Legge Regionale 20 aprile 2023, n. 6 Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare.
Art. 1Finalità (1) 1. Con la presente legge la Regione Puglia intende favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari
regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio
di estinzione dovuto ai massicci prelievi.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 24 gennaio 2024, n. 16 (in G.U. n. 8 del 21 febbraio 2024 ) ha dichiarato "l 'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 ( Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare ), nella parte in cui favorisce il ripopolamento del riccio di mare << nei mari regionali >>, anziché << nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale >>".
Art. 2Fermo biologico del riccio di mare (2) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, a decorrere della data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 30 giugno 2029, nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale, è vietata la raccolta,
la detenzione, il trasporto, lo sbarco, la commercializzazione e la somministrazione del riccio di mare
(Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi.
2. Sono consentite la commercializzazione e la somministrazione di esemplari di riccio di mare (Paracentrotus
lividus) provenienti da spazi marittimi non prospicienti il territorio regionale, purché accompagnati da
idonea documentazione attestante provenienza e tracciabilità ai sensi della normativa vigente.
3. Per tutta la durata di vigenza del fermo biologico di cui al comma 1, la struttura regionale competente,
in raccordo con il Tavolo tecnico-scientifico di cui all’articolo 3, realizza, con le risorse umane e finanziarie
e con i canali di comunicazione interni della Regione Puglia, campagne istituzionali di sensibilizzazione,
informazione e comunicazione finalizzate a diffondere la conoscenza sul valore ecologico della risorsa
Paracentrotus lividus, a contrastare il consumo di prodotto illegale e a promuovere la cultura della pesca
sostenibile.
(2) Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 11/2026
Art. 3Disciplina 1. Con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinati:
a) le modalità di attuazione del fermo di pesca previsto dal comma 1, attraverso le quali gli operatori
collaborano nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale;
b) le prescrizioni da applicare in caso di prelievo involontario;
c) le sanzioni per le violazioni al divieto anche tramite rinvio alla normativa nazionale;
d) il piano di ripopolamento di ricci di mare tramite l’immissione di post larve.
1 bis. La Regione promuove il monitoraggio scientifico della risorsa riccio di mare (Paracentrotus lividus)
sull’intero perimetro costiero regionale, al fine di verificare lo stato della popolazione, l’evoluzione della
densità, la struttura delle classi di taglia e gli effetti delle misure di tutela introdotte dalla presente legge. (3) 1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, il Tavolo tecnico-scientifico paritetico
permanente per la tutela e la gestione sostenibile del riccio di mare. (4) 1 quater. Il Tavolo tecnico-scientifico:
a) definisce gli indirizzi operativi per le attività di monitoraggio scientifico della risorsa e protocolli
standardizzati per il monitoraggio, al fine di garantire dati scientificamente inattaccabili e omogenei su
tutta la costa pugliese; b) elabora proposte per la gestione sostenibile della pesca del riccio di mare; c) esprime parere tecnico-scientifico obbligatorio e vincolante sulle eventuali misure sperimentali di
deroga al fermo biologico;
d) individua eventuali spazi marittimi prospicienti il territorio regionale nei quali, sulla base delle
risultanze scientifiche, possano essere attivati programmi sperimentali di prelievo contingentato;
e) propone misure di contrasto alla pesca abusiva e al commercio illegale della risorsa, anche
predisponendo linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto che arriva legalmente dall’estero o
da altre regioni;
f) predispone linee guida per la tracciabilità digitale del prodotto pescato durante i programmi
sperimentali e i periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare (Paracentrotus lividus),
anche proponendo un marchio di qualità identificativo del prodotto pugliese pescato legalmente;
g) predispone una relazione semestrale e, in ogni caso, entro il termine del 31 dicembre di ogni annualità,
sullo stato della risorsa e sugli effetti delle misure di tutela adottate. (5)
1 quinquies. Il Tavolo tecnico-scientifico è composto:
a) dall’Assessore regionale all’Agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pesca, o suo delegato;
c) da un rappresentante designato dalle Direzioni Marittime della Puglia;
d) da cinque rappresentanti individuati tra le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del settore della pesca, su indicazione della struttura regionale
