Soppressione titolo IV e capo II dello stesso titolo della l.r.
27/1995 1. Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo II Acquisizione dei beni”
che precedono l’articolo 7
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
Art. 16Modifiche all’articolo 8
della l.r.
27/1995 1. All’articolo 8
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: “a seguito di” sono
sostituite dalla seguente: “per”; dopo la parola: “acquisto” sono aggiunte le
seguenti: “e permuta”; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono
oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da destinare al
soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.”; c) alla lettera b)
del comma 2, le parole: “a seguito di pubblico bando” sono sostituite dalle
seguenti: “con procedimento di evidenza pubblica”; d) il comma 3 è
sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale provvede all’acquisto dei beni
con procedura negoziale quando non è individuabile un mercato di riferimento in
relazione alle caratteristiche richieste per il bene oggetto di acquisto.”;
e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
“3 bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni
di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse
regionale.
3 ter. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza
pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di
proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.”.
Art. 17Modifiche all’articolo 10
della l.r.
27/1995 1. Al comma 1 dell’articolo 10
della l.r.
27/1995, le parole:
a) “al patrimonio regionale” sono sostituite dalle
seguenti: “in proprietà”, b) sono aggiunte, in fine, le seguenti: “,
previa accettazione da parte della Giunta regionale.”
Art. 18Modifiche al titolo V della l.r.
27/1995 1. Le parole: “Titolo V” che precedono il “Capo I Norme generali” della l.r.
27/1995 sono sostituite dalle seguenti: “Titolo IV”.
2. Le parole: “Titolo V Catalogazione e Inventariazione
dei beni” che precedono il “Capo II Catalogazione dei beni” della l.r.
27/1995sono soppresse.
3. Le parole: “Titolo V Catalogazione e Inventariazione
dei beni. Capo III Inventariazione dei beni” che precedono l’articolo 15
della l.r.
27/1995sono soppresse.
Art. 19Modifiche all’articolo 14
della l.r.
27/1995 1. All’articolo 14
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, la parola: “patrimoniali” è soppressa;
b) al comma 1, le parole: “di norma” sono sostituite dalla seguente:
“esemplificativamente”; c) le lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del
comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
“a) descrizione e ubicazione del bene; b) classificazione
del bene; c) titolo di proprietà; d) situazione catastale e
ipotecaria; e) destinazione urbanistica e di uso; f) stato di
possesso; g) valore stimato al prezzo attuale di mercato; h) vincoli
e oneri giuridici.”
Art. 20Modifiche all’articolo 15
della l.r.
27/1995 1. Al comma 1 dell’articolo 15
della l.r.
27/1995, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “ricadono nella competenza del Settore
Provveditorato ed Economato e” sono soppresse; b) dopo le parole: “sono
articolati”, sono aggiunte le seguenti: “dalla struttura competente”.
Art. 21Modifiche al titolo VI capo I e soppressione dei capi II e III dello
stesso titolo della l.r.
27/1995 1. Le parole: “Titolo VI Uso e amministrazione dei beni. Capo I Uso dei beni
del demanio e del patrimonio regionale” della l.r.
27/1995 sono sostituite dalle seguenti: “Titolo V Uso e amministrazione dei
beni immobili”. 2. Le parole: “Titolo VI Uso e amministrazione dei beni.
Capo II Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale” che
precedono l’articolo 20
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
3. Le parole: “Titolo VI Uso e amministrazione dei beni.
Capo III Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi
di pubblico interesse” che precedono l’articolo 22
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
Art. 22Modifiche all’articolo 17
della l.r.
27/1995 1. Al comma 1 dell’articolo 17
della l.r.
27/1995, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “occupazioni temporanee di aree ed
edifici, ovvero” sono soppresse; b) dopo le parole: “concessioni in uso”
è aggiunta la seguente: “temporaneo”; c) le parole: “per lo svolgimento
di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è
destinato” sono soppresse; d) le parole: “che sia garantita la continuità
della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni
demaniali; -che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione
pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni
del patrimonio indisponibile” sono sostituite dalle seguenti: “per i beni
demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa alcun
pregiudizio; -per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la
strumentalità pubblica.”
