Legge Regionale 5 luglio 1996, n. 12 Diritto agli studi universitari.
TITOLO 1PRINCIPI
GENERALI
Art. 1(Principi e
finalita) 1. La
presente legge, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, dei
principi previsti dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dalle norme statali in
materia, disciplina gli interventi attuativi del diritto agli studi universitari
diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto
limitano l uguaglianza dei cittadini nell accesso all istruzione superiore e,
in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
di raggiungere i gradi piu alti degli studi.
2. La
Regione:
a) realizza,
in sintonia con gli enti indicati nella presente legge, nell ambito delle
proprie competenze, un sistema integrato di interventi che privilegi quelli in
servizio rispetto a quelli individuali;
b) favorisce
l inserimento degli studenti nel contesto sociale della comunita regionale
locale;
c) promuove,
mediante idonee attivita di orientamento, uno stretto raccordo tra
qualificazione universitaria e mercato del lavoro;
d) concorre
con l Universita, nel rispetto delle relative competenze e autonomie, per il
rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori, al sostegno, nelle forme
compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica e
organizzativa prevista dalla legislazione nazionale.
3. La
Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi
culturali, collabora con le Universita, il Politecnico, le Scuole per il
rilascio dei diplomi universitari, gli Istituti superiori di grado
universitario, compresi gli Istituti teologici di grado universitario, l
Istituto superiore di educazione fisica e le Accademie di belle arti alla
realizzazione delle finalita di cui alla presente legge.
Art. 2(Tipologia
degli interventi) 1. Per
l attuazione delle finalita di cui all art. 1, sono previsti i seguenti
interventi:
a) erogazione di borse di
studio;
b) servizi abitativi;
c) servizi di
ristorazione;
d) servizi di informazione e di orientamento
agli studi, in collaborazione con le Universita;
e) servizi e facilitazioni di
trasporto;
f) interventi per le attivita culturali,
ricreative, turistiche e sportive, in collaborazione con l
Universita;
g) servizi sanitari e di medicina
preventiva;
h) prestiti d onore;
i) servizi speciali per studenti portatori di
handicaps;
l) servizio librario;
m) interventi di informazione e orientamento
al lavoro;
o) interventi a favore di studenti
lavoratori;
p) ogni altra forma di intervento utile per
attuare il diritto agli studi universitari.
2. L
Ente puo erogare i servizi di cui al comma 1, a esclusione di quelli di cui ai
punti a) e g), anche attraverso contratti e convenzioni con altri enti sia
pubblici che privati e con cooperative e associazioni studentesche regolarmente
costituite e operanti nell ambito universitario della
Regione.
Art. 3(Destinatari
degli interventi) 1. Gli interventi previsti sono rivolti agli
studenti, indipendentemente dall area geografica di provenienza, iscritti ai
corsi di studio delle Universita, degli Istituti Universitari e degli Istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale,
compresi quelli teologici, l ISEF e le Accademie di belle arti, aventi sede in
Puglia e tutti denominati, in seguito, <<Universita
>>.
2. Gli studenti di nazionalita straniera,
gli apolidi e i rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle provvidenze
previsti dalla presente legge nei modi e nelle forme stabiliti per gli studenti
italiani, quando ricorrono le condizioni di cui all art. 20 della legge n. 390
del 1991.
TITOLO 2STRUTTURA
OPERATIVA
Art. 4(Enti
regionali per il diritto agli studi universitari) 1. Sul territorio regionale sono
istituiti Enti regionali per il diritto agli studi universitari (EDISU) in ogni
citta sede di Universita. Sono
pertanto istituiti i seguenti Enti regionali:
a) EDISU con
sede in Bari per gli studenti iscritti all Universita e a ogni altro Istituto
di grado universitario avente sede in Bari, compresi quelli
teologici;
b) EDISU con
sede in Bari per gli studenti iscritti al Politecnico e all Accademia di belle
arti;
c) EDISU con
sede in Foggia per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma
universitario che si tengono in Foggia, all Istituto superiore di educazione
fisica, all Accademia di Belle Arti e a ogni altro Istituto di grado
universitario, compresi quelli teologici, aventi sede in
Foggia;
d) EDISU con
sede in Lecce per gli studenti iscritti all Universita, all Accademia di
Belle Arti e a ogni altro Istituto di grado universitario, compresi quelli
teologici, aventi sede in Lecce.
2. Agli interventi in favore degli studenti
iscritti ai corsi di studio decentrati in altre localita con sede di EDISU
provvedera lEDISU competente per l
Universita da cui i corsi dipendono.
3. Gli EDISU sono enti strumentali della
Regione dotati di autonomia funzionale e organizzativa, di personalita
giuridica di diritto pubblico e hanno il compito di realizzare, in
collaborazione con Universita, Politecnico, Istituti di grado universitario,
Accademia di belle arti, enti e organismi, gli interventi attuativi del diritto
agli studi universitari.
Art. 5(Organi dell
EDISU) 1. Organi dell EDISU:
a) il Consiglio di
amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio dei revisori dei
conti.
