Legge Regionale 28 gennaio 1980, n. 14 Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3 marzo 1978, n. 15 e 4 settembre 1979 n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell' agricoltura.(1)
Art. 1(2) [Il secondo e terzo periodo del
primo comma dell art. 10 della legge regionale 3- 3- 78 n. 15, gia sostituiti
dall art. 1 della legge regionale 4- 9- 79 n. 63, sono così
sostituiti:
Il contributo medesimo
sara erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro per il primo anno,
39,9 ECU per ettaro il secondo anno e 20,3 ECU per ettaro il terzo anno. Gli
importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5888 ECU
per il primo anno, 3990 ECU per il secondo anno e 2031 ECU per il terzo anno;
tale limite puo essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di
conduzione .]
Art. 2(3) [L art. 14 della legge
regionale 3- 3- 1978 n. 15, gia sostituito dall art. 2 della legge regionale
4- 9- 79 n. 63, e così sostituito:
Agli imprenditori
agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere
una contabilita aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla
Regione Puglia conformemente a quanto prescrive l art. 11 della direttiva 72/
159/ CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani
di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle
aziende diretto coltivatrici, un contributo di 751 ECU, di cui 299 il primo
anno. 209 il secondo anno, 142 il terzo anno, 101 il quarto anno .]
Art. 3(4) [Il secondo comma dell art. 21
della legge regionale 3- 3- 78 n. 15, gia sostituito dal primo comma dell art.
3 della legge regionale 4- 9- 79 n. 63, e così
sostituito:
Nei territori montani
ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni ettaro di superficie agraria
coltivata, la misura della indennita compensativa e da determinarsi secondo
scaglioni sotto determinati:
sino a 8 ettari: 60
ECU
sino a 15 ettari: 50
ECU
sino a 25 ettari: 40
ECU
sino a 35 ettari: 30
ECU
Dal beneficio di cui al
presente comma sono escluse:
- le superfici destinate a
bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di
cereale da tagliare allo stato ceroso;
- le superfici destinate alla
produzione di frumento;
- le superfici destinate a
coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50
are per azienda.
Il terzo comma del medesimo
art. 21, gia sostituito dal secondo comma dell art. 3 della legge regionale 4-
7- 79 n. 63, e così sostituito:
Nei territori montani
e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni UBA (Unita
Bestiame Adulta) allevata durante l anno la misura dell indennita
compensativa e da determinarsi secondo gli scaglioni sotto
determinati:
- sino a 8 UBA: 65,6
ECU
- sino a 15 UBA: 56
ECU
- sino a 25 UBA: 46
ECU
- sino a 35 UBA: 8 ECU
Il primo periodo del quarto
comma del medesimo art. 21, gia sostituito dall ultimo comma dell art. 3
della legge regionale 4- 9- 79 n.63, e così sostituito:
L importo totale
dell indennita concessa per gli allevamenti non puo superare 65,6 ECU per
ettaro di superficie foraggera a disposizione dell azienda .]
Art. 4(5) [L art. 4 della legge regionale
4- 9- 79 n.63 e così
sostituito:
L importo massimo di
cui al primo comma dell art. 18 della legge nazionale 9- 5- 75 n. 153, così
come modificato dal terzo comma dell
Art. 11 della legge nazionale 10- 5- 76 n. 352, e fissato in 52.599 ECU
L art. 5 della medesima legge
regionale n. 63 e così sostituito:
Gli importi minimi e
massimi di cui al primo periodo del secondo comma dell art. 24 della legge
nazionale 9- 5- 75 n. 153 così come sostituito dal primo comma dell art. 1
della legge nazionale 21- 12- 1977 n. 958, sono fissati rispettivamente in
13.158 e 66.699 ECU .
L art. 6 della medesima legge
regionale n. 63 e così sostituito:
Gli ammontari minimi e
massimi di cui al secondo comma dell art. 30 della legge nazionale 9- 5- 75 n.
153, così come modificato dall ultimo
comma dell art. 11 della legge nazionale 10- 5- 76 n. 352, sono fissati
rispettivamente in 3290 e 9867 ECU .
Il primo comma dell art. 7
della medesima legge regionale n. 63 e così sostituito:
L importo massimo di
cui al terzultimo comma dell art. 11 della legge nazionale 10- 5- 76 n. 352 e
fissato in 13.158 ECU per azienda .]
Art. 5(6) [Alla legge regionale 3- 3- 1978
n. 15 e aggiunto il seguente articolo 31:
Il Presidente della
Giunta regionale e autorizzato a variare con proprio decreto l ammontare degli
importi previsti dalla presente legge, in conformita ad analoghi provvedimenti
adottati dalla Comunita Economica Europea.
Tale variazione avverra entro
gg. 30 dalla data di pubblicazione dei suddetti provvedimenti nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita Europee. .]
Art. 6(7) [Tutte le domande
presentate entro il 31 dicembre 1979 tendenti ad ottenere le provvidenze di cui
alla legge regionale 3- 3- 1978 n. 15 e successive modificazioni
beneficeranno degli importi di cui alla
presente legge.]
Art. 7(8)
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