Art. 23Modifiche all’articolo 18
della l.r.
27/1995 1. All’articolo 18
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole: “Concessione in uso” sono
sostituite dalla seguente: “Locazione”; b) al comma 1, le parole: “previo
avviso pubblico”, sono sostituite dalle seguenti: “con procedura di evidenza
pubblica”; c) dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente: “3 bis. Alla
costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione.”
Art. 24Modifiche al titolo VII della l.r.
27/1995 1. Le parole: “Titolo VII Valorizzazione dei beni” della l.r.
27/1995 sono soppresse.
Art. 25Modifiche al titolo VIII Capo I e soppressione dei capi II, III e IV
dello stesso titolo della l.r.
27/1995 1. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo I Norme generali” che
precedono l’articolo 24
della l.r.
27/1995 sono sostituite dalle seguenti: “Titolo VI Alienazione dei beni”.
2. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo II
Norme sul patrimonio agricolo-forestale” che precedono l’articolo 25
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
3. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo III
Alienazione di beni immobili” che precedono l’articolo 26
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
4. Le parole: “Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo IV
Alienazione di beni mobili” che precedono l’articolo 31
della l.r.
27/1995 sono soppresse.
Art. 26Modifiche all’articolo 24
della l.r.
27/1995 1. All’articolo 24
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Sono
alienabili i beni di proprietà regionale che appartengono al patrimonio
disponibile.”; b) al comma 3, la parola: “avviene” è sostituita dalla
seguente: “è” e le parole: “ed è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto
delle norme della presente legge” sono soppresse.
Art. 27Integrazione dell’articolo 26 bis alla l.r.
27/1995 1. Dopo l’articolo 26
della l.r.
27/1995 è inserito il seguente: “Art. 26 bis (Alienazione beni demaniali)
1. I beni del demanio regionale, anche se affidati in
concessione da società che gestiscono i servizi regionali, previa
sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, possono essere alienati agli
attuali concessionari, secondo le seguenti disposizioni:
a) i terreni sono alienati al prezzo determinato in
base al valore di mercato, riferito al momento della presentazione dell’istanza
di acquisto, ridotto di un terzo; b) i fabbricati sono alienati al
prezzo di mercato, riferito al momento della presentazione dell’istanza, con la
riduzione 50 per cento;
2. Gli attuali concessionari, ai fini dell’acquisto, devono
essere in regola col pagamento dei canoni d’uso e, in caso di possesso in buona
fede, col pagamento dell’indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione
e comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque, qualora sia indimostrato
l’inizio dell’occupazione;
3. I beni del demanio cosiddetti liberi sono alienati con
procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.”
Art. 28Modifiche all’articolo 27
della l.r.
27/1995 1. All’articolo 27
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “asta pubblica, con il
sistema delle offerte segrete in aumento” sono sostituite dalle seguenti:
“procedura di evidenza pubblica”; b) al comma 3, le parole: “l’asta”
sono sostituite dalle seguenti: “la procedura” e dopo le parole: “vada deserta
per due volte” è aggiunta la seguente: “consecutive”.
Art. 29Modifiche all’articolo 28
della l.r.
27/1995 1. All’articolo 28
della l.r.
27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “dal Servizio”
sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura”; b) alla lettera b) del
comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “e della riforma fondiaria”.
Art. 30Integrazione dell’articolo 29 bis alla l.r.
27/1995 1. Dopo l’articolo 29
della l.r.
27/1995 è inserito il seguente: “Art. 29 bis (Regolamento)
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento,
disciplina le procedure di alienazione, i criteri di aggiudicazione e le
condizioni generali di vendita.”
Art. 31Modifiche al titolo IX della l.r.
27/1995 1. Le parole: “Titolo IX Disposizioni finali e transitorie” della
l.r.
27/1995 sono soppresse.
Art. 32Modifiche all’articolo 31
della l.r.
27/1995 1. Al comma 1 dell’articolo 31
della l.r.
