Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 14 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001 - 2003.
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di
previsione delle entrate) 1. Lo stato di previsione delle
entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2001, annesso alla presente
legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire
41.956.274.953.663 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi
in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della
Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
nell’esercizio finanziario 2001.
Art. 2(Stato di
previsione della spesa) 1.
Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2001, annesso alla presente legge, è approvato in lire
31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663 in
termini di cassa.
Art. 3(Impegni e
pagamenti delle spese) 1. E’ autorizzato l’impegno delle
spese della Regione per l’esercizio finanziario 2001, entro il limite degli
stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui
all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma
degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n.
17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese
della Regione per l’esercizio finanziario 2001, entro il limite degli
stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo
2.
Art. 4(Codifica
regionale) 1. La
Ragioneria è autorizzata ad apportare d’ufficio ogni necessaria modifica alla
codifica dei capitoli di bilancio introdotta in connessione con i criteri di
classificazione degli stessi per settori e attività di
intervento.
Art. 5(Quadro
generale riassuntivo) 1.
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2001, di cui all’allegato 1 alla presente
legge.
Art. 6(Elenco spese
obbligatorie) 1. Sono
considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità
quelle descritte nell’elenco allegato 2 alla presente legge.
Art. 7(Fondo di
riserva per spese obbligatorie) 1.
Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per
l’esercizio 2001 in lire 10 miliardi, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a
termini dell’articolo 36 della legge regionale di contabilità 17/1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8(Fondo di
riserva per spese impreviste) 1. Il
fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l’esercizio finanziario
2001 in lire 500 milioni, è iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini
dell’articolo 37 della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 9(Fondo di
riserva di cassa) 1. Il fondo di riserva di cassa,
determinato per l’esercizio finanziario 2001 in lire 235.112.705.580, è iscritto
al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell’articolo 41 della legge di
contabilità regionale.
2. All’articolo 41, comma 3, della legge
di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni sono
soppresse le parole su parere della Commissione consiliare al
bilancio.
Art. 10(Fondo per
residui passivi perenti e per regolarizzazione carte
contabili) 1. Il fondo per il pagamento dei
residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l’esercizio
finanziario 2001 in lire 432 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a
termini dell’articolo 71 della legge di contabilità regionale 17/1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. E’ iscritto, inoltre, al capitolo
1121029, lo stanziamento di lire 82.408.515.799 quale importo residuato al 31
dicembre 2000 proveniente dall’attivazione della terza tranche di mutuo – già
stipulato a termini dell’articolo 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68 sulla base
delle condizioni di cui all’articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1998,
n.14 e dei criteri di utilizzazione di cui all’articolo 13 della legge regionale
12 aprile 2000, n. 9 – destinato per lire 271.169.983.094 alla regolarizzazione
delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale, derivanti da
provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria, nonché alla reiscrizione dei
residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro il 31 dicembre
1992.
3. Viene ancora istituito al capitolo
1121028 un fondo di lire 56.768.716.134 gestito a termini dell’articolo 71 della
legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni
e destinato alla regolarizzazione delle carte contabili con inclusione degli
oneri connessi, non finanziabili con le risorse di cui ai commi 1 e 2, derivanti
da provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria e originati da obbligazioni
sorte successivamente alla data del 31 dicembre 1992, ivi comprese quelle
formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in
relazione a debiti delle ex USL rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e
retro.
4. L’Assessorato alla sanità provvede,
in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese
quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giurisdizionali, a
comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative
partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e modifiche
contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili
operazioni di verifica circa l’assenza di duplicazioni di
pagamenti.
Art. 11(Variazioni
di bilancio – Autorizzazione alla Giunta regionale) 1.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le
iscrizioni di cui all’articolo 43, comma 1, della legge di contabilità regionale
17/1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di previsione
della entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 2001.
Art. 12(Bilancio
pluriennale) 1.
A norma dell’articolo 6 e seguenti della legge di contabilità
regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, è approvato il
bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2001-2003 nel testo
allegato alla presente legge.
Art. 13(Finanziamento oneri per ritardati
pagamenti) 1. Al fine di provvedere alla liquidazione
degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli
di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l’anno 2001
le somme rispettivamente di lire 5,190 miliardi quale quota interessi, di lire
1,060 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 2,370 miliardi quali spese
procedimentali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al
comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti
esecutivi per legge.
Art. 14(Patto di
stabilità interno) 1. E’
approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, il prospetto dimostrativo del computo del
disavanzo per gli anni 1999 e 2001 di cui all’allegato 3 alla presente
legge.
Art. 15(Regole di
bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia) 1. Ai fini del concorso degli enti
strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto
di stabilità interno, di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448 e successive modifiche e integrazioni, per l’esercizio finanziario 2001, il
disavanzo non potrà essere superiore a quello del 1999 aumentato del 3 per
cento.