Art. 6(Composizione
del Consiglio di amministrazione degli EDISU) 1. Ciascun Consiglio di amministrazione
e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e composto
da:
a) il
Presidente dell Ente, nominato dal Consiglio regionale d intesa con le
Universita e il Politecnico. Per l
EDISU di Foggia l intesa dovra avvenire anche con l ISEF di
Foggia;
b) quattro
rappresentanti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno, scelti
tra persone di comprovata esperienza tecnico - amministrativa; la regione non puo designare personale
universitario quale proprio rappresentante;
c) un
funzionario dell Assessorato regionale alla pubblica istruzione, designato
dalla Giunta regionale;
d) tre
rappresentanti eletti tra i docenti delle Universita;
e) tre
rappresentanti eletti tra gli studenti delle Universita qualunque sia il quorum
dei votanti. Almeno uno dei
rappresentanti degli studenti deve essere studente fuori
sede.
2.
Per la nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in
caso di inadempienza del Consiglio regionale si applica il disposto dell art. 5
della legge regionale 4 marzo 1993 n. 3.
3. I
componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo
la componente degli studenti che viene rinnovata contestualmente al rinnovo
delle rappresentanze degli studenti negli organismi di governo degli
Atenei. Tutti i componenti non possono
essere eletti per due quinquenni consecutivi.
4. In
caso di dimissioni o, comunque, di vacanza di posto, il nuovo componente
nominato dura in carica sino allo scadere del periodo di nomina del componente
sostituito.
5. I
componenti espressione dei docenti e degli studenti che vengono meno per
qualsiasi causa sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste
nell ultima elezione.
Art. 7(Competenze
del Consiglio di Amministrazione) 1. Al
Consiglio di amministrazione compete la gestione dell Ente e, in
particolare:
a) l
elezione, nella sua prima seduta, del Vice Presidente tra i componenti dello
stesso, a maggioranza dei votanti;
b) la nomina
del direttore;
c) l adozione
dei piani e dei programmi di attivita annuali in attuazione del piano
regionale;
d) l adozione
del bilancio di previsione e l approvazione del conto
consuntivo;
e) l adozione
della pianta organica del personale strettamente funzionale all efficienza e
produttivita dell Ente;
f) l
amministrazione del patrimonio a disposizione dell Ente;
g) la ratifica
dei provvedimenti assunti in via d urgenza dal Presidente relativamente a
materia di competenza consiliare;
h) i
regolamenti per l erogazione dei servizi;
i) le
deliberazioni concernenti gli interventi previsti dall art.
2;
l) i
provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed economica del personale
dipendente, in conformita alle norme sullo stato giuridico ed economico del
personale regionale e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di
lavoro;
m) ogni altra
attribuzione di competenza dell Ente per la quale leggi e regolamenti non
prevedano espressa attribuzione ad altro organo.
Art. 8(Funzionamento
del Consiglio di amministrazione dell EDISU) 1. Il
Consiglio di amministrazione dell EDISU si riunisce in via ordinaria una volta
al mese, e in via straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la
necessita o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
2. Le
riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con l intervento della
maggioranza dei suoi componenti.
3. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita prevale il voto del
Presidente.
Art. 9(Presidente
dell EDISU) 1. Il
Presidente dell EDISU e nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale previa deliberazione del Consiglio regionale, d intesa con le
Universita e dura in carica cinque anni.
2. Il
Presidente:
a) la
rappresentanza legale dell Ente;
b) convoca e
presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le
decisioni;
c) provvede a
dare esecuzione alle direttive impartite dalla Regione;
d)
sovraintende alla gestione dell Ente;
e) adotta
provvedimenti d urgenza in materia di competenza consiliare, da portare a
ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva all adozione dell
atto.
3. In
caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di quest ultimo sono
esercitate dal Vice Presidente.
In assenza o impedimento di quest ultimo, le
funzioni sono esercitate dal consigliere piu anziano di eta.
Art. 10(Collegio dei
revisori dei conti) 1. Il Collegio dei revisori dei conti e
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della Giunta stessa ed e composto da tre membri scelti fra gli
iscritti all Albo nazionale dei Revisori ufficiali dei conti di cui al regio
decreto - legge 24 luglio 1936, n. 1548 e successive modificazioni, durano in
carica cinque anni e possono essere confermati per una sola
volta.
2. Il
collegio elegge tra i suoi membri il Presidente, che dura in carica cinque
anni.
3. Il
Collegio dei revisori dei conti si riunisce, su convocazione del Presidente,
almeno una volta ogni quattro mesi o ogni volta che lo stesso Presidente ne
ravvisi la necessita; i verbali sono
notificati al Consiglio di amministrazione dell Ente e sono trasmessi alla
Giunta regionale per il tramite dell Assessorato alla pubblica istruzione con
le eventuali controdeduzioni del Presidente dell Ente e/ o del Consiglio di
amministrazione, espresse entro i trenta giorni successivi alla
notifica.
4. Il
Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita
contabile e finanziaria della gestione dellEnte, redige una relazione sul
bilancio preventivo e sul conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficiente produttivita ed economicita
della gestione.
5. Il
Collegio dei revisori delibera validamente anche con la presenza di due
componenti.
6. I
Revisori dei conti rispondono della verita delle loro attestazioni e adempiono
ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
Ove riscontrino gravi irregolarita nella gestione dell Ente, ne
riferiscono immediatamente alla Regione.
7. Il
Presidente o suo delegato puo partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni
del Consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni gli deve essere data
comunicazione nei medesimi termini e modi previsti per i componenti l organo.
Art. 11(Ineleggibilita
e incompatibilta degli amministratori) 1. La Regione, ai sensi dell art. 25 della
legge n. 390 del 1991, non puo designare personale dell Universita quale
proprio rappresentante nei Consigli di amministrazione degli
EDISU.