27/1995 le parole: “del competente Servizio” sono sostituite dalle seguenti:
“dalla competente struttura regionale di”.
Art. 33Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell’articolo 1
della l.r.
27/1995 ; b) il comma 3 dell’articolo 4
della l.r.
27/1995 ; c) l’articolo 7
della l.r.
27/1995 ; d) l’articolo 9 della l.r.
27/1995 ; e) i commi 2 e 3 dell’articolo 10
della l.r.
27/1995 ; f) l’articolo11
della l.r.
27/1995 ; g) l’articolo 13
della l.r.
27/1995 ; h) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo17
della l.r.
27/1995 ; i) i commi 2 e 3 dell’articolo 18
della l.r.
27/1995 ; j) l’articolo 19
della l.r.
27/1995 ; k) l’articolo 20
della l.r.
27/1995 ; l) l’articolo 21
della l.r.
27/1995 ; m) l’articolo 21
bis della l.r.
27/1995 ; n) l’articolo 22
della l.r.
27/1995 ; o) l’articolo 23
della l.r.
27/1995 ; p) il comma 2 dell’articolo 24
della l.r.
27/1995 ; q) l’articolo 25
della l.r.
27/1995 ; r) l’articolo 26
della l.r.
27/1995 ; s) il comma 2 dell’articolo 27
della l.r.
27/1995 ; t) i commi 2 e 3 dell’articolo 28
della l.r.
27/1995 ; u) l’articolo 29
della l.r.
27/1995 ; v) l’articolo 30
della l.r.
27/1995 ; w) l’articolo 32
della l.r.
27/1995 ; x) l’articolo 33
della l.r.
27/1995 .
CAPO 2DISPOSIZIONI VARIE
Art. 34Allacci al servizio idrico integrato in aree di recupero 1. Nelle aree oggetto di variante di recupero approvate ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e
della legge
regionale 13 maggio 1985, n. 26 (Primi adempimenti regionali in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria
delle opere abusive), oppure di altre leggi statali e regionali successive, e,
nelle more della conclusione del relativo procedimento attuativo comunale, il
gestore del servizio idrico integrato provvede su istanza e senza indugio ad
assicurare gli allacci alle reti idriche e fognarie;
2. Gli allacci alle reti di cui al comma 1 sono consentiti
se risultano già realizzate le reti idriche e fognarie ed emergono conclamate
esigenze igieniche, sanitarie e ambientali, nonché nell’ipotesi prevista
dall’articolo 7, comma 1, lettera f), delle norme tecniche di attuazione del
Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI);
3. Nel caso in cui all’attività prevista dai commi 1 e 2
risulta propedeutica l’autorizzazione comunale alla manomissione e al ripristino
a regola d’arte delle sedi stradali, il gestore del servizio idrico integrato
inoltra apposita comunicazione all’ente gestore della strada e avvia i lavori,
salvo che nel termine perentorio di sette giorni dalla notifica non sopraggiunge
un provvedimento con motivazione ostativa riferita alle modalità dei lavori di
manomissione.
Art. 35Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e pluriennale
2020-2022 ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 1. E’ autorizzata la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario
gestionale, prelevando la complessiva somma di euro 1 milione e 100 mila, in
termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2020 della missione 6,
programma 1, titolo 1, capitolo U0861010, e imputandola alla missione 8,
programma 2, titolo 2, capitolo U0802002.
Art. 36Contributo a sostegno del Comune di Sava per interventi in materia di
reflui 1. In relazione ai lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione al
servizio del Comune di Sava, al fine di concorrere alle spese sostenute dai
cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnato un
contributo straordinario per l’esercizio 2020, in termini di competenza cassa,
di euro 75 mila.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si
provvede mediante riduzione dello stanziamento nell’ambito della missione 16,
programma 1, titolo 2, capitolo U0112105 della equivalente somma.
Art. 37Modifica all’articolo 10
bis della l.r.
49/2017 1. Il comma 1 dell’articolo 10 bis della legge
regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in
regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai
fini statistici), è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni del presente
capo si applicano a tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra
cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione, in
tutto o in parte, per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo).”
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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