Anno 1981
Numero 19
Data 13/02/1981
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 14 febbraio 1981, n. 15, S.O.
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Legge Regionale 13 febbraio 1981, n. 19

Norme di attuazione dell' art. 5 - 6° comma - della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43.



Art. 1


 Il personale in possesso dei requisiti di cui al VI comma dell art. 5 della LR 12- 5- 1980, n. 43, a domanda, e inquadrato nel ruolo regionale secondo le norme di cui agli articoli che seguono, a condizione che:

 

a) abbia superato gli accertamenti di idoneita di cui agli articoli seguenti;

 

b) sia in possesso dei requisiti di legge per l accesso al pubblico impiego.




Art. 2


 La domanda di inquadramento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, dovra essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.




Art. 3


[ L’inquadramento giuridico ed economico avverrà, nel quinto livello di cui alla L.R. 13.3.1980, n. 16, a far tempo dal 1 giugno 1980 ] (1) 

Fino allespletamento delle operazioni di inquadramento il personale di che trattasi continua ad essere utilizzato dalla Regione con lo stesso trattamento economico provvisorio in godimento.

Allo scopo di non creare soluzione di continuità nellespletamento dei compiti istituzionali, la Giunta regionale, nelle more dellentrata in vigore della presente legge, è autorizzata alladozione degli atti relativi al mantenimento in servizio degli operatori dall1.1.1981.



(1) Comma abrogato dalla l.r. 35/90, art. 1


Art. 4


Gli accertamenti di idoneita consisteranno in un esame orale concernente le seguenti materie:

 

- nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

 

- nozioni di diritto regionale;

 

- nozioni di sociologia, psicologia e pedagogia sociale;

 

- tecniche e problematiche dell educazione permanente e della istruzione ricorrente;

 

- tecniche di animazione con particolare riguardo agli aspetti psico - sociali e pedagogici.




Art. 5


Lidoneità sarà accertata da una Commissione così composta:

-        Presidente della Giunta o suo delegato-Presidente;

-        n. 3 esperti estranei allAmministrazione regionale nominati dalla Giunta regionale-componenti; (2) 

-          n. 3 rappresentanti sindacali designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale-componenti; 

-        funzionario del settore Personale del VII livello di cui alla L.R. 25 marzo 1974, n. 18-componente;

-        funzionario dellAssessorato alla Pubblica Istruzione-componente;

-        funzionario dellAssessorato alla Cultura-componente;

-        funzionario del Settore Personale-Segretario.

I componenti ed il segretario sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le prove di idoneità saranno avviate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.



(2) Il numero dei componenti di cui alla seconda e terza alinea sono stati così modificati dall'articolo unico della l.r. 56/81


Art. 6


 Per effetto della presente legge, la dotazione organica del ruolo unico regionale, fissata nella Tabella D dell art. 51 della LR 13- 3- 80, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, viene aumentata di 733 unita del V livello in conformita di quanto previsto dall art. 5 della LR 12- 5- 80, n. 43. 




Art. 7


Per la copertura dei posti disponibili fino alla concorrenza di n. 733 unita, la Giunta regionale provvede mediante pubblico concorso per titoli ed esami da bandire entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.




Art. 8


Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, oltre ai benefici di cui al precedente art. 3, verra riconosciuta un anzianita, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio alle dipendenze della Regione. 




Art. 9


L onere presunto di L. 3.600.000.000 riveniente dall applicazione della presente legge fara capo al Cap. 00302 del bilancio di previsione 1981 e successivi.





Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.