2. Per i fini del presente articolo, il
disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente
riscosse, inclusive dei proventi delle dismissioni mobiliari, e le uscite finali
di parte corrente, effettivamente pagate, al netto degli interessi passivi. Tra
le entrate finali non sono considerati i trasferimenti dalla
Regione.
3. I dati relativi agli esercizi
finanziari 1999 e 2001 saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e
trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto consuntivo
2001.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è
tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi
di contenimento del disavanzo di cui ai precedenti commi.
5. Eventuali sanzioni comminate alla
Regione Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al
suddetto patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non
hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi
imputabile.
TITOLO 2NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO 1Disposizioni in materia sanitaria
Art. 16(Norme di
ripianamento disavanzi sanitari) 1. Al fine di provvedere al ripiano
dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale alla data del
31 dicembre 1994 e al periodo concernente gli anni 1995–1999, in conformità con
l’accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni, la Giunta regionale, in aggiunta e in
armonia con le misure e i provvedimenti già previsti dall’articolo 21 della
legge regionale 9/2000, è autorizzata a contrarre con Aziende e Istituti di
credito ordinario nonché con la Cassa depositi e prestiti un mutuo a copertura
dei predetti debiti sanitari per la quota di disavanzo non garantita dallo
Stato.
2. Ad avvenuta definizione, con apposito
previsto decreto, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, dei criteri
e delle modalità di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio
2001, n. 17 e a conclusione, in particolare, delle operazioni di ricognizione e
quantificazione dei debiti rimasti inestinti, il mutuo sarà stipulato a un tasso
effettivo annuo risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e
Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima di venti
anni.
3. Le risorse finanziarie provenienti
dallo Stato a ripiano dei disavanzi 1999 e retro, in attuazione del d.l.
17/2001, saranno introitate sul capitolo di entrata 2056610 per quanto attiene
ai finanziamenti destinati alle gestioni liquidatorie 1994 e retro e sul
capitolo di entrata 2056611 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle
gestioni ordinarie 1995-1999.
4. Le risorse di cui al comma 3 saranno
interamente utilizzate per i fini di cui al presente articolo attraverso
l’attivazione degli appositi rispettivi capitoli di spesa 771082 e 771084. I
pagamenti saranno effettuati dalle aziende in ordine cronologico della
insorgenza del debito, salvo quelli effettuati in forza di intervenuta
transazione.
Art. 17(Acquisto di
beni e servizi) 1. Al fine di realizzare l’acquisto di
beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, le Aziende sanitarie e
ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, hanno l’obbligo, in attuazione
e secondo i criteri di cui all’articolo 59 della l. 388/2000, di aderire alle
convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte le
categorie merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di
utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
2. Le Aziende di cui al presente articolo,
ove disattendano la disposizione di cui al comma 1, devono motivare i
provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a
condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni
suddette.
3. I contratti per acquisto e forniture di
beni e servizi stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel
biennio 2001-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo
non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione
del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente
contenuto del contratto.
4. I contratti per la fornitura di beni e
servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla
data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.
5. Il termine di pagamento di cui al comma
4 si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresi
il collaudo e la verifica, sono state rispettate. In caso contrario il termine
si intende sospeso sino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le
condizioni contrattuali.
6. Al fine di pervenire, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 62 della l. 388/2000, al conseguimento di risparmi
di almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni entro il 31
dicembre 2001, le Aziende sanitarie e ospedaliere devono attivare piani di
razionalizzazione e riduzione degli spazi utilizzati per le attività
amministrative e sanitarie.
7. Il mancato adempimento di quanto
disposto ai precedenti commi costituisce motivo di decadenza automatica del
Direttore Generale secondo quanto previsto dalle specifiche norme di cui
all’articolo 3 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229.
Art. 18(Integrazione
dell’articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2000,
n.28) 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo
23, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, non sono interessati
dalla riduzione del 2 per cento del personale i posti la cui istituzione è stata
autorizzata con delibera della Giunta regionale n. 1241 del 3 ottobre
2000.
2. Le Aziende sanitarie sono autorizzate a
rinviare l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2000,
n. 401 alle prime procedure concorsuali bandite dopo aver attivato quanto
disposto dall’articolo 23 della l.r. 28/2000.
Art. 191.
Rinviato dal Governo
CAPO 2Disposizioni in materia di servizi
sociali
Art. 20(Risorse ai
Comuni per gestione strutture assistenziali trasferite) 1.
Nelle more delle emanazioni delle disposizioni attuative della legge 8
novembre 2000, n. 328, le risorse stanziate al capitolo 781035 continuano ad
essere assegnate con i criteri di cui alle disposizioni
previgenti.
Art. 21(Programma di
interventi e di riparto per l’integrazione scolastica dei
disabili) 1. Il programma di interventi e di riparto
di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell’articolo
18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10, è prorogato di un ulteriore
anno.
2. Le risorse finanziarie assegnate vanno
utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall’articolo 46 della
l.r. 9/2000 e dall’articolo 26 della l.r. 28/2000.
