Legge Regionale 14 giugno 1994, n. 18
Norme per l' istituzione degli ambiti territoriali delle UU.SS.LL.
Art. 1(Ambiti
territoriali)
1. Sono istituite, a norma dell
art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, n. 12 Unita Sanitarie Locali quali Aziende
dotate di personalita giuridica pubblica, di autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestione e tecnica, secondo gli ambiti
territoriali di cui all allegato A).
2. Le Aziende Unita Sanitarie
Locali sono istituite con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale.
3. Sono sedi delle Unita
Sanitarie Locali i capoluoghi di Provincia. Le altre Sedi sono deliberate dalla
Giunta regionale, sentite le Province interessate e l ANCI regionale, nel
quadro della loro articolazione in distretti, prima dell immissione nelle
funzioni del Direttore Generale e, comunque non oltre il 30- 6- 94.