Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23 Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi(•)
(•) Vedi Delib.G.R.del 19 marzo 2020 n. 380. Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi" - Linee guida per l'attuazione.
Art. 1(Finalità e oggetto della
legge) 1. La Regione Puglia promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi
di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività,
l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore
occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori
dell’agricoltura, della pesca, dell’artigianato, dell’industria, del turismo,
del commercio e dei servizi alle imprese. 2. La presente legge disciplina,
nell’ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema
produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei
distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo
sviluppo distrettuale.
3. La Regione adegua le proprie normative in
materia di occupazione, trasferimento tecnologico, società dell’informazione,
politiche energetiche, mitigazione dell’impatto ambientale, formazione
professionale, consorzi e attività professionali e qualificazione della
produzione, al fine di offrire ai distretti produttivi strumenti per il loro
consolidamento e il loro sviluppo. 4.
La Regione include i distretti produttivi nei suoi programmi di intervento al
fine di offrire ai sistemi di piccole e medie imprese strumenti per:
a) accrescerne la competitività e la capacità
innovativa, per ampliare la presenza sui mercati esteri; b) intensificare i processi di crescita
dimensionale;
c) favorire la nascita e lo sviluppo di nuova
imprenditorialità in particolare nelle attività a più alto contenuto
tecnologico.
Art. 2(Definizioni) 1. Il distretto produttivo è caratterizzato da: a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante; b) un insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti nell’attività di sostegno all’economia locale. 2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti. 3. I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento nell’ambito della programmazione economica regionale. 4. I distretti produttivi possono assumere le seguenti configurazioni: a) reti di imprese, legate per tipo di specializzazione orizzontale (comparti produttivi) e/o verticale (filiere produttive) per attività collegate e integrate, appartenenti a uno o più ambiti territoriali anche non confinanti tra loro, con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nei suddetti ambiti; b) distretti produttivi a elevato contenuto tecnologico (cosiddetti distretti tecnologici) nei quali ha maggiore rilevanza la presenza di soggetti dediti alle attività di ricerca e sviluppo (università, centri di ricerca pubblici e privati, laboratori di imprese innovative): c) sistemi turistici locali ai sensi dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e dell’articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della l. 135/2001 riguardante il riordino del sistema turistico pugliese) e delle relative norme di attuazione (1) ; d) distretti produttivi che interessano territori di più regioni (transregionali), anche al di fuori del territorio nazionale (transnazionali). d bis) distretti agroalimentari di qualità ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);(2) d ter) distretti rurali ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 228/2001, che sono disciplinati da apposito regolamento proposto dall’Assessorato alle risorse agroalimentari. (3)
(1) Vedi reg. reg. 4/2009 (2) Lettera aggiunta dalla l.r. 10/2009, art. 15 (3) Lettera aggiunta dalla l.r. 10/2009, art. 15
Art. 3(I soggetti) 1. I distretti produttivi sono
riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.
2. I soggetti che possono promuovere il
riconoscimento di un distretto produttivo sono:
a) imprese operanti nel territorio regionale;
b) associazioni di categoria e sindacali di
rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (CNEL).
3. Possono partecipare alle procedure di
riconoscimento di un distretto produttivo:
a) enti locali, enti e associazioni pubbliche,
aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
b) associazioni private, fondazioni e consorzi;
c) università, istituzioni pubbliche e private
riconosciute e attive nel campo dell’istruzione e della formazione
professionale, della promozione, dell’innovazione e della ricerca finalizzate
allo sviluppo del sistema produttivo.
Art. 4(Nucleo promotore del distretto
produttivo) 1. Per giungere al
riconoscimento di un distretto produttivo, i soggetti di cui all’articolo 3,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, promuovono nei confronti
della Regione un’azione volta al riconoscimento del distretto produttivo,
costituendo un nucleo promotore del distretto mediante la sottoscrizione di un
protocollo di intesa cui deve aderire un numero significativo di imprese,
comunque non inferiore a trenta, nonché le associazioni di categoria più
rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e le associazioni
sindacali.
