Legge Regionale 21 marzo 1977, n. 8 Istituzione delle riserve naturali.(1)
Art. 1Riserva
regionale(2) [La Regione Puglia, in
attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, istituisce
riserve per la conservazione dell ambiente naturale, per scopi scientifici, per
la tutela idrogeologica, per consentire migliori condizioni di abitabilita
nell ambito dello sviluppo dell economia e di un corretto assetto dei
territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini, l uso
sociale e pubblico dei beni ambientali.
Favorisce infine l
acquisizione, da parte dei Comuni e loro Consorzi, delle Comunita Montane e
delle Province, di terreni destinati alla formazione di riserve naturali e
concede contributi per le spese di impianto e gestione delle
stesse.]
Art. 2Istituzione delle
riserve(3) [In relazione alle diverse
finalita cui sono destinate, possono essere istituite riserve naturali generali
e particolari e - nell ambito di una medesima riserva - zone a destinazione
diversa.]
Art. 3Classificazione delle riserve
generali(4) [Le riserve naturali generali si
distinguono in:
a) riserve naturali
integrali;
b) riserve naturali
orientate.
Le riserve naturali
integrali proteggono e conservano intatto l ambiente naturale, con
tutto quanto esso contiene, e con particolare riguardo alla flora, fauna, acque,
rocce e cavita del sottosuolo. Tali riserve costituiscono modelli da preservare
da ogni contaminazione ed alterazione.
In esse l accesso all uomo
puo essere consentito, con l assunzione delle dovute garanzie, solo per
particolari ragioni scientifiche oltre che per l espletamento delle esigenze
amministrative.
Le riserve naturali
orientate sono istituite allo scopo di sorvegliare ed orientare
scientificamente l evoluzione della natura. Possono accedervi, previa
autorizzazione, gli studiosi, i ricercatori e tutti coloro che vi abbiano
interesse, nonche il personale addetto alla loro
amministrazione.]
Art. 4Classificazione delle riserve
particolari(5) [Le riserve naturali particolari
si distinguono in:
a) riserve
parziali;
b) riserve
speciali.
Le riserve naturali
parziali tendono alla conservazione e protezione di un insieme di
elementi ben definiti relativi al suolo, alla flora, alla fauna. Le riserve
naturali speciali servono a scopi particolari per conservare
un insieme di realta che abbiano valore estetico o storico o educativo.
Nelle riserve naturali parziali
e speciali l accesso e consentito con particolari cautele. ]
Art. 5Piano generale
regionale(6) [Il Consiglio regionale approva,
entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il piano generale
delle riserve di interesse regionale predisposto dalla Giunta regionale in
collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunita Montane interessate,
sentito il parere della Commissione di cui al successivo art.
13.
Il piano generale sara
finalizzato alla salvaguardia ed al recupero dei beni naturali ed ambientali di
tutto il territorio regionale ed alla formazione graduale di un sistema organico
di riserve e sara concepito come quadro di promozione, riferimento e
coordinamento delle iniziative relative da parte della Regione, delle Province,
dei Comuni singoli ed associati e delle Comunita Montane.
Il Consiglio regionale approva
entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito il parere
della Commissione di cui sopra, un programma di provvedimenti urgenti per la identificazione delle aree
nelle quali risultino necessarie la tutela del patrimonio naturale e
paesaggistico, la fissazione delle conseguenti misure di salvaguardia, il
coordinamento delle misure di salvaguardia da parte dei vari Enti interessati
nell ambito delle rispettive competenze.
Il piano di cui al primo comma
puo essere aggiornato ogni anno con le stesse modalita ivi
indicate.]
Art. 6Costituzione delle
riserve(7) [Le riserve naturali regionali
sono istituite con apposite leggi della Regione sotto l osservanza delle
presenti norme generali. Possono inoltre essere istituite riserve locali - sul
demanio degli Enti pubblici o sul terreno privato- promosse rispettivamente
dagli enti stessi e dalle persone
interessate.
La costituzione di tali
riserve, la classificazione e la definizione del perimetro deve essere
effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il decreto deve anche
determinare la durata della destinazione a riserva, che non puo essere
inferiore ai 30 anni.
Le riserve parziali e speciali
devono conformarsi alle leggi speciali dello Stato e della Regione. ]
Art. 7Vincolistica(8) [Le leggi istitutive delle
riserve ed i decreti di costituzione e classificazione del Presidente della
Regione possono prevedere vincoli speciali in relazione alle peculiari finalita
della riserva stessa o delle zone nelle quali essa risulta suddivisa.
In particolare, nelle riserve
naturali integrali ed in quelle orientate non puo essere ammessa alcuna forma
di utilizzazione del territorio che non sia immediatamente rivolta al
conseguimento delle finalita proprie della riserva stessa.
E altresì vietato nelle stesse
riserve:
- aprire e coltivare cave e
miniere ed asportare minerali, operare sbancamenti, captare, deviare o occultare
sorgive;
- costruire elettrodotti, linee
telegrafiche e telefoniche;
- svolgere attivita
pubblicitaria;
- accendere
fuochi;
- tagliare, asportare o
danneggiare piante e fiori;
- abbandonare
rifiuti;
- introdurre strumenti o
macchine rumorose, apparecchi radio, televisori, giradischi e
simili;
- installare impianti di
illuminazione;
- uscire dalle strade e dai
sentieri battuti, transitare con mezzi motorizzati;
- atterrare con aerei ed
elicotteri salvo che per operazioni di soccorso o per servizi di
polizia;
- introdurre qualsiasi specie
animale e vegetale non caratteristica del territorio;
- disturbare, ferire,
catturare, uccidere animali ed appropriarsi di quelli rinvenuti morti o parti di
essi;
- introdurre armi, esplosivi,
trappole, veleni, narcotici o altro mezzo distruttivo, attrattivo, repulsivo o
di cattura di animali;
- esercitare l agricoltura, la
pesca, la caccia e l uccellagione;
- costruire opere edilizie e
manufatti di qualsiasi genere.
