Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 24 Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto
Art. 1Finalità e definizioni 1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa europea, statale e
regionale, al fine di perseguire la protezione del proprio patrimonio ambientale
e forestale, favorisce l’applicazione pianificata del fuoco prescritto per il
conseguimento di obiettivi specifici in materia di prevenzione degli incendi
boschivi, conservazione e miglioramento della funzionalità ecosistemica,
gestione delle risorse agro-silvo-pastorali, formazione del personale e per
altre finalità di carattere colturale in ambito agro-forestale.
2. Ai fini della presente norma per “fuoco prescritto” si
intende la tecnica di applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco
per conseguire obiettivi integrati nella pianificazione territoriale.
3. Il fuoco prescritto si basa sull’uso del fuoco su superfici
pianificate e secondo una progettazione basata su prescrizioni e procedure
operative precise per ottenere i risultati previsti e ridurre gli impatti
ambientali
Art. 2Ambiti di applicazione del fuoco prescritto 1. Il fuoco prescritto è utilizzato in aree strategiche e limitate e in
specifiche condizioni ambientali tali da assicurare il confinamento del fuoco
all’interno di un’area predeterminata, dove le condizioni di intensità e
velocità di propagazione del fronte di fiamma siano compatibili con gli
obiettivi di gestione delle risorse.
2. La presente norma disciplina l’applicazione del fuoco prescritto nei
seguenti settori:
a) prevenzione incendi, nel rispetto
della legge
regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli
incendi boschivi e di interfaccia), per diminuire l’intensità e la propagazione
degli incendi boschivi mediante la riduzione del carico e della continuità
orizzontale e verticale dei combustibili forestali e della vegetazione, con
particolare riferimento ad aree strategiche individuate dalla pianificazione
quali: aree a maggior rischio di innesco, viali tagliafuoco, fasce parafuoco in
formazioni erbacee e basso arbustive lungo il limite del bosco e dell’area
urbanizzata;
b) gestione conservativa di aspetti storici
e funzionali del paesaggio e di specifici habitat naturali e seminaturali della
flora e della fauna selvatiche, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per i quali sia
riconosciuto l’effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo
riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
c) gestione delle risorse
agro-silvo-pastorali per incrementare e migliorare la produzione foraggera in
pascoli e incolti produttivi, per prevenire gli incendi di origine pastorale e
per l’abbattimento di eventuali cariche patogene;
d) ricerca scientifica, per la valutazione
degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per
l’ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e per
l’applicazione di sistemi esperti per la progettazione e gestione del fuoco
prescritto;
e) formazione del personale addetto alle
attività antincendio boschivo e creazione di scenari per esercitazioni pratiche
di coordinamento e organizzazione interforze;
f) sviluppo di programmi di comunicazione
sui temi della prevenzione incendi e dell’autoprotezione e coinvolgimento attivo
della cittadinanza.
Art. 3Condizioni di applicazione del fuoco prescritto 1. L’applicazione del fuoco prescritto avviene in condizioni di sicurezza
utilizzando attrezzature e modalità esecutive che rispettino gli standard
internazionali, in particelle di limitata estensione all’interno di aree
strategiche individuate in base alla zonizzazione del rischio e alle priorità
degli interventi di prevenzione. È realizzata in corrispondenza di specifiche
condizioni meteorologiche, di umidità del combustibile e di vento previste in
progetto, tali da garantire il controllo del comportamento e degli effetti del
fuoco senza procurare danni al suolo, alla vegetazione ed alla fauna, sulla base
delle prescrizioni indicate nel progetto di cui all’articolo 4.
2. Non costituisce fuoco
prescritto l’esecuzione di controfuoco o di fuoco tattico nel corso di
operazioni di estinzione di incendi, né la bruciatura delle stoppie o l’uso del
fuoco nelle pratiche agricole tradizionali.
3. L’applicazione del fuoco
prescritto, essendo pratica preventiva, è sempre vietata nei periodi in cui è
dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul
territorio della regione Puglia. In ogni caso, l’operazione di fuoco prescritto
non è consentita in condizioni di pendenza accentuata, forte esposizione ai
venti e di stress idrico della vegetazione e della lettiera e deve essere
eseguita in condizioni adatte per attuare l’attacco diretto al fronte di fiamma
applicato con mezzi di estinzione terrestri tradizionali e tali che l’intervento
dei mezzi di contenimento, in caso di necessità, sia efficace e
risolutivo.
4. Costituiscono condizioni
di carattere generale per l’applicazione del fuoco prescritto le prescrizioni
tecniche e le procedure operative di cui al comma 6.
5. L’operazione di fuoco
prescritto dovrà svolgersi obbligatoriamente in presenza disquadre antincendio,
appositamente qualificate e dotate di mezzi adeguati per eventuali operazioni di
estinzione, in relazione all’entità e complessità del cantiere.
