Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 8 Variazioni al bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1972.
Art. 1Nello stato di previsione della
entrata per l esercizio finanziario 1972, approvato con legge regionale 25- 1-
1972, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all annesso stato di
previsione.
Per effetto delle variazioni
apportate l ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta di L.
48.925.168.622.
Art. 2Nello stato di previsione della
spesa per l esercizio finanziario 1972, approvato con legge regionale 25- 1-
1972, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all annesso stato di
previsione.
Per effetto delle variazioni
apportate l ammontare dello stato di previsione della spesa risulta di L.
48.925.168.622.
Art. 3E approvato il quadro
generale riassuntivo del bilancio della Regione per l anno 1972 annesso alla
presente legge.
Art. 4E autorizzato l
accertamento, la riscossione e il versamento nella Cassa della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata regionale secondo le leggi in
vigore in conformita allo stato di previsione dell entrata quale risulta dalle
variazioni apportate ai sensi dell art. 1.
Art. 5E autorizzato l
impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese della Regione per l anno
finanziario 1972, in conformita dello stato di previsione della spesa quale
risulta dalle variazioni apportate ai sensi dell art. 2.
Art. 6La Giunta Regionale e
autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al
capitolo 306 per la iscrizione ai capitoli di bilancio relativi alle spese
obbligatorie e di ordine, ripartite nell elenco allegato allo stato di
previsione della spesa.
Art. 7La Giunta regionale e
autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste
di cui al capitolo 307 per la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio che
non riguardino le spese di cui al precedente articolo o per la loro iscrizione a
capitoli nuovi.
Art. 8Alle spese per l esercizio
delle funzioni amministrative nelle materie previste dall art. 117 della
Costituzione aventi natura corrispondente a quella di cui alle spese soppresse o
ridotte negli stati di previsione del bilancio dello Stato con i decreti
legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, la Giunta e
autorizzata a provvedere con i singoli corrispondenti capitoli stanziati nello
stato di previsione della spesa in applicazione delle vigenti leggi dello Stato
fino a quando la Regione non avra diversamente disposto con legge
regionale.
Alle spese per l esercizio
delle funzioni amministrative nelle materie previste dall art. 117 della
Costituzione che non trovano previsione in appositi capitoli del bilancio e alle
altre spese per interventi operativi di competenza regionale, si provvede con lo
stanziamento del fondo indiviso previsto al capitolo n. 308 e contemporaneo
trasferimento a carico dei singoli capitoli di spesa che verranno modificati od
istituiti con successivi provvedimenti di variazione, quando saranno definite le
specifiche destinazioni della spesa stessa.
Art. 9La presente legge
regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127,
comma 2°, della Costituzione e 60 dello
Statuto della Regione Puglia.
Art. 10La presente legge entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
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