2.
Non possono far parte del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro
che percepiscono uno stipendio dall Ente o da organismi e aziende dipendenti o
sovvenzionate dall Ente stesso, nonche gli amministratori di tali organismi o
aziende.
3. Le
cause di ineleggibilita, se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell Ente,
si trasformano in cause di incompatibilita.
4. Il
Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni
dal verificarsi della condizione di incompatibilita, rinunciare alla nuova
carica o funzione, senza necessita di diffida o invito da parte
dellEnte.
5. In
caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti, decade
automaticamente dalla carica di Consigliere
dellEnte.
6. La
decadenza e dichiarata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Art. 12(Indennita e
compensi agli amministratori)
1. Al
Presidente e al Vice Presidente dell EDISU e al Presidente e ai componenti del
Collegio dei revisori dei conti spetta una indennita di carica pari al 50% di
quella spettante rispettivamente al Sindaco, all Assessore delegato, al
Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede
dell EDISU.
2. Agli altri componenti del Consiglio di
amministrazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, commisurata alla
giornata, pari a quello spettante al consigliere del Comune sede
dellEDISU.
3. A
tutti spetta, altresì, l indennita di trasporto con uso di mezzo proprio se
residente in Comune diverso da quello sede dell EDISU, su autorizzazione del
Presidente e secondo criteri e modalita in vigore per i dirigenti
regionali.
4. Le
indennita cosi come determinate dai commi precedenti per il Presidente
spettano, altresì, al Commissario nominato ai sensi del comma 3 del successivo
art. 38.
Art. 13(Personale) 1.
Per ciascun EDISU e istituito apposito ruolo del
personale.
2. Al
personale dell EDISU si applica lo stato giuridico e il trattamento economico
del personale di ruolo della Regione Puglia, cosi come disciplinati dalla
normativa regionale.
3. Le
dotazioni organiche degli EDISU e le variazioni delle stesse sono adottate dai
rispettivi Consigli di amministrazione e sono approvate con deliberazione del
Consiglio regionale.
4.
Alla copertura dei posti vacanti in organico si provvede con le modalita previste dalla legge
regionale, nel rispetto delle vigenti norme statali in materia di copertura di
posti e di mobilita del personale.
5. Le
deliberazioni di indizione di concorsi, di nomina di commissioni giudicatrici e
di assunzione sono soggette
allapprovazione della Giunta regionale, che decide previa verifica della
copertura finanziaria delle spese di retribuzione.
Art. 14(Direttore
dell EDISU) 1.
All Ente e preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di
amministrazione sulla base di comprovati requisiti di competenza e
professionalita.
2. L
incarico ha la durata di cinque anni ed e rinnovabile.
3. Il Direttore e nominato, d intesa con la
Giunta regionale, fra i dipendenti di qualifica dirigenziale degli EDISU della
Regione o degli altri enti strumentali regionali.
4. Il Direttore e il segretario del
Consiglio di amministrazione ed esprime parere obbligatorio sulla legittimita
degli atti deliberativi, dirige il personale e sovraintende in qualita di
responsabile, al buon funzionamento dei servizi e degli uffici. In particolare:
a) guida,
coordina e disciplina l attivita delle strutture amministrative e operative,
per l attuazione dei programmi;
b) cura, nell
ambito delle norme di legge e regolamenti, la corretta applicazione e lo
snellimento delle procedure amministrative;
c) vigila sul
funzionamento delle attivita sia per i profili disciplinari che per gli aspetti
connessi alla funzionalita ed efficienza dei servizi;
d) cura la
predisposizione degli atti necessari alla formulazione del bilancio preventivo e
del conto consutivo.
5. Gli
atti che comportano impegni di spesa portano le firme congiunte del Direttore e
del funzionario preposto alla Ragioneria, che ne rispondono in solido.
6. Il
Consiglio di amministrazione puo revocare l incarico di Direttore, d intesa
con la Giunta regionale, per gravi motivi e con provvedimento
motivato.
Art. 15(Mezzi
finanziari) 1. Gli
EDISU dispongono dei seguenti mezzi finanziari:
a)
finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l attuazione
degli interventi e dei servizi di cui all art. 2 della presente
legge;
b) proventi
derivanti a compartecipazione a tasse universitarie e tributi regionali per il
diritto agli studi universitari istituiti con leggi dello Stato e con leggi
regionali;
c) rendite,
interessi e frutti dei beni patrimoniali, nonche entrate derivanti dalla
tariffazione dei servizi;
d) donazioni,
eredita, legati.
Art. 16(Tassa
regionale annuale per il diritto agli studi universitari) 1. L
importo della tassa regionale per il diritto agli studi universitari di cui alla
legge 28 dicembre 1995, n. 549 e fissato con la legge regionale di approvazione
del bilancio annuale.
2.
Sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto agli studi
universitari gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle Universita,
del Politecnico, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado
universitario, funzionanti nella Regione, che rilasciano titoli di studio aventi
valore legale.
3. Le
funzioni relative all accertamento, alla liquidazione e alle riscossioni della
tassa di cui al comma 1 sono delegate agli EDISU a cui, dagli interessati, deve
essere corrisposta la tassa in un unica soluzione all atto
delliscrizione.
4. Le
Universita e gli Istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni previa
verifica dell avvenuto versamento della predetta tassa.
