Legge Regionale 9 marzo 1976, n. 10
Modifica della legge regionale 7- 6- 1975, n. 49 - Istituzione del servizio regionale di Pronto Soccorso.(1)
Art. 1[1. Il 2°comma dell
art. 10 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 49 è così
modificato:
La commissione di cui al precedente comma,
nominata dalla Giunta Regionale, e presieduta dall Assessore alla Sicurezza
Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera, ed e composta: da un esperto in
telecomunicazioni, da un medico in servizio presso la regione, da un direttore
sanitario, da sei specialisti ospedalieri dei quali un anestesista rianimatore,
uno di chirurgia d emergenza, uno di medicina generale, uno di cardiologia, un
traumatologo e da un medico di pronto soccorso ].