3. Fermo restando la competenza degli enti
locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i
centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, dipende
funzionalmente dalle aziende USL. competenti per territorio, in ossequio a
quanto già disposto dall’articolo 47 della l.r. 9/2000. Allo scopo, le Aziende
USL stipulano protocolli d’intesa con gli enti locali che concorrono al
finanziamento del servizio medesimo.
Art. 22(Centro
regionale di documentazione sulla condizione dei minori) 1. Alla
copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del Centro regionale di
documentazione sulla condizione dei minori, di cui all’articolo 4 della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 10, si provvede, ai sensi dell’articolo 9 della
medesima l. 10/1999, destinando la somma di lire 500 milioni mediante
utilizzazione dello stanziamento di competenza del capitolo
786000.
CAPO 3Disposizioni in materia di agricoltura e
foreste
Art. 23(Contributo
agli organismi associativi per l’etichettatura delle carni
bovine) 1. Al fine di agevolare la realizzazione
di un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, in attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 16 del regolamento CE n.1760/2000 del
Consiglio del 17 luglio 2000, con il quale è stato istituito un sistema di
identificazione dei bovini relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine, può essere concesso agli organismi associativi
un contributo nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile dei progetti
esecutivi presentati dai medesimi organismi.
2. A tal fine, per l’anno 2001, viene
istituito un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di lire 850
milioni.
Art. 24(Diritto di
impianto di vigneti) 1. La riserva regionale dei diritti di
impianto di vigneti, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1934
del 28 dicembre 2000 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento CE n. 1493 del 17
maggio 1999, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo
viticolo, è alimentata, oltre che dai diritti di nuovo impianto e reimpianto non
utilizzati entro i termini indicati dal citato regolamento, anche dai diritti di
reimpianto ceduti dietro corrispettivo dai produttori che li detengono
all’amministrazione regionale.
2. La Regione può concedere i diritti di
impianto assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai produttori di età
inferiore a quaranta anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa
comunitaria e, a titolo oneroso, ai produttori che intendono piantare vigneti
per la produzione di vini di qualità.
3. Al fine dell’acquisizione dei diritti
di reimpianto a titolo oneroso alla riserva è istituito un capitolo di spesa,
che ogni anno sarà alimentato dalle somme che saranno stabilite annualmente in
sede di bilancio di previsione, nonché con i proventi derivanti dalla
concessione dietro corrispettivo dei diritti d’impianto dei
vigneti.
Art. 25(Disposizioni
per la rinegoziazione dei tassi dei mutui agrari e
fondiari) 1. La Giunta regionale, ai fini
dell’attuazione dell’articolo 128 – comma 5 – della l. 388/2000, può adottare,
su proposta dell’Assessorato all’agricoltura, d’intesa con l’Assessorato al
bilancio, un piano per procedere alla rinegoziazione con gli istituti di credito
dei tassi dei mutui agrari e fondiari ancora in
ammortamento.
2. Le somme di concorso interessi
economizzate possono concorrere, senza oneri ulteriori a carico del bilancio
regionale, al consolidamento di esposizioni debitorie delle aziende agricole,
secondo un piano di interventi su cui dovrà essere preventivamente richiesto il
parere di conformità dell’Unione europea, in attuazione degli orientamenti sugli
aiuti di stato, di cui al documento 2000/C28/02 del 1° febbraio
2000.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2
potranno essere attuati ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali previsto dall’articolo 128, comma 6, della citata
legge 388/2000.
Art. 26(Assistenza
alle azioni zootecniche) 1. Alle
Aziende zootecniche sottoposte a provvedimento sanitario di abbattimento
dell’intera mandria aziendale, a seguito di accertamento positivo alla BSE, è
concesso, per l’anno 2001, un contributo straordinario per il fermo aziendale
nella misura massima di lire 1 milione 500 mila/U.B.A. Per l’esercizio
finanziario 2001 si provvederà con lo stanziamento previsto al capitolo 111140
Contributi per l’assistenza tecnica per azioni zootecniche.
Art. 27(Modifica del
regolamento regionale 9 dicembre1983, n. 3) 1. L’articolo 9 del regolamento regionale
9 dicembre 1983, n. 3, attuativo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, è
così modificato:
Art. 9.
I pagamenti
disposti dalla Regione Puglia in favore dei Consorzi di bonifica, per la
esecuzione degli interventi affidati in concessione ai medesimi, avverrà a stati
di avanzamento.
E’ data
facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia la
liquidazione – in nome e per conto dei medesimi – degli stati di avanzamento
lavori, degli stati revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità
espropriative e occupazionali nonché degli interessi legali e moratori, alle
imprese esecutrici dei lavori e/o agli aventi titolo.
La
liquidazione della rata di saldo, pari al 10 per cento dell’importo di
concessione, escluso quello delle spese generali, avverrà con le modalità di cui
sopra, ad approvazione degli atti di collaudo, previo accertamento del rispetto
delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti ai proprietari e ai
conduttori dei terreni e degli altri beni interessati all’esecuzione delle
opere.
