Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 Disposizioni in materia di accreditamento -approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1296 del 09/07/2019 di adozione del Regolamento; EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1Approvazione Manuali di accreditamento Sono approvati i Manuali di accreditamento: - per le strutture ospedaliere di cui all’allegato A; - per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B; - per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all’allegato C; - per le strutture di medicina di laboratorio di cui all’allegato D.
Art. 2Struttura dei Manuali di accreditamento, tempi e modalità di prima applicazione 1. I Manuali di cui all’articolo 1,
stabiliscono i requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale ai sensi
dell’articolo 22
della legge
regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in “Criteri”,
declinati in “Requisiti” a cui corrispondono le “Evidenze”, queste ultime
individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:
-
prima fase: “Plan” (pianificazione/programmazione);
-
seconda fase: “Do” (attuazione/implementazione);
-
terza fase: “Check”
(monitoraggio/controllo);
-
quarta fase: “Act”
(azione volta al miglioramento della qualità).
2. I Manuali di Accreditamento si
applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata
presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli
24
e ss., legge
regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei
seguenti tempi e modi:
a) entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste
per la prima fase di “Plan”;
b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente,
limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do.(1)
c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi
precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e
di “Act” (tutte)”; (2)
Il
possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal
legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le
scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all’organismo
tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di
autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’OTA predispone le
griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di
strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro
diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul
proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate.
3.
Alle istanze di accreditamento ai
sensi e per gli effetti degli articoli 24
e ss., legge
regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., presentate dopo il semestre
successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, i Manuali di
Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:
a) alla data di presentazione dell’istanza, limitatamente alle evidenze
previste per la prima fase di “Plan”;
b) entro 12 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle
previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la
seconda fase di “Do”;
c) entro 18 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle
previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e
quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori
di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della
struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla
sezione regionale competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di
autovalutazione debitamente compilata e firmata.
3-bis.
Fermo quanto previsto al precedente comma 3, per le strutture per le quali è
stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli
articoli 24
e ss., legge
regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., a far data dal 9 febbraio 2020 e che
sono già state accreditate all’entrata in vigore del presente comma, i Manuali
di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:
a) entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente comma,
oltre a quelle per la fase di “Plan”, limitatamente alle evidenze previste per
la fase di “Do”; b) entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente comma,
oltre a quelle per la fase di “Plan” e della fase di “Do”, anche le evidenze
previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act”
(tutte).
Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve
essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante
presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale
competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione
debitamente compilata e firmata. (3)
4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 , 3 e 3 bis, (4) costituiscono atto preliminare
alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di
accreditamento da parte dell’OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui
all’articolo 3, comma 2 (5) o su apposito incarico della
sezione regionale competente nell’ambito del procedimento di accreditamento ai
sensi dell’articolo 24
e ss. legge
regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..
5. Il possesso dei requisiti, attestato
alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell’articolo 20,
comma 1, legge
regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento
dell’accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell’articolo 26, comma 2,
lett. b) della medesima legge.
(1) Lettera sostituita dal R.R.
n. 4/2021, art. 1. (2) Lettera sostituita dal R.R.
n. 4/2021, art. 1. (3) Comma aggiunto dal R.R.
n. 4/2021, art. 1. (4) Parole sostituite dal R.R.
n. 4/2021, art. 1. (5) Parole sostituite dal R.R.
n. 4/2021, art. 1.
Art. 3Altre disposizioni transitorie 1. Fatto salvo l’obbligo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativamente alle istanze di accreditamento presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, le verifiche dei requisiti di accreditamento secondo la normativa previgente, disposte prima di quella data e concluse con esito favorevole prima della scadenza del semestre successivo alla medesima data, devono considerarsi idonee ed efficaci ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento. 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, al fine della conferma dell’accreditamento delle strutture già accreditate, sulla base dei requisiti ulteriori previsti dai Manuali di accreditamento, l’OTA, tenuto conto delle scadenze temporali stabilite al comma 2, predispone un programma delle verifiche delle strutture già accreditate d’intesa con la sezione regionale competente. 3. Sino a conclusione del processo di revisione dei requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e da altra specifica normativa, unitamente ai requisiti ulteriori previsti dei Manuali di accreditamento, costituiscono requisiti di accreditamento i requisiti ulteriori organizzativi, tecnologici e strutturali di tipo quantitativo/dimensionale, ovvero richiedenti specifiche condizioni organizzative, status giuridici o professionali, anche mediante il rinvio a normativa regionale e nazionale, previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e da altra specifica normativa. 3-bis. Il processo di revisione dei requisiti minimi
per l’autorizzazione all’esercizio previsti dal R.R.
n. 3/2005 e s.m.i. e da altra specifica normativa di cui al precedente comma
3, deve essere concluso entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente comma. (6)
(6) Comma aggiunto dal R.R.
n. 4/2021, art. 2.
Art. 4Abrogazione 1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari o contenute in atti generali regionali statuenti requisiti ulteriori di accreditamento di qualità o di processo.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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