Legge Regionale 21 giugno 1980, n. 77 Integrazione dei compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per l' accertamento dell' invalidita' civile, ai sensi della Legge 30- 3- 1971, n. 118.(1)
Art. 1(2) [In attesa della organica
disciplina della materia, ai sensi dell art. 27, lett. b del DPR 616/ 77,
nonche delle norme di attuazione della Legge 23- 12- 1978, n. 833, la
organizzazione delle Commissioni sanitarie previste dalla Legge 30- 3- 1971, n.
118 e regolata in conformita dei seguenti articoli.]
Art. 2(3) [Le domande per l accertamento
della invalidita civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano esse di prima istanza che di appello alla Commissione regionale,
debbono essere definite entro un anno dalla stessa data.
Le domande che perverranno a
partire dall 1 luglio 1980 debbono essere definite entro 90 giorni dalla data
di ricezione, salvo i casi che potranno richiedere un ulteriore dilazione per
comprovate esigenze istruttorie.]
Art. 3(4) [Le Commissioni sanitarie
provinciali e quella regionale per l accertamento della invalidita civile sono
autorizzate, limitatamente agli anni 1980 e 1981, ad effettuare fino ad otto
sedute in eccedenza alle dodici sedute previste dalla legge 11- 1- 1956, n.
5.]
Art. 4(5) [A tutti i componenti le
Commissioni per l accertamento della invalidita civile spetta, a titolo di
compenso per prestazione professionale medico - specialistica a privati, un
gettone di presenza di L. 5.000 per seduta e di Lire 1.000 per ogni accertamento
diagnostico definito.
In conseguenza, il gettone di
presenza fissato dal DM 13- 10- 1975 in L. 5.000 per sanitari estranei alla
pubblica amministrazione e in L. 3.000 per i sanitari dipendenti da pubbliche
amministrazioni resta immutato per i primi ed e integrato dell importo di L.
2.000 per i secondi, mentre il compenso di L. 1.000 per ogni accertamento
diagnostico definito viene esteso a tutti i medici componenti la
Commissione.
Ai segretari delle Commissioni
compete il gettone di presenza di L. 5.000 per seduta, quale compenso del lavoro
straordinario prestato per gli adempimenti connessi alla specifica mansione e
non diversamente retribuito.]
Art. 5(6) [All onere derivante
dall applicazione della presente legge, consistente nella spesa per l aumento
del numero delle sedute delle Commissioni, di cui all art. 2 della presente
legge regionale, e nella spesa per la integrazione e la estensione del gettone
di presenza e del compenso per ogni accertamento diagnostico definito, di cui al
precedente art. 4, si fara fronte con lo stanziamento di L. 200.000.000 da
imputarsi al cap. 03710 Spesa per l assistenza sanitaria protesica e
specifica dei mutilati ed invalidi. Art. 81. Legge 833/ 1978( FSR) del
Bilancio regionale di previsione per l esercizio 1980.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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