5. La
Regione, tramite i rispettivi EDISU, concede l esonero dal pagamento della
tassa regionale agli studenti beneficiari delle borse di studio, nonche agli
studenti che risultano idonei nelle graduatorie per l assegnazione di tale
beneficio.
6. I
competenti EDISU regionali, accertate le condizioni che danno titolo all
esonero, provvedono al conseguente rimborso della tassa agli studenti e
comunicano l ammontare definitivo del gettito alla Regione, che provvede ai
necessari adempimenti contabili di introito del gettito stesso e alla erogazione
contestuale agli EDISU delle risorse finanziarie previste in corrispondenza.
7. Una
quota dell ammontare delle borse di studio e concessa in servizi ed e fissata
dal piano annuale di cui all art. 35 della presente
legge.
8. La
quota di cui al comma 7 costituisce entrata nel bilancio dell EDISU e concorre
al finanziamento dei costi dei servizi stessi.
Art. 17(Patrimonio e
beni) 1. I
beni immobili e le attrezzature gia delle ex Opere universitarie e trasferiti
alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 e ogni altro bene acquisito con il finanziamento regionale sono di
proprieta della Regione e sono messi a disposizione degli EDISU con vincolo di
destinazione.
2. La
Regione puo concedere in comodato agli EDISU altri beni immobili e attrezzature
per la migliore realizzazione degli interventi di cui all art. 2 della presente
legge.
L utilizzo dei beni immobili delle
Universita e del materiale mobile in esse esistenti gia concessi in uso alle
ex Opere universitarie, nonche di eventuali ulteriori beni messi a disposizione
dall Universita o da altri enti per gli scopi previsti dalla presente legge,
e regolato da apposita convenzione, ai sensi dell art. 21 della legge n. 390
del 1991.
3. La
realizzazione di opere immobiliari, programmate ai sensi del successivo art. 35,
compete al Consiglio di amministrazione dell EDISU, previa autorizzazione della
Giunta regionale.
4.
All EDISU compete l amministrazione di tutto il patrimonio e la
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 18(Bilancio di
previsione e conto consuntivo) 1. Il
bilancio preventivo e il conto consuntivo dell EDISU sono approvati dal
Consiglio di amministrazione.
2. Il
bilancio di previsione, formulato in coerenza con il bilancio pluriennale e con
il piano regionale di cui all art. 35 della presente legge, e approvato entro
il 31 ottobre dell anno precedente.
3.
All atto dell entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la
Giunta regionale comunica all EDISU l ammontare definitivo del contributo
ordinario. Qualora tale ammontare non
coincida con quanto indicato nel bilancio dell Ente, lo stesso, entro trenta
giorni, riformula, in relazione alle risorse definitivamente quantificate, il
proprio bilancio di previsione.
Comunque, nel caso in cui si vada all esercizio provvisorio da parte
della Regione ovvero in caso di ritardo nell approvazione del bilancio da parte
dell Ente, la gestione del bilancio dell EDISU avverra in dodicesimi delle
poste riferite al bilancio dellesercizio precedente fino all avvenuta
esecutivita del bilancio riformulato ai sensi del presente
comma.
4. Il
conto consuntivo comprende il conto generale del patrimonio, un analitica
rendicontazione, una relazione
sullandamento gestionale dell Ente, nonche la relazione del Collegio
dei revisori. Il conto consuntivo e
approvato dal Consiglio di amministrazione entro il primo trimestre successivo
all esercizio finanziario cui si riferisce ed e sottoposto, analogamente al
bilancio di previsioneai controlli previsti per gli enti strumentali e
regionali.
5. Il
bilancio di previsione ed il conto consuntivo, muniti delle relazioni del
Collegio dei revisori e approvati dagli organi competenti, dovranno altresì,
essere trasmessi ai Settori pubblica istruzione e bilancio della
Regione.
Art. 19(Controllo
sugli atti) 1. Il
controllo sugli atti dell EDISU si esercita sulla base della legge regionale 22
giugno 1994 n. 22 ed eventuali successive integrazioni e
modificazioni.
TITOLO 3TIPOLOGIA DEI
SERVIZI
Art. 20(Borse di
studio) 1. Le
borse di studio sono attribuite mediante concorso agli studenti in possesso dei
requisiti di merito e di reddito familiare sulla base degli indirizzi stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all art. 4 della
legge n. 390 del 1991.
2. L
entita, il numero per ogni Universita e ogni altra caratteristica delle borse
di studio sono stabiliti dalla Regione attraverso il piano regionale di cui all
art. 35 della presente legge, sulla base degli indirizzi stabiliti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all art. 4 della legge
n. 390 del 1991.
3. La
Regione promuove periodicamente indagini per la individuazione dei costi di
mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti, al
fine di perseguire l obiettivo della copertura delle spese sostenute dagli
studenti e definire per questo l importo delle borse di studio.
4. Le
modalita di erogazione delle borse di studio sono stabilite dai Consigli di
amministrazione degli EDISU.
5. Le
borse di studio sono erogate anche in servizi non monetizzabili.
6. Gli
interventi di cui al presente articolo sono erogati limitatamente a un solo
corso di studi e non oltre il primo anno fuori corso.
7.
Per gli studenti del primo anno di corso, l erogazione della borsa di
studio avviene per rate, intese a garantire l effettiva applicazione agli
studi.