2. Nel caso di distretti tecnologici il nucleo promotore deve
essere costituito da almeno dieci imprese e da una presenza significativa di
soggetti del mondo della ricerca, della formazione e dell’innovazione.
3. Il protocollo di intesa previsto dal comma 1 deve individuare le
motivazioni alla base dell’avvio del distretto, i principali obiettivi e le
caratteristiche dei progetti più significativi che si intendono avviare al fine
di valorizzare il sistema produttivo locale. Il protocollo d’intesa deve
prevedere l’esatta composizione del comitato di distretto, in modo che sia
garantita la rappresentanza di tutti i soggetti previsti dall’articolo 3,
stabilendone la relativa durata in carica. 4.
Qualora vengano presentate istanze differenti che, per ambito geografico e/o
settoriale, contengano sovrapposizioni o complementarietà, la Giunta regionale
può proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l’impatto
territoriale degli interventi.
5. Listanza per il riconoscimento
di un distretto produttivo deve essere presentata alla Regione Puglia entro il
28 febbraio di ogni anno, depositando il protocollo di intesa di
cui al comma 1.(4) (5) 5 bis. Per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b), c) e d), l’istanza è inoltrata al Dipartimento sviluppo economico che ne cura l’istruttoria. Per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d bis) e d ter), l’istanza è inoltrata al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, che ne cura l’istruttoria. Per le istanze pendenti non ancora definite con provvedimento di riconoscimento definitivo ai sensi del successivo articolo 8, comma 3, relative ai distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d bis) e d ter), il Dipartimento sviluppo economico trasmette la documentazione ricevuta al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale. (6) 6. La Giunta regionale, entro trenta giorni a decorrere dal termine di presentazione della domanda di cui al comma 5, valuta l’ammissibilità dell’istanza presentata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge e in base agli indirizzi di politica di sviluppo economico della regione, anche avvalendosi di indicatori statistici oggettivi, e, accertato che la composizione del comitato di distretto prevista dal comma 3 sia rappresentativa, provvede sul riconoscimento del distretto produttivo.
(4) Comma così sostituito dall'art. 1,
l.r.
14 dicembre 2007, n. 36. Il testo
originario era così formulato: «5. L'istanza per il riconoscimento di un
distretto produttivo deve essere presentata alla Regione Puglia entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente
entro il 28 febbraio di ogni anno, depositando il protocollo di intesa di cui al
comma 1.». (5) L’art. 16 della l.r. 10/2009 così dispone: “Art. 16 (Sistemi turistici locali) 1. Per l’anno 2009, in deroga a quanto stabilito dalla l.r. 23/2007, come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 36 e dal regolamento regionale 9 marzo 2009, n. 4 (Regolamento ai sensi dell’articolo 5 legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di sistemi turistici locali), i termini di presentazione delle istanze relative a Sistemi turistici territoriali (STT) e Sistemi turistici di prodotto (STP) sono fissati al 15 ottobre. Per l’anno 2010, gli stessi termini sono fissati al 15 marzo.” (6) Comma aggiunto dalla l.r. 37/2023, art, 18, comma 1.
Art. 5(Comitato di distretto
produttivo) 1. Il nucleo promotore del distretto produttivo, dopo l’avvenuto riconoscimento,
avvia la costituzione del comitato di distretto, formato dai rappresentanti
degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali, nel rispetto
di quanto indicato nel protocollo d’intesa. Il nucleo promotore cessa le sue
funzioni al momento della nomina del comitato di
distretto.
2.
Il comitato di distretto svolge i seguenti compiti:
a) redigere e coordinare l’adozione del
programma di sviluppo del distretto produttivo e promuoverne l’attuazione;
b) promuovere l’utilizzo degli strumenti e delle
risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;
c) esprimere proposte e pareri alla Giunta
regionale in materia di politica industriale regionale;
d) organizzare ed effettuare le procedure di
monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo del
distretto;
e) convocare ogni sei mesi, ovvero ogni
qualvolta lo ritenga necessario, i rappresentanti delle imprese e delle
istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo di cui all’articolo 7.
