Legge Regionale 10 gennaio 1974, n. 1 Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di Polizia locale, urbana e rurale.(1)
Art. 1(2) [Sono istituiti corsi annuali di perfezionamento, addestramento e formazione
professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale].
Art. 2(3) [Ai corsi sarà ammesso personale in attività di servizio anche
se temporaneamente assunto; potranno anche essere ammessi cittadini in possesso
dei requisiti prescritti nell apposito bando, che aspirano ad essere assunti
nella specifica qualifica presso Comuni ed Enti locali].
Art. 3(4) [Con provvedimento della Giunta regionale verranno determinati i
termini e le modalità per la durata e la partecipazione ai corsi. Il relativo
bando verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale].
Art. 4(5) [Per l anno 1973 l onere derivante dalla presente legge
previsto di L. 120.000.000 farà carico allo stato di previsione della spesa del
bilancio regionale 1973 con prelevamento di pari importo dal Cap. 230 (Fondo a
disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali) e
contemporanea iscrizione al cap. 59 (Spese per il servizio di Polizia Locale
Urbana e Rurale)].
Art. 5(6) [La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e
60 dello Statuto.
La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale»
della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione].
|