8. I
bandi per il conferimento delle borse di studio sono approvati dagli EDISU e
devono essere formulati in conformita delle prescrizioni e delle direttive del
piano regionale di cui al successivo art. 35 e devono contenere, fra l altro,
le cause di incompatibilita, di decadenza e di revoca, la documentazione
prescritta, i termini e le modalita di presentazione delle domande.
9. Detti bandi sono resi pubblici entro il 15
maggio di ogni anno. Il contenuto dei
bandi e diffuso a cura dell EDISU presso tutte le Universita, gli Istituti
superiori, gli Istituti superiori di teologia, l ISEF e le Accademie di belle
arti della Regione Puglia e presso le Regioni limitrofe.
Art. 21(Servizi
abitativi) (Servizi
abitativi)
Art. 22(Edilizia
abitativa) 1. Per
sopperire alle esigenze dell edilizia abitativa universitaria, la Regione,
nell esercizio delle funzioni di cui all art. 4 della legge 5 agosto 1978 n.
457, predispone interventi pluriennali di edilizia residenziale universitaria
previsti all art. 18 della legge n. 390 del 1981. La realizzazione delle opere predette puo
essere delegata agli EDISU compatibilmente con quanto dispongono, in merito, le
norme statali e regionali sull edilizia residenziale
pubblica.
2.
Possono essere realizzate residente per studenti, d intesa con il
concorso delle Universita, secondo le procedure indicate all art. 18, comma 4,
della legge n. 390 del 1991.
Art. 23(Servizio
mensa) 1.
Sono istituite mense a favore degli studenti destinatari degli
interventi, di cui al precedente art. 3.
2. Il
servizio mensa deve essere organizzato in modo che:
a) si realizzi una razionale diffusione delle
strutture rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli
orari delle attivita didattiche a di studio;
b) risulti flessibile e modulato nella
tipologia e nella composizione rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze
della domanda.
3. Il
servizio mensa e esteso, a costo reale, agli iscritti ai corsi di
specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di
ricerca.
4. Le
tariffe e le contribuzioni per usufruire del servizio mensa sono stabiliti nel
piano regionale di cui all art. 35 della presente legge.
5. Al
servizio mensa possono accedere anche gli studenti iscritti ad altre Universita
temporaneamente presenti per motivi di studio, previa autorizzazione dell
EDISU.
6. Il
servizio mensa puo essere gestito dagli EDISU direttamente o concesso in
appalto a persone o societa private e a cooperative
studentesche.
7. L
EDISU definisce con regolamento le modalita di vigilanza sul servizio mensa,
assicurando forme di controllo da parte degli utenti.
Art. 24(Servizio di
consulenza e orientamento in collaborazione con l
Universita) 1. Il
Servizio informazione e orientamento ha lo scopo di aiutare gli studenti nelle
scelte dei percorsi universitari, in relazione alle proprie esigenze sociali ed
economiche e alle loro aspirazioni culturali e professionali e alle opportunita
occupazionali.
2. Il
servizio sara attuato prevedendo la collaborazione delle Universita, dell
Osservatorio regionale del mercato del lavoro, degli organismi scolastici
interessati, delle associazioni produttive e sindacali, degli enti nazionali e
regionali, delle associazioni, cooperative studentesche e organizzazioni che
svolgono di fatto queste attivita.
Alluopo saranno stipulati speciali accordi di collaborazione con l
Universita e gli altri enti e organismi.
3. Il
servizio dovra provvedere inoltre a:
a) svolgere
azioni di consulenza a favore degli studenti per le tematiche inerenti al loro
status;
b) raccogliere
ed elaborare dati sul mercato del lavoro e sui profili professionali di
diplomati e laureati;
c) fornire
informazioni sulle iniziative di Stati esteri e organismi internazionali (borse
di studio, bandi di concorso, possibilita occupazionali anche temporanee) e
altre offerte ai giovani, in Italia e all estero, per completare la loro
formazione scientifico - culturale, anche attraverso esperienze particolarmente
qualificanti, come la partecipazione a programmi di cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo.
Art. 25(Facilitazioni
di trasporto) 1. Per
favorire la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria, l EDISU
concorda con i servizi di pubblico trasporto e in concessione l uso di mezzi
pubblici e le tariffe preferenziali per i destinatari della presente legge
qualora non siano gia previste da norme statali, regionali o locali, fermo
restando il principio della contribuzione da parte dello
studente.
2.
Realizza ogni altra forma di intervento finalizzata alla facilitazione di
trasporto.
Art. 26(Servizio per
gli studenti fuori sede) 1.
Agli studenti fuori sede che non fruiscono di servizi abitativi puo
essere riservata una quota delle residenze, a disposizione dell EDISU, per la
fruizione di servizi di foresteria a prenotazione, per limitati periodi di
tempo.
2.
Agli stessi e inoltre garantita l utilizzazione diurna di locali di
studio.
3.
Gli EDISU, anche d intesa tra loro, possono organizzare uffici
amministrativi decentrati sul territorio, prevedendo anche l utilizzazione di
strutture regionali.
Art. 27(Interventi
per le attivita culturali, ricreative, turistiche e
sportive) 1. Gli
interventi si attuano in collaborazione, con le Universita ai sensi dell art.
12, comma 1, lettera d), della legge n. 390 del 1991.