Le spese
generali saranno liquidate – contestualmente agli stati di avanzamento –
direttamente ai Consorzi concessionari e le relative somme saranno accreditate
sui c/c in essere presso i tesorieri dei Consorzi
medesimi.
La
liquidazione della rata di saldo sulle spese generali, nella misura del 10 per
cento dell’importo previsto in concessione, avverrà contestualmente alla
chiusura del rapporto di concessione.
Resta fermo
l’obbligo, da parte dei Consorzi concessionari, di sottoporre gli stati di
avanzamento, per la successiva liquidazione, al parere e controllo degli organi
tecnici regionali.
2. L’articolo 10 del regolamento regionale
3/1983 è abrogato.
Art. 28(Modifica
articolo 7 legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25) 1. La lettera k) del comma 1 dell’articolo
7 della legge regionale 15 dicembre 2000 n. 25, è così
sostituita:
k)
la rilevazione catastale, statistica e ricognitiva degli immobili facenti capo
ai Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su detti
immobili.
Art. 29(Disposizioni
in materia forestale) 1. Il taglio dei boschi pubblici e
privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte
della Regione tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti
delegati, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n.
18.
2. Le autorizzazioni al taglio, contenenti
le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro novanta giorni dalla
presentazione delle domande.
3. La domanda di autorizzazione al taglio,
da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto
interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del
suddetto lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà
anche all’identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a
rilasciare attestazione sull’avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio
entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello
stesso.
Art. 30(Tutela
paesaggistica alberi) 1. E’ istituito l’Albo dei monumenti
vegetazionali, nel quale sono iscritti, con le loro caratteristiche fitologiche
e panoramiche, gli alberi, di qualsiasi essenza, anche in forma isolata, che
costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Alla formazione e
aggiornamento dell’Albo provvede l’Assessorato regionale all’ambiente su
segnalazione degli Ispettorati regionali forestali, nella loro funzione di
vigilanza e accertamento, nonché degli enti pubblici infraregionali, delle
associazioni ambientalistiche e di singoli privati.
2. E’ fatto divieto di spiantare gli
alberi di cui al comma 1, se non per motivi eccezionali, quali la morte degli
stessi o gravi fitopatie.
3. L’espianto è subordinato
all’autorizzazione degli Ispettorati forestali della Regione Puglia, cui
l’autore dell’espianto presenta domanda corredata di relazione tecnica sulle
caratteristiche fitologiche dell’albero, della mappa catastale dell’area
interessata e di fotografie panoramiche dell’albero.
4. La violazione delle presenti norme
comporta una sanzione di lire 5 milioni per albero, che affluiscono sul capitolo
di entrata 3061120 Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione
delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e
ambientali.
Art. 31(Vigilanza e
accertamenti delle violazioni in materia di foreste) 1. Le funzioni di vigilanza e
l’accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio1972, n. 11 e
dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e della l.r.
18/2000, sono esercitate anche dagli Ispettorati forestali della Regione
Puglia.
2. A tal fine i dipendenti con qualifica
pari o superiore alla categoria C1 dell’Ispettorato regionale e degli
Ispettorati ripartimentali delle foreste, nel limite del servizio cui sono
destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono ufficiali
di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 57 del codice di procedura
penale.
3. Il Presidente della Regione è
autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2, per
le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 32(Integrazione
della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e successive modificazioni in
materia di usi civici e terre incolte) 1. L’articolo 9 della legge regionale 28
gennaio 1998, n. 7, così come integrato e modificato dall’articolo 11 della
legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 e dalla legge regionale 20 dicembre 1999,
n. 35, è sostituito dal seguente:
Art. 9
1.
Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a
diverso utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al
patrimonio disponibile comunale, a condizione che i proventi conseguenti a
eventuali atti di disposizione e/o alienazione sono destinati all’incremento, in
estensione o in valore, del residuo demanio civico.
2.
Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale
interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del
Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale
senza oneri.
3.
La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, provvede con atto meramente
dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno
perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale
di terreni agrari.
4.
Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico
realizzati in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge
fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere
tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l’autorizzazione in sanatoria,
prevista dal predetto articolo 12, con conseguente legittimazione
dell’occupazione, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e
integrazioni, a condizione che l’avente diritto ai sensi dell’articolo 9 della
stessa l. 1766/1927 versi al Comune il valore dell’area stimata secondo i
criteri previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta
regionale. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il Comune può
proporre alla Regione riduzioni del prezzo quando il procedimento è dichiarato
di interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici per attività
produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero edifici
ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione
fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. A detta sanatoria sono
ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati nella misura massima di tre
volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico
tale superficie può essere aumentata.
5.
Per l’autorizzazione regionale all’alienazione di terre civiche dichiarate
edificabili dallo strumento urbanistico l’assegnazione a categoria di cui
all’articolo 11 della l. 1766/1927 viene effettuata contestualmente all’atto di
autorizzazione.
