Anno 1973
Numero 3
Data 15/02/1973
Abrogato No
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 marzo 1973, n. 5 Ediz. Straord.
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Nessun allegato

Legge Regionale 15 febbraio 1973, n. 3

Adeguamento dell' indennita' spettante ai componenti e al segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche.



Art. 1


 (1) 

Ai Componenti e al Segretario della Commissione giudicatrice prevista dallart. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475 è corrisposta una indennità di funzione non superiore a L. 250.000, nonchè lindennità di missione, ove competa.

La misura dellindennità è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dellAssessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.

Lindennità è assegnata ai membri delle Commissioni giudicatrici nominate a seguito di bandi di concorso emessi successivamente al 31 marzo 1972.

Con lo stesso provvedimento vengono anche liquidate le altre spese connesse allespletamento del concorso.



(1) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 20 luglio 1984, n. 36.art. 23


Art. 2


Lonere finanziario derivante dallapplicazione della presente legge, previsto per lanno 1972 in L. 2.000.000, farà carico al capitolo 114 del bilancio di previsione dellesercizio 1972.

Per ogni biennio successivo, a partire dallanno 1973, lonere derivante dallapplicazione della presente legge previsto in L. 6.000.000 annui, sarà iscritto nel capitolo corrispondente degli esercizi medesimi. 




Art. 3


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.