Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 2
Modifica della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali".
Art. 11.
Allarticolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 Iniziative
regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8
novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali è inserito il seguente comma 3
bis:
3
bis Sono ammesse cooperative sociali
che esercitano contestualmente le attività di cui ai punti a) e b) dellarticolo
1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina delle cooperative sociali,
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento
indicate nelloggetto sociale devono essere tali da postulare attività
coordinate per lefficace raggiungimento delle finalità attribuite alle
cooperative sociali ex articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n.
381;
b) il collegamento funzionale tra le tipologie di cui ai punti
a) e b) dellarticolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 deve essere
chiaramente indicato nello statuto sociale;
c) lorganizzazione amministrativa delle cooperative sociali
deve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività
esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla
vigente normativa”.