2. Gli
stessi hanno lo scopo di:
a) promuovere,
sostenere e favorire iniziative culturali, dando la preferenza a quelle gestite
da associazioni e organizzazioni studentesche e mettendo a disposizione
strutture e mezzi operativi;
b) promuovere
scambi culturali, viaggi e soggiorni in Italia e all estero, con finalita di
studio;
c) favorire l
accesso agli impianti sportivi universitari, promuovendo anche l organizzazione
di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline, nonche con l
organizzazione di attivita sportive e agonistiche in gare locali, regionali e
nazionali;
d) favorire l
accesso a manifestazioni teatrali, cinematografiche e di notevole interesse
culturale.
Art. 28(Servizio
sanitario e di medicina preventiva) 1. Il
servizio sanitario e di medicina preventiva e svolto secondo le disposizioni
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative leggi regionali.
2. Gli EDISU assumono idonee iniziative
integrative a favore degli studenti italiani e stranieri. A questi ultimi si applica la disposizione di
cui all art. 20 punto 2, della legge n. 390 del 1991.
3. La Regione stipulera convenzioni con le
Universita per assicurare prestazioni sanitarie agli studenti all interno
delle sedi universitarie.
Art. 29(Prestiti d
onore) 1.
Possono essere concessi prestiti d onore a tasso agevolato, secondo le
modalita stabilite dall art. 16 della legge n. 390 del 1991, attraverso
convenzioni con aziende e istituti di credito.
2. Le
convenzioni dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell Ente nei casi
di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al
merito e alle condizioni economiche degli aspiranti.
3.
Condizioni e modalita per il prestito d onore sono stabilite con il
piano regionale di cui all art. 35 della presente legge.
4. Il
prestito d onore e attribuito mediante concorso, nei limiti dei finanziamenti
disponibili in bilancio.
5.
Per far fronte a tale prestazione l Ente istituira un capitolo nel
proprio bilancio denominato << Fondo per la concessione del prestito d
onore >> e su tale capitolo destinera una quota annuale del proprio
bilancio.
Art. 30(Studenti
portatori di handicaps) 1.
Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli
studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle
difficolta conseguenti.
2.
Gli interventi riguardano l eliminazione di barriere architettoniche per
facilitare l accesso ai servizi previsti per il diritto agli studi
universitari, l assegnazione di sussidi didattici speciali, l organizzazione
di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale. Tali interventi possono essere attuati
attraverso l erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso
finanziario.
3.
Sara comunque, prevista una riserva di alloggi in favore degli studenti
portatori di handicaps.
4.
Per gli interventi di cui al presente articolo, l EDISU promuove
opportuni rapporti di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti
stessi e con enti e associazioni che abbiano tra i loro fini statutari il
supporto ai soggetti portatori di handicaps.
5.
Gli interventi di cui al presente articolo saranno finanziati con
apposito fondo da inserire nel bilancio degli EDISU, il cui ammontare sara
stabilito annualmente dalla regione, in relazione alle risorse finanziarie
disponibili, in sede di approvazione del piano annuale di cui al successivo art.
35.
Art. 31(Servizio
librario e Centro di documentazione) 1. E istituita presso l EDISU una
biblioteca per il prestito di libri di testo universitari, riservata agli
studenti bisognosi e meritevoli, secondo modalita e condizioni stabilite dal
Consiglio di amministrazione dell EDISU.
2. L
EDISU concede facilitazione per la stampa e la diffusione, senza scopo di lucro,
di dispense e altro materiale didattico, scientifico e informativo prodotto a
uso degli studenti universitari.
3.
Possono essere anche istituite emeroteche e videoteche a uso didattico,
strutturate in modo tale da consentire, anche a lungo termine, la consultazione
di pubblicazioni adottate presso le cattedre universitarie di
appartenenza.
4. I
servizi di cui ai commi precedenti possono essere realizzati mediante
convenzioni con cooperative studentesche operanti nell ambito
universitario. I servizi dovranno
garantire la pluralita degli orientamenti culturali.
5. In
collaborazione e coordinamento con le Universita, il servizio editoriale
garantisce periodicamente informazioni con la guida dello studente o altre forme
di pubblicazioni di informazioni integrative, allo scopo di informare gli
studenti sui servizi erogati dagli EDISU e sull organizzazione della vita e
degli studi universitari.
6.
Nell ambito del servizio editoriale, sia attraverso scambi di
informazioni e pubblicazioni fra enti sia acquisendo materiale (normativo e
documentario) su Universita - Politecnico - EDISU, ecc, si costituisce un
Centro di documentazione a disposizione degli studenti. Il Centro potra essere meccanizzato e
collegato ad altri, creati con analoghi scopi di documentazione e di
informazione.
Art. 32(Interventi di
supporto economico per attivita a tempo parziale) 1. In
attuazione dell art. 13 della legge n. 390 del 1991, l EDISU puo, in
collaborazione con l Universita, disciplinare forme di collaborazione degli
studenti ad attivita connesse a servizi resi dagli EDISU.
2. L assegnazione delle predette collaborazioni
avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell EDISU e di
eventuali stanziamenti diretti della Regione a cio
finalizzati.
3. La
scelta degli studenti da adibire alla collaborazione di part - time dovra
avvenire sulla base di graduatorie annuali, dei richiedenti, formulate secondo i
criteri di merito e di reddito fissati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri previsto dall art. 4, comma 1, della legge n. 390 del
1991.
