Anno 2018
Numero 48
Data 03/10/2018
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Legge Regionale 3 ottobre 2018, n. 48

Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili.



Art. 1

Finalità


1. La Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, dell’articolo 8 della legge 5 dicembre 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell’articolo 10 delloStatuto della Regione Puglia, e dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), riconosce e sostiene il diritto delle persone diversamente abili a una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione.




Art. 2

Oggetto  (1) 


1.In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e a garanzia dell’effettiva applicazione delle esistenti disposizioni normative in materia richiamate nell’articolo 1, la Regione eroga incentivi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare una migliore fruibilità e accessibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione ai soggetti diversamente abili.
2.         Tali interventi devono prevedere:
a)         parcheggi riservati alle persone diversamente abili;
b)         abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alla spiaggia;
c)         la dotazione delle spiagge di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro materiale eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni, supporti e pavimentazione tattile unicamente per il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;
d)         segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale;
e)         appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto dei diversamente abili e degli anziani, destinati esclusivamente all’uso da parte delle persone con disabilità e ai propri accompagnatori.
e bis) prevedere, direttamente o mediante l’ausilio di enti del terzo settore, al supporto organizzativo per consentire l’accessibilità.  (2) 



(1) Articolo sostituito dalla l.r. 67/2018, art. 62, comma 1.       
(2) Lettera aggiunta dalla l.r. 37/2023, art. 34, comma 1.


Art. 3

Norme generali


1. I progetti per gli interventi volti all’accessibilità delle spiagge sono redatti in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e nel rispetto dei vincoli ambientali, idrogeologici e sismici esistenti.




Art. 4

Contributi regionali


1. La Regione Puglia, per le attività di cui all’articolo 2, concede, in coerenza con la programmazione regionale, contributi per la realizzazione di interventi volti alla totale accessibilità e fruibilità delle spiagge libere alle persone diversamente abili e per l’acquisto di appositi ausili speciali adatti al mare.



Art. 5

Soggetti beneficiari


1. I contributi di cui all’articolo 4 sono destinati ai comuni costieri, anche nelle forme associative di cui agli articoli 30 e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).




Art. 6

Criteri per la concessione dei contributi


1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, disciplina le linee guida sulle caratteristiche degli interventi previsti, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi relativamente all’attuazione di ciascun progetto, prevedendo in particolare:
           a) le modalità di presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, delle domande di contributo e la predisposizione dei relativi progetti;
           b) le tipologie e le caratteristiche delle strutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), delle segnaletiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) e degli ausili speciali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f);
           c) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria
regionale secondo un ordine di priorità;
         d) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
        e) le condizioni per una eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
         f) le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate.



Art. 7

Norma finanziaria


1.    Per il perseguimento delle finalità della presente legge è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 272 mila sul capitolo di nuova istituzione denominato Norme a sostegno dell’accessibilità delle persone diversamente abili alle aree demaniali destinate alla libera balneazione nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo 1, dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario, con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, del bilancio regionale.
 2.   Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri di cui sopra si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
 3.  Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.



Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 Statuto della Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.