Nelle riserve naturali
particolari, speciali o parziali, le norme di vincolistica sono stabilite dalle
leggi istitutive, tenendo conto delle specifiche finalita delle riserve stesse. ]
Art. 8Indennizzi(9) [Le leggi istitutive delle
riserve naturali regionali stabiliscono l entita o le modalita degli
indennizzi anche sotto forma di affitto - verso i proprietari dei terreni
soggetti a vincolistica, secondo i seguenti criteri di
massima:
a) stima del mancato reddito
per il periodo di assoggettamento al vincolo in base alla utilizzazione
consuetudinale del fondo;
b) equo canone sui fondi
rustici in base alle leggi vigenti;
c) risarcimento dei
danni.
Puo essere concordata tra la
Regione e la parte interessata, Enti pubblici e persone private, altra forma di
indennizzo consistente nella assunzione di iniziative ad aiuti da parte della
Regione per l incentivazione delle attivita agro - silvo pastorali delle zone
limitrofe oltre che assicurare attivita alternative agli operatori economici
che per l istituzione delle riserve sono costretti a cessare la loro attivita.
Puo infine essere prevista l
acquisizione al demanio regionale dei terreni assoggettati o da assoggettare a
riserve, anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti
leggi.]
Art. 9Gestione delle
riserve(10) [La gestione delle riserve
naturali regionale e di norma affidata alle Province, alle Comunita montane,
ai Comuni e loro Consorzi, sotto la direzione ed il controllo della Commissione
regionale per i parchi e le riserve naturali di cui al successivo art.
13.]
Art. 10Vigilanza(11) [La legge istitutiva delle
singole riserve di cui all art. 6 dovra prevedere le modalita di sorveglianza
e di vigilanza sulle riserve stesse. ]
Art. 11Sanzioni(12) [Per le violazioni ai divieti e
vincoli previsti dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole
riserve, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5.000 a L. 200.000,
avendo riguardo alla gravita delle violazioni, ai precedenti ed all eta di
chi le ha commesse.
Delle violazioni e redatto
apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al
trasgressore e - ove cio non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di
riceverla - sara provveduto entro 10 giorni a spedirla a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno.
L originale del verbale e
trasmesso dal verbalizzante al Presidente della Provincia che determina la somma
dovuta e ne da comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Avverso la contravvenzione
elevata e ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine
di 30 giorni dalla precedente notifica. Il Presidente o per delega l Assessore
competente, decide con provvedimento
definitivo e motivato ed ingiunge all
obbligato - con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno - di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta,
maggiorata delle spese.
L ingiunzione costituisce
titolo esecutivo. Contro di essa l interessato, entro il termine prefisso per
il pagamento, puo ricorrere dinanzi al Pretore del luogo in cui e stata accertata la
infrazione.
Le somme riscosse ai sensi del
precedente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione e utilizzate
per il miglioramento delle riserve.
Le sanzioni per violazioni ai
decreti e vincoli di cui al 1° comma sono quelle specificatamente previste dalle
leggi dello Stato in materia. ]
Art. 12Istruzione e
propaganda(13) [La Regione provvede ad
istituire corsi di formazione professionale in materia naturalistica, paesistica
ed ecologica e di tecniche per la conduzione delle riserve naturali.
Promuove inoltre ogni utile
forma di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, specie
nelle scuole d obbligo, di intesa con le autorita scolastiche competenti.]
Art. 13Commissione
regionale(14) [E istituita la Commissione
regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal Presidente o da un
Assessore delegato e composta da:
- un agronomo designato dall
Assessorato all Agricoltura;
- un rappresentante dell
Assessorato al Turismo;
- un ingegnere o architetto
designati dall Assessore all Urbanistica;
- un
botanico;
- un esperto di scienze
forestali dell Amministrazione Forestale dello Stato;
- un
zoologo;
- un
geologo;
- un rappresentante regionale
designato dalle Associazioni naturalistiche riconosciute;
- un rappresentante regionale
designato dalle Associazioni venatorie.
I componenti regionali
designati, non rappresentanti gli Assessorati, sono nominati dalla Giunta
Regionale e sono scelti fra docenti universitari.
La Commissione e nominata con
decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.]
Art. 14Compiti della
Commissione(15) [La Commissione di cui al
precedente articolo:
- individua le risorse da
proteggere;
- formula proposte ed esprime
pareri circa la realizzazione e la gestione di tali aree;
- collabora nel controllo delle
suddette aree in modo che vengano rispettati i fini di
istituzione;
- esercita ogni altro compito
stabilito dalla presente legge e da altre leggi nazionali.
La Commissione, ove si rendesse
necessario, puo servirsi per particolari compiti, di esperti esterni di
notevole preparazione nel settore; nelle discussioni di argomenti riguardanti
singole riserve partecipa il rappresentante dell Ente locale
interessato.]
Art. 15Disposizioni
finanziarie(16) [Al finanziamento della presente
legge si fara fronte con apposito stanziamento che sara iscritto nello stato
di previsione della spesa del bilancio 1977 e dei successivi bilanci.]
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