competente in materia di pesca;
e) da un rappresentante indicato da ARPA Puglia;
f) da un rappresentante indicato da enti scientifici pubblici coinvolti nell’attività di monitoraggio, su
indicazione del Dipartimento Agricoltura;
g) da un rappresentante dei pescatori professionisti. (6)
1 sexies. La partecipazione al Tavolo tecnico-scientifico non comporta compensi, gettoni, indennità o
rimborsi spese comunque denominati. (7) 1 septies. La Giunta regionale trasmette semestralmente alla competente Commissione consiliare una
relazione concernente:
a) lo stato della risorsa riccio di mare;
b) gli esiti delle attività di monitoraggio;
c) gli effetti economici e ambientali delle misure adottate;
d) le eventuali attività sperimentali autorizzate. (8)
1 octies. Per le finalità di cui al comma 1 bis, entro trenta giorni dall’istituzione del Tavolo tecnico-scientifico,
la Regione promuove accordi di collaborazione con ARPA Puglia, Università e altre istituzioni di carattere
scientifico competenti in materia che, per le attività di monitoraggio o sperimentazione nello spazio
marittimo prospiciente il territorio regionale, utilizzano pescatori subacquei professionisti. (9)
(3) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026 (4) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026 (5) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026 (6) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026 (7) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026 (8) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026 (9) Comma aggiunto dall'art. 2 della l.r. 11/2026
Articolo 3 bis Programmi sperimentali di prelievo contingentato (10) 1. Al fine di sostenere il settore e mitigare gli effetti negativi derivanti dal fermo biologico nonché di
acquisire ulteriori elementi scientifici utili alla gestione della risorsa, la Giunta regionale, sentito il Tavolo
tecnico-scientifico di cui all’articolo 3, il cui parere è obbligatorio e vincolante, con propria deliberazione,
può autorizzare programmi sperimentali e periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare
(Paracentrotus lividus).
2. I programmi sperimentali e i periodi temporanei di prelievo contingentato del riccio di mare, di cui al
comma 1:
a) possono essere autorizzati esclusivamente in presenza di dati scientifici aggiornati attestanti condizioni favorevoli della risorsa (se le risultanze delle attività di monitoraggio attestano il raggiungimento di
parametri minimi di popolamento per unità di superficie);
b) sono limitati ai pescatori professionisti in possesso di regolare licenza;
c) individuano gli spazi marittimi prospicienti il territorio regionale interessati;
d) stabiliscono limiti massimi di prelievo giornaliero e settimanale;
e) prevedono limitazioni delle giornate e degli orari di pesca;
f) disciplinano specifiche finestre temporali di pesca compatibili con il ciclo biologico e riproduttivo della
specie;
g) prevedono sistemi obbligatori di tracciabilità del prodotto pescato, sulla base delle linee guida per la
tracciabilità digitale del prodotto;
h) disciplinano le modalità di comunicazione preventiva delle uscite nello spazio marittimo prospiciente il
territorio regionale e degli sbarchi;
i) prevedono forme di collaborazione operativa con la Capitaneria di porto e la Guardia di Finanza ai fini del
controllo delle attività di prelievo autorizzate;
l) possono prevedere, ove compatibili con gli esiti del monitoraggio, l’impiego di esemplari prodotti in
ambiente controllato esclusivamente per finalità di studio, ripopolamento o rinforzo degli stock, secondo
protocolli approvati dal Tavolo tecnico - scientifico nel rispetto della normativa sanitaria e ambientale
vigente.
3. La Giunta regionale, altresì, al fine di contrastare la pesca illegale, approva il marchio di qualità identificativo
del prodotto pugliese pescato legalmente, proposto dal Tavolo tecnico-scientifico, di cui all’articolo 3.
(10) Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.r. 11/2026
Art. 4Norma finanziaria (11) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16,
programma 2, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2025, in termini
di competenza e cassa, di euro 450 mila. Per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 è assegnata una
dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa per il 2026 e in termini di competenza per il 2027
e il 2028 di euro 150 mila per ciascun esercizio. Per gli esercizi successivi al 2028, si provvede nei limiti
degli stanziamenti annualmente autorizzati con le rispettive leggi regionali di bilancio, ai sensi dell’articolo
38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
(11) Articolo sostituito dall'art. 4 della l.r. 11/2026
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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