Legge Regionale 1 gennaio 2022, n. 33 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025.
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1Stato di previsione delle entrate 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto
secondo i criteri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in euro 15.155.255.160,30 in termini di competenza
e in euro 28.378.251.056,93 in termini di cassa per l’anno finanziario 2023, in euro 14.362.385.494,96 in
termini di competenza per l’anno finanziario 2024 e in euro 14.152.481.867,48 in termini di competenza per
l’anno finanziario 2025.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse
della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2023.
Art. 2Stato di previsione della spesa 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto
secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011 è approvato in euro 15.155.255.160,30 in termini di competenza e in
euro 28.378.251.056,93 in termini di cassa per l’anno finanziario 2023, in euro 14.362.385.494,96 in termini
di competenza per l’anno finanziario 2024 e in euro 14.152.481.867,48 in termini di competenza per l’anno
finanziario 2025.
2. È autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite degli stanziamenti di
competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del
d.lgs. 118/2011 in materia di impegno di spesa corrente.
3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2023 entro il limite degli
stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1.
4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio, la Giunta, nelle more
della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri
di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli
relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte
obbligazioni giuridiche. 5. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme
iscritte nello stato di previsione di cui al comma 1.
Art. 3Allegati al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) bilancio di previsione entrate (allegato 01);
b) bilancio di previsione spese (allegato 02);
c) riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 03);
d) riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 04);
e) riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 05);
f) quadro generale riassuntivo (allegato 06);
g) prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (allegato 07);
h) allegato a): tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 08);
i) allegato a1): elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto
(allegato 09);
j) allegato a2): elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato
10);
k) allegato a3): elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione
presunto (allegato 11);
l) allegato b): prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 12); m) allegato c): prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio (allegato 13);
n) allegato d): prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 14);
o) elenco delle spese obbligatorie (allegato 15);
p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato
16);
q) elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 17);
r) nota integrativa (allegato 18); s) elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con il Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali di spesa corrente in corso di adozione (allegato 19).
Art. 4Elenco delle spese obbligatorie 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 15, contenente i capitoli che possono
essere integrati a norma dell’articolo 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.
Art. 5Fondo di riserva per le spese obbligatorie 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 400
mila per l’esercizio finanziario 2023 ed in euro 500 mila per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 ed è gestito
a termini dell’articolo 48, comma 1 e 2 del d.lgs. 118/2011.
Art. 6Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 1
milione per l’esercizio finanziario 2023 ed in euro 2,5 milioni per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 ed è gestito
a termini dell’articolo 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011
Art. 7Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari 1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari, missione 20, programma
3, titolo 2, è determinato in euro 1 milione per l’esercizio finanziario 2023, in euro 25.403.935,49 per l’esercizio
finanziario 2024, in euro 38.054.675,74 per l’esercizio finanziario 2025 ed è gestito a termini dell’articolo 2
della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e
bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2016).
Art. 8Fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali 1. Il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20, programma 3, titolo 1, è
determinato in euro 1 milione per l’esercizio finanziario 2023, in euro 2.676.000,00 per l’esercizio finanziario
2024, in euro 2.626.000,00 per l’esercizio finanziario 2025 ed è gestito a termini dell’articolo 46, comma 3 del
d.lgs. 118/2011.
Art. 9Fondo crediti di dubbia esigibilità 1. Il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, missione 20, programma 2, titolo 1, è
determinato, in euro 150.842.109,03 per l’esercizio finanziario 2023, in euro 149.800.941,36 per l’esercizio
finanziario 2024, in euro 149.800.769,92 per l’esercizio finanziario 2025 ed è gestito a termini dell’articolo 46
del d.lgs. 118/2011, mentre il fondo crediti di dubbia esigibilità per il fondo di parte capitale ha stanziamento
pari ad euro 0,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.
Art. 10Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio 1. Il fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro 3.980.000,00 per
l’esercizio finanziario 2023, in euro 5.560.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, in euro 5.235.000,00 per
l’esercizio finanziario 2025 ed è gestito a termini dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011
Art. 11Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa 1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1, titolo 1 è determinato per
l’esercizio finanziario 2023 in euro 4.268.519.985,99.
Art. 12Risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2022 1. Il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2022 è determinato in euro
3.271.828.216,69 come da allegato 8 (Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto) alla
presente legge ed è così composto:
a) parte accantonata: euro 1.986.716.109,69;
b) parte vincolata: euro 1.665.630.757,76.
2. La quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2022 per
euro 514.680.292,60 relativa al fondo anticipazione di liquidità di cui all’articolo 1, commi da 698 a 700, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- legge di stabilità 2016) è ripianata ai sensi dei commi 699 e seguenti del predetto articolo 1.
Art. 13Attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011 1. Per l’attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per
l’esercizio 2023, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la
gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese
Art. 14Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di cassa 1. La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 69 del d.lgs. 118/2011, è autorizzata a disporre con
proprio atto l’accensione di anticipazioni di cassa perfronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo
nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 15Erogazione al Consiglio regionale 1. I fondi stanziati nella missione 1, programma 1, titolo 1, dello stato di previsione della spesa, di
pertinenza del Consiglio regionale sono messi a disposizione del Consiglio stesso, su richiesta del suo
Presidente.
Art. 16Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità 1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale inmateria di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l’importo
dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro 25,00
Art. 17Bilancio Pluriennale 1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2023-2025, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e
predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011.
Art. 18Entrata in vigore 1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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