3. Il comitato di distretto si intende
definitivamente formato nel momento in cui tutti i rappresentanti previsti dal
protocollo d’intesa sono stati formalmente nominati. La mancata nomina dei
propri rappresentanti in seno al comitato, decorso il termine di trenta giorni
dalla formale richiesta da parte del nucleo promotore, costituisce rinuncia alla
designazione.
4. Il comitato di distretto si riunisce
la prima volta su convocazione del nucleo promotore ed elegge il presidente ai
sensi dell’articolo 6. Dopo l’elezione, il comitato viene convocato dal
presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei
componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli
intervenuti.
5.
I componenti del comitato di distretto possono essere rieletti una sola volta.
6. Il comitato di distretto, al fine di
una migliore funzionalità, adotta un regolamento interno, che viene presentato
alla Giunta regionale contestualmente al programma di sviluppo del distretto di
cui all’articolo 7.
7. Il
presidente, novanta giorni prima della data di scadenza del comitato di
distretto, promuove il rinnovo dello stesso.
8. Al presidente e ai
componenti il comitato di distretto per l’espletamento delle funzioni non spetta
alcun compenso.
Art. 6(Presidente del distretto
produttivo) 1. Il comitato di distretto elegge il proprio presidente a maggioranza assoluta
dei componenti. Nel caso di distretti tecnologici il presidente deve essere
espresso dai soggetti del mondo della ricerca, della formazione e
dell’innovazione.
2. Il comitato deve eleggere il
presidente entro la terza riunione e comunque entro venti giorni dalla data
della prima convocazione. Fino all’elezione del presidente, il comitato è
convocato dal componente più anziano di età. In mancanza di elezione del
presidente nel termine previsto, il riconoscimento del distretto produttivo di
cui all’articolo 4, comma 6, si intende decaduto.
3. Il presidente nomina un segretario del
comitato di distretto, il quale può essere scelto anche al di fuori delle
persone designate tra i componenti del comitato di
distretto.
4.
Al presidente compete:
a) la rappresentanza del
distretto;
b) la
convocazione del comitato;
c) la vigilanza sullo stato di attuazione del
programma di sviluppo;
d) la
redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di
sviluppo.
Art. 7(Programma di sviluppo dei distretti
produttivi) (7) 1. Il programma di sviluppo, redatto in modo
e forma liberi, almeno di durata triennale, può essere aggiornato periodicamente
dal comitato di distretto e prevede:
a) la descrizione dei punti di eccellenza e
degli eventuali punti di criticità del distretto;
b) gli obiettivi generali e specifici di
sviluppo;
c) le azioni e i connessi progetti da realizzare
da parte dei soggetti sottoscrittori;
d) i piani finanziari e temporali di spesa
relativi alle azioni e ai progetti da realizzare;
e) l’entità e il tipo di risorse pubbliche e
private necessarie per la realizzazione di azioni e progetti.
2. I progetti previsti all’interno del
programma di sviluppo devono riguardare interventi di sistema alla realizzazione
dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori. Sono esclusi
interventi che riguardano singole imprese.
3. Al programma deve essere allegato un
elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei cofinanziatori con la chiara
evidenziazione, per ciascuno di essi, di:
a) ragione sociale e sede, sia legale che
operativa;
b) breve
descrizione dell’attività svolta;
c) solo
per le imprese sottoscrittrici, numero degli addetti, comprensivo, oltre al
titolare, di soli dipendenti a libro matricola e altri rapporti assimilati al
lavoro dipendente.
4. Il programma deve essere sottoscritto:
a) dal presidente del distretto;
b) dai legali rappresentanti delle
imprese;
c) dai
legali rappresentanti, o aventi titolo, degli altri soggetti che concorrono alla
formazione dei distretti produttivi così come definiti all’articolo 3.
5. Nel caso dei distretti produttivi che
interessano territori di più regioni, anche al di fuori del territorio
nazionale, i benefici del programma di sviluppo sono estesi anche alle imprese
localizzate nelle altre regioni secondo i criteri previsti da appositi accordi
stipulati tra la Regione
Puglia e la regione e/o paese che include gli altri territori.
L’accordo, compatibilmente con la normativa nazionale e comunitaria in materia,
stabilisce gli obiettivi generali da realizzare, le condizioni giuridiche e gli
impegni finanziari vincolanti per le regioni partecipanti.