6.
La Giunta regionale può delegare le funzioni amministrative di cui ai commi 4 e
5 al Comune interessato.
7.
Gli strumenti urbanistici già approvati dalla Giunta regionale sotto la
condizione sospensiva della definizione della procedura di sdemanializzazione
sono definitivamente approvati e le procedure di sdemanializzazione procedono
secondo le previsioni della presente legge.
CAPO 4Disposizioni in materia di coordinamento delle
politiche comunitarie
Art. 33(Fondo per la
gestione dei programmi comunitari) 1. E’ istituito il fondo per la gestione
dei programmi comunitari, iscritto al cap. 1110055 del corrente anno
finanziario, per far fronte, ai sensi della normativa vigente, alle spese per le
indennità collegate a specifiche funzioni e responsabilità nell’ambito
dell’organizzazione e delle procedure per l’attuazione dei programmi
comunitari.
2. Il fondo è dotato di lire 1.334.109.061
e può essere incrementato dalle ulteriori disponibilità rivenienti dalle
restituzioni alla Regione e dalla contabilità finale a valere sul Programma
Integrato Mediterraneo e sul Programma Operativo Plurifondo
1991-1993.
3. I prelevamenti dal fondo avvengono, su
richiesta dell’Area di coordinamento delle politiche comunitarie, con atto
deliberativo adottato dalla Giunta regionale. Il medesimo atto definisce la
destinazione delle risorse e la loro utilizzazione.
Art. 34(Modifica
alla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13) 1.
All’articolo 27, comma 4, della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13
la parola titolarità è sostituita dalla parola regia.
CAPO 5Disposizioni in materia di edilizia
residenziale
Art. 35(Rinegoziazione dei tassi in edilizia regionale
agevolata) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 29
della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano, con decorrenza dal 1° luglio
1999, anche ai mutui contratti da operatori pubblici e privati, beneficiari del
concorso regionale nel pagamento degli interessi, ai sensi delle leggi regionali
di incentivazione edilizia.
2. L’estinzione anticipata dei mutui
fondiari edilizi assistiti da contributi regionali in conto interessi non è
soggetta a preventivo nulla-osta da parte della Regione. L’istituto di credito
mutuante comunica alla Regione l’avvenuta estinzione per le competenti
annotazioni contabili.
3. Al fine del miglioramento
dell’informatizzazione del Settore edilizia residenziale pubblica (ERP) e della
dotazione strumentale di apparecchiature informatiche idonee a consentire le
operazioni di riscontro incrociato con gli istituti di credito convenzionati, è
autorizzata la spesa di lire 150 milioni da imputare al c.n.i. 411170 avente a
oggetto Miglioramento informatizzazione e dotazione strumentale apparecchiature
informatiche – Settore ERP.
CAPO 6Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 36(Disposizioni
per il settore trasporti) 1. Per l’esercizio della vigilanza
generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi
di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per
l’esercizio dell’attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni
sulla qualità e quantità dei servizi di TPL sui rispettivi territori, dal 1°
gennaio 2001 il contributo di sorveglianza è fissato nelle seguenti misure per
autobus.Km, treno.Km. o eli.Km:
SERVIZI DI COMPETENZA
REGIONALE
AUTOBUS.KM TRENI.KM
ELI.KM
da |
|
a |
|
Da |
|
a |
|
da |
|
a |
|
Tariffa |
1 |
|
500.000 |
|
1 |
|
500.000 |
|
1 |
|
500.000 |
|
£. 8,5 |
500.000,1 |
|
1.000.000 |
|
500.000,1 |
|
1.000.000 |
|
|
|
|
|
£. 7,5 |
1.000.000,1 |
|
2.000.000 |
|
1.000.000,1 |
|
2.000.000 |
|
|
|
|
|
£. 6,5 |
2.000.000,1 |
|
3.000.000 |
|
2.000.000,1 |
|
3.000.000 |
|
|
|
|
|
£. 6 |
3.000.000,1 |
|
4.000.000 |
|
3.000.000,1 |
|
4.000.000 |
|
|
|
|
|
£. 5 |
4.000.000,1 |
|
5.000.000 |
|
4.000.000,1 |
|
5.000.000 |
|
|
|
|
|
£. 4 |
oltre 5.000.000 |
|
|
|
oltre 5.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
£. 3 |
SERVIZI DI COMPETENZA DEGLI
ENTI LOCALI
AUTOBUS.KM
da |
|
a |
|
Tariffa |
1 |
|
500.000 |
|
£. 4 |
500.000,1 |
|
1.000.000 |
|
£. 3,5 |
1.000.000,1 |
|
2.000.000 |
|
£. 3 |
2.000.000,1 |
|
3.000.000 |
|
£. 2,5 |
3.000.000,1 |
|
4.000.000 |
|
£. 2 |
4.000.000,1 |
|
5.000.000 |
|
£. 1 |
oltre 5.000.000 |
|
|
|
£. 0,5 |
2. Il contributo di cui al comma 1 deve
essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il sessanta per
cento, entro il 31 maggio e, per il restante quaranta per cento, entro il 31
ottobre. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a
valere compensativamente sui corrispettivi di servizio.