4. La
prestazione richiesta allo studente per la collaborazione di cui al comma 3 non
configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non puo essere
valutata ai fini di pubblici concorsi, ai sensi dell art. 13, comma 2, della
legge n. 390 del 1991.
5. L
EDISU provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
6. Le
collaborazioni sono disciplinate da regolamenti emanati nel rispetto dei criteri
di cui all art. 13 della legge n. 390 del 1991 e, in particolare, dei seguenti
principi:
a) le
prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per
ciascun anno accademico;
b) non possono
essere concesse collaborazioni part - time agli studenti che beneficiano di
borse di studio;
c) a parita
di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito piu
disagiate;
d) al termine
di ciascun anno il responsabile del servizio cui viene assegnato lo studente
redige una relazione sull utilita del lavoro e sull impegno dimostrato in
esso.
Art. 33(Accertamenti
per l ammissione all utilizzo dei servizi) 1. Ai
fini dell ammissione ai benefici previsti per l attuazione del diritto agli
studenti universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a
produrre all EDISU un autocertificazione, ai sensi dell art. 24 della legge
13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei
componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari
dei redditi in essa indicati.
2.
Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni
statali. Gli EDISU, inoltre, possono
richiedere a organi e uffici statali preposti l effettuazione dei controlli e
le relative verifiche fiscali.
Art. 34(Sanzioni ed
esclusione dalla fruizione dei servizi)
1.
Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni
statali e/ o regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie e dei
propri congiunti, al fine di una indebita fruizione di interventi, e soggetto
da parte degli EDISU a sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma doppia di quella percepita e perde il diritto a ottenere altre erogazioni
per la durata del corso degli studi, salva, in ogni caso, l applicazione delle
norme penali previste per i fatti costituenti reato.
TITOLO 4FUNZIONI DELLA
REGIONE E DELL UNIVERSITA
Art. 35(Programmazione
regionale - Interventi della Regione) 1.
PIANO TRIENNALE
Il Consiglio regionale approva il piano
triennale sul diritto agli studi universitari proposto dalla Giunta regionale,
sentita la Conferenza << Regione - Universita >> di cui all art.
10 della legge n. 390 del 1991, che dispone:
a) l
indicazione degli obiettivi e delle priorita degli interventi da realizzarsi
nel quadro delle scelte programmatorie attinenti lo sviluppo, la qualificazione
e la diffusione del sistema universitario regionale;
b) la
determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da assegnare agli EDISU in
relazione alle loro specifiche richieste di intervento dirette alle costruzioni,
all ampliamento, alla ristrutturazione e all ammodernamento delle strutture
necessarie per il raggiungimento dei fini di cui all art. 1 della presente
legge, ivi compresi gli investimenti previsti nei piani di sviluppo dell
edilizia residenziale universitaria;
c) le
modalita tecniche, procedurali, finanziarie e operative, i requisiti richiesti
per l accesso agli interventi di cui all art. 20 (Borse di studio) e all art.
29 (Prestiti d onore), l ammontare di essi e i criteri per determinarne il
numero, nonche indicazioni sull attuazione degli altri interventi disciplinati
dalla presente legge;
d) la
determinazione delle fasce di reddito e delle tariffe di fruizione dei
servizi;
e) i casi e le
modalita di decadenza dall utilizzazione dei servizi o di parte di
essi;
f) i casi e le
modalita di decadenza dall utilizzazione dei servizi o di parte di
essi;
g) eventuali
studi, ricerche e ogni altra iniziativa anche diretta della Regione relativa al
diritto agli studi universitari.
2.
PIANO ANNUALE
Il Consiglio regionale approva, entro venti
giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale, su proposta della
Giunta regionale, previo parere dell EDISU, il programma degli interventi per
il diritto allo studio universitario.
Il piano si conforma agli obiettivi e agli
indirizzi della programmazione nazionale e regionale
fissa:
a) gli
obiettivi e le priorita degli interventi da realizzare;
b) la
determinazione dei finanziamenti globali per ciascun
EDISU;
c) eventuali
aggiornamenti della pianta organica;
d) i bandi -
tipo contenenti le prescrizioni e le modalita di partecipazione ai concorsi per
la fruizione dei servizi previsti dalla presente legge.
3. La
Giunta regionale invia annualmente al Presidente del Consiglio regionale,
perche ne sia portata a conoscenza la competente Commissione consiliare
permanente, la relazione del Collegio dei revisori degli EDISU, di cui all art.
10, comma 4, della presente legge, corredata delle proprie osservazioni sulle
attivita degli Enti.
Art. 36(Conferenza
Regione - Universita) 1. La Conferenza Regione - Universita
ha lo scopo di attuare il coordinamento tra gli interventi della Regione e dell
Universita.
2. I
componenti della Conferenza in rappresentanza della Regione
sono:
a) l
Assessore regionale alla pubblica istruzione;
b) i
Presidenti degli EDISU;
c) il
Coordinatore del Settore regionale della pubblica
istruzione;
d) il
dirigente dell Ufficio diritto agli studi universitari, con funzioni di
segretario.
3. I
componenti in rappresentanza dell Universita sono designati dal Comitato
regionale di cui all art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo, in
ogni caso, la partecipazione di tutte le Universita aventi sede nella
Regione.
4. La
Conferenza e presieduta dall Assessore regionale alla pubblica istruzione, che
ne convoca le sedute, anche su richiesta della componente
universitaria.