(7) Vedi reg. reg. 4/2009, art. 17
Art. 8(Procedure per l’approvazione e verifica
del programma di sviluppo del distretto)(8) 1. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato entro e non oltre 180 giorni dal riconoscimento provvisorio previsto dall’articolo 4, comma 6. Per i riconoscimenti provvisori già intervenuti, il programma deve essere presentato entro e non oltre il termine del 30 settembre 2009. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato dal presidente del distretto contestualmente: a) al Dipartimento sviluppo economico per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b), c) e d) e al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d bis) e d ter);(11) b) alle province nel cui ambito territoriale operano almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il programma di sviluppo. (10) 2. Entro trenta giorni dalla data di
ricezione del programma, le province esprimono parere motivato e non vincolante.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dei pareri di cui al comma 2, ovvero decorso il termine senza che il parere sia reso, il Dipartimento sviluppo economico ovvero il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale determina l’ammissibilità dei programmi e invia quelli ammessi alla Giunta regionale per le determinazioni in merito al definitivo riconoscimento del distretto. (12)
4. Il Dipartimento sviluppo economico ovvero il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, per le attività di valutazione dei programmi possono avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.(13)
5. Per la valutazione dei programmi è
costituito, con provvedimento dell’Assessore regionale allo sviluppo economico e
di concerto con gli altri Assessori interessati per materia, un nucleo tecnico
di valutazione. L’attività del nucleo è disciplinata da un regolamento predisposto a cura dell’Assessorato allo
sviluppo economico. Per le attività di valutazione dei programmi il nucleo può
avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla
Regione.(9)
6. Il Presidente del comitato di distretto trasmette al Dipartimento sviluppo economico ovvero al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d bis) e d ter), entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e gli eventuali aggiornamenti del programma di sviluppo del distretto.(14)
7. Il Dipartimento sviluppo economico ovvero il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli aggiornamenti del programma di sviluppo, può esprimere un proprio parere motivato.(15)
8. L’Assessore allo sviluppo economico ovvero l’Assessore all’agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale per i distretti produttivi di cui all’articolo 2, comma 4, lettere d bis) e d ter) presentano annualmente alla competente Commissione consiliare permanente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge, corredata di analoghi documenti eventualmente redatti dagli altri assessori interessati alla presente normativa. (16)
9. Eventuali nuovi programmi o
sostanziali variazioni di quelli già approvati devono seguire le procedure di
approvazione previste dal presente articolo..
(10) Comma così sostituito dall'art. 15,
comma 1, lettera b), l.r.
30 aprile 2009, n. 10. (11) Lettera sostituita dalla l.r. 37/2023, art. 18, comma 2, lett. a) (12) Comma sostituito dalla l.r. 37/2023, art. 18, comma 2, lett. b). (13) Comma sostituito dalla l.r. 37/2023, art.18, comma 2, lett. c) (14) Comma sostituito dalla l.r. 37/2023, art. 18, comma 2, lett. d). (15) Comma sostituito dalla l.r. 37/2023, art. 18, comma 2, lett. e). (16) Comma sostituito dalla l.r. 37/2023, art. 18, comma 2, lett. f). (8) Vedi Reg. reg. 4/2009, art. 17 (9) Vedi reg. reg. 23/2009.
Art. 9(Risorse per la gestione e l’attuazione
dei programmi di sviluppo) 1. La Regione concorre alla realizzazione dei programmi di sviluppo dei
distretti produttivi riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla
legislazione regionale vigente.
2. Per l’individuazione delle modalità e
delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo
la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa
vigente.
3. Le azioni previste al comma 1 per
l’attuazione del programma di sviluppo sono svolte a favore dei soggetti
pubblici, privati o di natura mista responsabili dell’attuazione delle
iniziative inserite nel programma.
Art. 10(Norme finanziarie e
finali) 1. La presente legge non prevede oneri finanziari a carico del bilancio
regionale.
2. Nell’ambito della regolamentazione dei
sistemi turistici locali, la
Regione individua specifiche misure volte ad armonizzare la
normativa in materia con le disposizioni della presente legge.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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