Art. 37(Modifica
alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della
legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è inserito il seguente comma 2
bis:
2
bis. Ove i piani provinciali di bacino (PPB) non siano approvati dai competenti
Consigli provinciali entro il 31 ottobre dell’anno 2001, la Giunta regionale,
previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri
provvedimenti, specifici interventi in sostituzione degli enti locali
inadempienti e con oneri a carico degli stessi.
2. Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r.
13/1999 è sostituito dal seguente:
4.
Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, con esclusione di quelli
relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere
annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti
degli enti affidanti o concedenti, sentite le rappresentanze regionali dell’UPI,
dell’ANCI, dell’UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle
organizzazioni sindacali, in misura non maggiore del tasso programmato di
inflazione, salvo l’eventuale recupero delle differenze in caso di scostamento
dal tasso effettivo di inflazione in misura maggiore del 50 per cento.
L’incremento decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento di un
anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente derivanti dall’applicazione
della presente norma sono a carico dei rispettivi enti affidanti o
concedenti.
3. Al quarto rigo del comma 4
dell’articolo 32 della l.r. 13/1999 dopo la parola categorie sono aggiunte le
parole e singoli soggetti.
4. Il termine del 30 giugno 2001, di cui
al comma 3 dell’articolo 56 della l.r. 9/2000, per l’approvazione del piano
triennale dei servizi (PTS) è differito al 31 dicembre
2001.
Art. 38(Possesso
idoneità professionale) 1. Il
responsabile dell’esercizio dei servizi di pubblico trasporto di persone gestiti
in economia dagli enti locali deve possedere il requisito dell’idoneità
professionale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395.
Art. 39(Interventi
per la mobilità ciclistica) 1. E’
autorizzata la spesa di lire 900 milioni per interventi finalizzati alla
promozione della mobilità ciclistica, ai sensi della legge 19 ottobre 1998,
n.366, con onere a carico del c.n.i. 0552038.
CAPO 7Disposizioni in materia di lavoro e
cooperazione
Art. 40(Ridefinizione delle procedure previste dalla legge
regionale 26 marzo 1985, n. 9) 1. L’istituto della revoca del
contributo erogato e il successivo recupero è disposto solo per i seguenti
casi:
- mancata
rendicontazione delle somme erogate, considerando ammissibili anche le spese
riconosciute dal comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 17 giugno 1994,
n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; in caso di parziale
rendicontazione si procederà al recupero della quota non
rendicontata;
b. gravi irregolarità amministrative che siano state già
sanzionate penalmente.
2. In tutti gli altri casi viene
applicato, d’ufficio, l’istituto della cessazione, a condizione che venga
sottoscritta la chiusura dell’eventuale contenzioso in atto e la rinuncia a
nuove pretese in relazione alla legge regionale 9/1985, con compensazione delle
spese legali.
3. E’ abrogata ogni norma in contrasto con
la presente legge.
CAPO 8Disposizioni in materia di formazione
professionale
Art. 41(Amministrazioni provinciali) 1. Le Amministrazioni provinciali possono
sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative
aventi alle proprie dipendenze operatori iscritti nell’albo o nell’elenco di cui
all’articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, per il loro
utilizzo presso i centri territoriali per l’impiego di cui all’articolo 7 della
legge regionale 5 maggio 1999, n.19, secondo la previsione contenuta
nell’apposita misura del complemento di programma per il FSE del POR Puglia
2000-2006.
2. La Giunta regionale emana al riguardo
apposite, specifiche direttive.
CAPO 9Disposizioni in materia di riforma fondiaria -
Ufficio stralcio ex ERSAP
Art. 42(Modifica
articolo 20 legge regionale 30 giugno 1999, n. 20) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della
legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono aggiunti i seguenti
comma:
1
bis. Per il perseguimento dei fini indicati nel comma 1 e nell’articolo 28,
comma 1, della l.r. 9/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni
immobili, terreni e fabbricati, finitimi e/o adiacenti ad aree oggetto di
interventi artigianali e/o turistici ricadenti in patti di area, in contratti di
programma e/o in iniziative a questi collegati.
1
ter. L’alienazione degli immobili ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1
bis ha luogo direttamente in favore dei soggetti attuatori che ne fanno
richiesta, con le procedure previste dall’articolo 26 della legge regionale 26
aprile 1995, n. 27, senza l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 28,
comma 2, della medesima l.r. 27/1995.
1
quater. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 1 bis ha luogo sotto
l’espressa e accertata condizione che i soggetti attuatori devono eseguire il
programma costruttivo entro il limite massimo determinato dal contratto, fatte
salve le eventuali proroghe concesse nell’ambito della contrattazione
programmata.