5. La
Conferenza esprime parere sul piano di indirizzo triennale per il diritto allo
studio universitario, formula proposte sullo sviluppo universitario in Puglia,
sui contenuti di singole convenzioni tra Regione e Universita, nell ambito di
comuni iniziative tese allo sviluppo e uso di strutture e servizi sia per l
attivita accademica e scientifica sia per quella di attuazione del diritto agli
studi universitari.
Art. 37(Iniziative di
sviluppo) 1. Per
quanto di propria competenza, la Regione favorisce le iniziative assunte dagli
enti locali tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello
universitario e di strutture di ricerca, per adeguare le esigenze delle
Universita pugliesi ai fabbisogni del territorio in termini culturali e tecnico
- professionali nel quadro di sviluppo socio - economico della Regione e nel
contesto nazionale ed europeo.
Art. 38(Vigilanza) 1. La Giunta regionale esercita la
vigilanza sull amministrazione degli EDISU nel rispetto dei principi sanciti
dallo Statuto della Regione Puglia.
2.
Nell esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell Assessore competente, puo:
a) disporre
ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli
EDISU;
b) provvedere,
previa diffida agli organismi dell Ente e sentita la competente Commissione
consiliare, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e
regolamenti quando gli Amministratori ne rifiutino ritardino l
adempimento;
c) sciogliere
il Consiglio di amministrazione, sulla base di conforme deliberazione della
Giunta regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti
inadempienze su atti dovuti, per dismissioni della maggioranza dei suoi
componenti, per persistente inattivita o per attivita tali da compromettere il
buon funzionamento dell Ente.
3. Il Presidente della Giunta regionale nomina,
in caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, un Commissario
straordinario per un periodo non superiore a sei mesi e per una sola
volta.
TITOLO 5(Tasse e
contributi)
Art. 39(Tasse e
contributi) 1. I
proventi di natura tributaria previsti da disposizioni di leggi a favore delle
ex Opere universitarie e degli EDISU sono trattenuti dagli stessi e
costituiscono entrata sia del bilancio dell EDISU che del bilancio della
Regione alla quale devono essere comunicati gli ammontari delle somme riscosse
entro e non oltre il termine di ogni esercizio
finanziario.
2. La
tassa di cui all art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l abilitazione all esercizio
professionale, e fissata in lire 150 mila e viene versata direttamente dai
singoli contribuenti al Tesoriere di ogni EDISU.
Art. 40(Norma
finanziaria) 1.
Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si fa fronte
annualmente mediante la disponibilita prevista nel bilancio di previsione della
Regione sugli appositi capitoli n. 0004910 concernente << Spese per gli
interventi per l attuazione del diritto agli studi universitari >> e n.
0916010 concernente << Interventi per il funzionamento della struttura
ISEF di Foggia >>.
NORME TRANSITORIE
Art. 41(Personale) 1. Il
personale regionale in forza agli EDISU, in sede di prima attuazione della
presente legge, mantiene il rapporto di servizio con i suddetti Enti e
costituisce, nella struttura di fatto, pianta organica provvisoria. Le nuove piante organiche saranno approvate
dal Consiglio regionale su proposta dei Consigli di amministrazione degli EDISU
o dei Commissari straordinari, che dovranno deliberare la pianta organica del
personale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
comunque dopo l entrata in vigore della legge di riorganizzazione degli uffici
regionali.
2.
Nella formulazione delle nuove piante organiche e delle modalita e
criteri di accesso alle qualifiche e ai posti, si dovra tener conto di quanto
sara stabilito, per gli enti strumentali, nella legge regionale di
riorganizzazione, nonche delle norme contenute nelle leggi 24 dicembre 1993, n.
537 e 23 dicembre 1994, n. 724 e delle altre vigenti norme statali concernenti
il pubblico impiego.
Art. 42(Interventi
per il funzionamento della struttura ISEF di Foggia) 1. In
attesa della riforma degli istituti superiori di educazione fisica, la Regione
continua a contribuire al mantenimento della struttura ISEF di Foggia mediante
apposito finanziamento, annualmente quantificato con la legge regionale di
bilancio sul cap. 0916010 << Interventi per il funzionamento della
struttura ISEF di Foggia >>.
2.
Sempre in attesa della riforma degli Istituti superiori di educazione
fisica, alla elezione dei rappresentanti dei docenti e degli studenti nel
Consiglio di amministrazione dell EDISU di Foggia concorreranno anche i docenti
incaricati e gli studenti dell ISEF di Foggia.
Art. 43(EDISU di Bari
e di Foggia)
1.
Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario, da individuarsi fra i
dirigenti regionali con specifiche competenze tecnico - amministrative, con il
compito di provvedere alla divisione dei beni, del personale, delle risorse
finanziarie e a quant altro occorre per la costituzione dei due EDISU, per l
Universita e il Politecnico, nonche per la provvisoria gestione dell EDISU in
corso di sdoppiamento e dei due EDISU una volta costituiti. Le predette operazioni devono essere concluse
non oltre quattro mesi, termine entro il quale dovranno essere effettuate anche
le designazioni dei componenti i Consigli di amministrazione da parte degli
organismi competenti.
Art. 44(Abrogazioni) 1.
Sono abrogati l art. 20 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42,
nonche le leggi regionali 27 aprile 1984, n. 22, 11 marzo 1988, n. 12 e 11
agosto 1988, n. 20.
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