6. La tecnica del fuoco
prescritto è inserita nel Piano regionale delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La Giunta regionale,
entro novanta giorni dalle integrazioni delsuddetto Piano,su proposta della
sezione competente in materia di incendi boschivi d’intesa con la sezione
competente in materia di tutela e valorizzazione delle risorse forestali,
approva le linee guida recanti la definizione delle prescrizioni tecniche e
delle procedure operative inerenti le applicazioni di fuoco prescritto.
Art. 4Progetto di fuoco prescritto (PFP) 1. Ogni intervento di fuoco prescritto è pianificato con la definizione di un
Progetto di fuoco prescritto (PFP). Il PFP è il documento tecnico indispensabile
per ottenere l’autorizzazione all’applicazione del fuoco prescritto, redatto da
professionisti abilitati, con formazione specifica ed esperienza nella
pianificazione e uso della tecnica e iscritti nell’apposito albo o
all’equivalente collegio professionale presso gli altri Stati membri dell’Unione
europea.
2. Le prescrizioni di
applicazione contenute nel PFP definiscono tutte le componenti indispensabili
alla realizzazione del progetto e alle sue finalità. Il progetto tecnico riporta
una valutazione del territorio in termini di geomorfologia, tipi di vegetazione
e habitat, aree protette, vulnerabilità, uso del suolo e rischio incendi, nonché
della simulazione del fronte di fuoco.
3. Il PFP è presentato alla
sezione regionale competente in materia di incendi boschivi ai fini di una sua
autorizzazione
Art. 5Soggetti coinvolti e requisiti 1. È soggetto proponente la persona fisica o giuridica titolare del diritto di
possesso dell’area o del suolo ovvero che ne detenga il pieno godimento. È,
altresì,soggetto proponente la persona giuridica delegata dall’ente pubblico,
titolare del diritto di possesso dell’area o del suolo, a svolgere attività nei
settori di cui all’articolo 2.
2. Tutto il personale
coinvolto nei diversi ruoli pianificatori e operativi deve essere
preventivamente addestrato attraverso appositi corsi abilitativi di carattere
teorico-pratico che prevedono il superamento di una prova finale per la
certificazione dell’apprendimento.
3. La sezione regionale
competente in materia di formazione professionale, d’intesa con le sezioni
competenti in materia di incendi boschivi e di tutela e valorizzazione delle
risorse forestali, definisce gli standard formativi minimi di cui al comma 2.
Art. 6Attuazione degli interventi di fuoco prescritto 1. Fatte salve le specifiche prescrizioni definite dall’autorizzazione, il
soggetto proponente comunica la prevista apertura del cantiere entro le
quarantotto ore lavorative precedenti e mantiene le comunicazioni e lo scambio
di informazioni riguardo la previsione del luogo e della data di apertura
cantiere con la Sezione regionale competente, il Sindaco del comune interessato,
la Stazione carabinieri forestale competente, il Comando provinciale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) e gli altri enti coinvolti nell’attuazione
dell’intervento di fuoco prescritto autorizzato. Il giorno previsto per
l’esecuzione dell’intervento il soggetto proponente conferma in modo tempestivo
ai predetti enti l’apertura del cantiere, previa verifica delle condizioni di
applicabilità del fuoco prescritto e della disponibilità del presidio Anti
incendio boschivo (AIB) previsto dal progetto. La comunicazione di apertura del
cantiere di fuoco prescritto è sottoscritta anche dal progettista e dal
responsabile dell’intervento.
2. Entro le quarantotto ore
successive l’effettiva conclusione dell’intervento, il soggetto proponente
comunica la chiusura del cantiere di fuoco prescritto. La comunicazione di
chiusura del cantiere di fuoco prescritto descrive gli esiti delle verifiche
effettuate durante e dopo la realizzazione dell’intervento, l’avvenuta
esecuzione di eventuali opere di bonifica necessarie ed è sottoscritta anche dal
progettista e dal responsabile dell’intervento.
3. La Sezione regionale
competente, utilizzando i sistemi di coordinamento operativo in essere per
l’antincendio boschivo, informa tempestivamente le autorità territorialmente
competenti e la Stazione carabinieri forestale competente, circa le applicazioni
di fuoco prescritto in atto sul territorio regionale, verificando
preliminarmente l’eventuale insorgenza di condizioni limitative o ostative
dell’intervento stesso.
Art. 7Modifica all’articolo 2
della l.r.
38/2016 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2
della l.r.
38/2016 è inserito il seguente:
“1 bis. La Sezione
regionale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui al comma 1 in
caso di attuazione del fuoco prescritto quale pratica strettamente connessa alla
conservazione del patrimonio naturale ove ciò sia ritenuto utile, anche in via
sperimentale, ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di
particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale.”
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|