1
quinques. L’inosservanza del rispetto della condizione di cui al comma 1 quater
è motivo di retrocessione dell’immobile, nel nuovo stato di fatto e di
consistenza, in favore della Regione, senza aggravio di spesa e di oneri in
genere.
1
sexies. In presenza di più richieste relative al medesimo cespite viene
privilegiato l’intervento che garantisce il complessivo maggior livello
occupazionale in relazione all’investimento.
Art. 43(Modifiche
alla l.r. 20/1999) 1. L’articolo 13 della l.r. 20/1999
Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e
per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici è così
modificato:
Art. 13 (Beni non di pubblico generale interesse)
1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonei
a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o
realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di
intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in
tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano perduto
tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara
pubblica al prezzo base fissato dall’Agenzia del territorio subentrata nelle
funzioni al soppresso Ufficio tecnico erTimes New Romane (UTE) competente per
territorio.
2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia
chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a prezzo determinato
dall’Agenzia del territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata
l’alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al
prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei seguenti
importi:
a. il valore di stima
determinato dall’Agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente
apportate, purché documentata la relativa spesa;
b. la somma dei canoni concessori o d’uso, come determinati
dall’ERSAP, e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni,
visure catastali o frazionamenti
e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell’atto di
vendita.
4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti
titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno
conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene
consolidatasi al 3 dicembre 1997.
5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento
definitivo, in favore dei promissari acquirenti, dei beni di cui all’articolo
11, comma 2, della legge 23 giugno 1976, n. 386 in ordine ai quali sia
intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la
trattativa mediante scambio di lettere di intenti.
6. Il pagamento del prezzo di vendita determinato ai sensi
del comma 3 viene effettuato in un’unica soluzione. Su richiesta dell’acquirente
può essere concessa una dilazione al tasso legale vigente all’atto della stipula
e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di
legge.
7. Ai sensi dell’articolo unico, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 560, ai possessori, individuati ai sensi del comma 4, di
fabbricati destinati a uso di abitazione e loro eredi si applica l’abbattimento
del 20 per cento del prezzo di vendita, come determinato al comma 3 e la
eventuale dilazione prevista al comma 6.
Art. 44(Modifica
articolo 15 l.r. 20/1999) 1. L’articolo 15 della l.r. 20/1999
Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e
per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici è così
modificato:
Art. 15 (Cessioni a cooperative
agricole)
1.
Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede
di impianti collettivi e degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate
al prezzo di vendita, determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, ridotto di
un terzo, e con le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo
13.
Art. 45(Dichiarazione di estinzione dell’ex
ERSAP) 1. In attuazione di quanto previsto
dall’articolo 36, comma 5, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, così come
modificata dalla legge regionale 13 aprile 1994, n. 13 e in considerazione
dell’intervenuta prevista approvazione del relativo piano di liquidazione da
parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 225 del 28 ottobre 1997, il
già soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) viene
dichiarato estinto.
2. La Regione Puglia succede all’ERSAP nei
rapporti attivi e passivi non ancora esauriti.
3. I beni mobili e immobili di cui l’ex
ERSAP era titolare sono a tutti gli effetti acquisiti al demanio e patrimonio
della Regione Puglia.
4. Il completamento delle attività
connesse alle funzioni già esercitate dall’estinto ERSAP sono portate a
definizione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tramite il Settore riforma fondiaria – Ufficio stralcio ex ERSAP, già
istituito con legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.
Art. 46(Recupero
anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società
miste) 1. In considerazione delle condizioni di
grave crisi finanziaria in cui versano attualmente numerose società e
cooperative agricole e della impossibilità per le stesse di restituire le
anticipazioni a suo tempo concesse dall’ex ERSAP e/o dall’Assessorato
all’agricoltura della Regione Puglia e della conseguente avvenuta attivazione
nei loro confronti delle procedure esecutive di recupero, viene attribuita ai
predetti organismi che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di restituire le somme
anticipate nella misura della sola sorte capitale.
2. Alle società e cooperative che si
avvalgano di detta facoltà la Giunta regionale è autorizzata a concedere un
piano di rientro frazionato con versamenti in quote annuali per un periodo
massimo di venti anni e con l’applicazione di un tasso annuo dell’1 per
cento
3. Sulle somme restituite in contanti
all’atto della sottoscrizione del piano di rientro sarà praticata una riduzione
del 5 per cento.
4. I provvedimenti autorizzativi della
Giunta regionale di cui al comma 2 sono trasmessi per conoscenza alla
Commissione consiliare permanente Bilancio.
CAPO 10Accordi di programma risorse
idriche
Art. 47(Accordo di
programma Regione Puglia - Regione Basilicata) 1. In
attuazione dell’Accordo di programma Regione Puglia – Regione Basilicata del 5
agosto 1999, in materia di trasferimento di risorse idriche, ai fini di
corrispondere alla Regione Basilicata i maggiori oneri di sollevamento sostenuti
per l’anno 2000 e rivenienti dall’emergenza idrica, è istituito un nuovo
capitolo di spesa 541050 Emergenza idrica 2000 – Oneri di sollevamento di
competenza della Regione Basilicata con uno stanziamento di lire 1 miliardo.
