Legge Regionale 1 gennaio 2020, n. 36

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia



TITOLO 1

NORME DI BILANCIO





Art. 1

Stato di previsione delle entrate


1.  Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in euro 14.645.536.894,12 in termini di competenza e in euro 28.265.885.456,85 in termini di cassa per l’anno finanziario 2021, in euro 13.322.625.599,31 in termini di competenza per l’anno finanziario 2022 e in euro 12.883.908.790,81 in termini di competenza per l’anno finanziario 2023.

2.   Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2021.




Art. 2

Stato di previsione della spesa


1.  Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011 è approvato in euro 14.645.536.894,12 in termini di competenza e in euro 28.265.885.456,85 in termini di cassa per l’anno finanziario 2021, in euro 13.322.625.599,31 in termini di competenza per l’anno finanziario 2022 e in euro 12.883.908.790,81 in termini di competenza per l’anno finanziario 2023.


2.    E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del d.lgs. 118/2011 in materia di impegno di spesa corrente.


3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2021 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5.  Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui al comma 1.




Art. 3

Allegati al bilancio


1.  Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:


 a. bilancio di previsione entrate (allegato 01);
 b. bilancio di previsione spese (allegato 02);
 c. riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 03);
 d. riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 04);
 e. riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 05);
 f. quadro generale riassuntivo (allegato 06);
 g. prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (allegato 07);
 h. allegato a): tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 08);
 i. allegato a1): elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 09);
 j. allegato a2): elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 10);
 k. allegato a3): elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (allegato 11);
 l. allegato b): prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 12);
 m. allegato c): prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 13);
 n. allegato d): prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 14);
 o. elenco delle spese obbligatorie (allegato 15);
 p. elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 16);
 q. elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 17);
 r. nota integrativa (allegato 18).




Art. 4

Elenco delle spese obbligatorie


 1.   Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 15, contenente i capitoli che possono essere integrati a norma dell’articolo 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.



Art. 5

Fondo di riserva per le spese obbligatorie


 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 500 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 ed è gestito a termini dell’articolo 48, commi 1 e 2 del d.lgs. 118/2011



Art. 6

Fondo di riserva per le spese impreviste


 1.  Il fondo di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 3.329.257,25 per l’esercizio finanziario 2021, in euro 6.100.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e in euro 7.100.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 ed è gestito a termini dell’articolo 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.



Art. 7

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari


 1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari, missione 20, programma 3, titolo 2, è determinato in euro 5.316.952,78 per l’esercizio finanziario 2021, in euro 23.228.932,79 per l’esercizio finanziario 2022, in euro 46.993.214,83 per l’esercizio finanziario 2023 ed è gestito a termini dell’articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016–2018 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2016).



Art. 8

Fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali


 1. Il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro 5 milioni per l’esercizio finanziario 2021, in euro 4 milioni per l’esercizio finanziario 2022 e in euro 5 milioni per l’esercizio finanziario 2023 ed è gestito a termini dell’articolo 46, comma 3 del d.lgs. 118/2011.



Art. 9

Fondo crediti di dubbia esigibilità


1.       Il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, missione 20, programma 2, titolo 1 è determinato, come da allegato 13 alla presente legge, in euro 160.848.051,19 per l’esercizio finanziario 2021 e in euro 141.628.689,84 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 ed è gestito a termini dell’articolo 46 del d.lgs. 118/2011, mentre il fondo crediti di dubbia esigibilità per il fondo di parte capitale ha stanziamento pari ad euro 0,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.



Art. 10

Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio


 1.  Il fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro 2.240.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, in euro 2.040.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e in euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 ed è gestito a termini dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011.



Art. 11

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa


 1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1, titolo 1 è determinato per l’esercizio finanziario 2021 in euro 4.077.422.727,97.


Art. 12

Risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020


 1. Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 3.010.363.575,74 come da allegato 8 (Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto) alla presente legge ed è così composto:

 a) parte accantonata, euro 1.711.473.518,87;
 b) parte vincolata, euro 1.507.834.016,29.


2. La quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 per euro 549.597.010,79 relativa al fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, commi da 698 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) è ripianata ai sensi dei commi 699 e seguenti del predetto articolo 1.




Art. 13

Attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011


 1. Per l’attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2021, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese. 



Art. 14

Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di cassa


 1. La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 69 del d.lgs. 118/2011, è autorizzata a disporre con proprio atto l’accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio. 



Art. 15

Erogazione al Consiglio regionale


 1. I fondi stanziati nella missione 1, programma 1, titolo 1, dello stato di previsione della spesa, di pertinenza del Consiglio regionale sono messi a disposizione del Consiglio stesso, su richiesta del suo Presidente.



Art. 16

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità


 1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro 25,00.



Art. 17

Bilancio Pluriennale


 1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2021-2023, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011.



Art. 18

Entrata in vigore


1.  La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2021.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.