Art. 48(Modifica
all’articolo 12 della l.r. 13/2000) 1. L’articolo 12 della l.r. 13/2000
Procedure per l’attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia
2000-2006 è sostituito dal seguente:
Art. 12 (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici)
1. In attuazione dell’articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144, è istituito presso il Settore programmazione il Nucleo regionale
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
2. Il Nucleo svolge i compiti attribuiti dalla l. 144/1999,
dal Quadro comunitario di sostegno – Italia, ob. 1, 2000-2006, e dal POR. La
Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze e ritardi dell’Amministrazione
rispetto alle procedure e alle scadenze stabilite dal POR, può affidare al
Nucleo stesso i poteri sostitutivi che si rendessero
necessari.
3. Il Nucleo, presieduto dal dirigente del Settore
programmazione, è composto da dirigenti regionali e da un massimo di dieci
esperti esterni di adeguata e comprovata competenza tecnica nelle seguenti
specializzazioni:
a. analisi e
programmazione economica applicata a livello territoriale;
b. valutazione e
monitoraggio di programmi, progetti e studi di
fattibilità;
c. project
management di progetti complessi;
d. diritto
amministrativo;
e. materie
economiche.
4. Il nucleo esprime il proprio parere sui progetti di
investimento di importo netto superiore a lire 10 miliardi ritenuti ammissibili
nell’ambito delle misure del POR.
5. Il Nucleo stabilisce in un proprio regolamento i
principi e le modalità secondo cui esplicherà le attività di propria
competenza.
6. La Giunta regionale nomina i componenti del Nucleo e
contestualmente ne determina i compensi prevedendo che non meno del 20 per cento
del compenso stesso sia commisurato al raggiungimento, da parte della Regione
Puglia, dei requisiti di premialità previsti dal Quadro comunitario di
sostegno.
7. Per il triennio 2001-2003 gli esperti di cui al comma 3
possono essere reclutati tra il personale in servizio presso l’Unità di
Valutazione (UVAL) del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art. 49(Cofinanziamento regionale – Programma Tetti
fotovoltaici) 1. Al fine di provvedere al
cofinanziamento regionale del Programma Tetti fotovoltaici di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente 16 marzo 2001, è istituito il capitolo di spesa 636020,
avente a oggetto Cofinanziamento regionale Programma Tetti Fotovoltaici d.m.
ambiente 16 marzo 2001 (legge bilancio 2001) con uno stanziamento di lire 1
miliardo.
2. Con le modalità previste dall’articolo
9 del decreto del Ministro dell’ambiente del 16 marzo 2001, sono concessi
contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di impianti
fotovoltaici installati in strutture edilizie pubbliche e private e collegate
alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione.
CAPO 11Soppressione strutture
organizzative
Art. 50(Soppressione
strutture organizzative regionali) 1. L’Ufficio trasporti eccezionali
previsto all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1986, n.14, è
soppresso.
2. La Commissione regionale prezzi e
relativo Ufficio di segreteria previsti dall’articolo 4, commi 1 e 4, della
legge regionale 5 settembre 1977, n.29, sono soppressi. Le relative funzioni
sono svolte dall’Assessorato regionale ai lavori pubblici.
3. L’Ufficio emigrazione e l’Ufficio
immigrazione previsti dall’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2000,
n.23 sono soppressi. Le relative funzioni rimangono assegnate al Settore
politiche migratorie.
4. Le funzioni residuali degli uffici
provinciali dell’Assessorato alla sanità previsti dall’articolo 38, comma 1,
della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, abrogata dalla legge regionale 13
agosto 1998, n.28, sono svolte dall’Assessorato regionale alla sanità.
CAPO 12Fiere e mercati
Art. 51(Contributo
enti fieristici) 1. Per gli enti fieristici a carattere
regionale previsti dall’articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n.22,
di Foggia e Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente
all’esercizio 2001, al capitolo 352026, lo stanziamento di lire 900 milioni come
di seguito articolato:
- per
l’ente fiera di Foggia lire 800 milioni;
b. per l’ente
fiera di Francavilla Fontana lire 100 milioni.
CAPO 13Invalidi civili
Art. 52(Disposizioni
in materia di invalidi civili) 1. Le funzioni amministrative riservate
alla Regione dall’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in
materia di invalidi civili sono esercitate dalla Regione mediante la stipula di
convenzione con l’Istituto nazionale di previdenza sociale di cui all’articolo
80, comma 8, della l. 388/2000.
2. Sino alla stipula della convenzione di
cui al comma 1 le funzioni in materia di invalidi civili continuano a essere
esercitate dai Comuni ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
1999, n. 96.
CAPO 14Disposizioni in materia di
turismo
Art. 53(Modifica
alla legge regionale 11 dicembre 2000, n.24) 1. Il
comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 è
soppresso.
ALLEGATI OMESSI
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