Legge Regionale 27 maggio 1982, n. 23 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.(1)
Art. 1(2) [La legge regionale 26- 5-
1980, n. 51 e modificata secondo il disposto degli articoli che
seguono.]
Art. 2(3) [All art. 4, dopo il primo
comma, e aggiunto il seguente: Nei casi di cui alle precedenti lettere
a) e b) se l ambito territoriale dell USL coincide in parte con il territorio di una Comunita
Montana, all Assemblea partecipa, con
voto consultivo, un consigliere della
Comunita Montana eletto dalla Assemblea della stessa. Hanno altresì diritto
alla partecipazione con voto consultivo i Sindaci dei Comuni associati.]
Art. 3(4) [L art. 6 e così
sostituito:
I Consigli comunali, al fine di
garantire la presenza delle minoranze, eleggono i propri rappresentanti secondo
i criteri seguenti:
- nel caso di elezione di tre
rappresentanti, uno di essi deve essere riservato alla minoranza;
- nel caso di elezione di piu
di tre rappresentanti, gli stessi sono eletti in proporzione al numero dei seggi
riportati da ciascuna lista nelle ultime
elezioni comunali. L assegnazione viene
effettuata soddisfacendo in via preliminare i quozienti interi. La rappresentanza eventualmente
residua viene conferita alla lista o alle liste che vantano frazioni di
quozienti piu elevate; nel caso che due o piu liste abbiano uguali frazioni di
quozienti, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che
non abbiano ottenuto nessun rappresentante;
- nel caso che due o piu liste
abbiano uguali frazioni di quozienti, e tutte sono rappresentate, la
rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che hanno conseguito il piu alto numero di resti
elettorali.
Il Consiglio comunale elegge,
nel rispetto dei criteri di cui al precedente primo comma, i propri
rappresentanti su designazione dei singoli gruppi politici, espressione delle
liste presentate nelle elezioni comunali, la cui costituzione sia avvenuta
mediante verbale acquisito agli atti del Consiglio comunale. Ove questi non
siano costituiti, la designazione va effettuata dal rappresentante di ciascuna
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elettorali.
La perdita della qualita di
Consigliere comunale comporta la cessazione da ogni incarico nell ambito dell
USL connesso a tale qualita.
E consentita la permanenza
nella carica fino alla sostituzione ove non sia vietata da altre disposizioni di
legge.
In caso di cessazione dalla
funzione di un componente la Assemblea, il Presidente dell Assemblea e tenuto
a darne comunicazione entro cinque giorni al Presidente della Regione ed al
Comune che lo ha eletto. Quest ultimo e tenuto a provvedere alla elezione del
nuovo rappresentante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Le deliberazioni di elezione
dei componenti l Assemblea vengono trasmesse al Presidente della Regione e all
Organo di controllo.
Decorso infruttuosamente il
termine di cui al precedente quarto comma, l Organo di controllo, entro i 15
giorni successivi, esercita il potere sostitutivo previsto dall art. 59, comma quarto, della
legge 10- 2- 1953, n. 62.
Nel caso in cui il Comune sia
retto da un Commissario straordinario, i rappresentanti del Comune sono nominati
dal Commissario con gli stessi criteri di proporzionalita di cui al precedente
primo comma, rispetto al numero dei seggi riportati dalle liste nelle precedenti
elezioni comunali. La nomina dovra ricadere sui consiglieri comunali che
risultano maggiormente suffragati nelle precedenti elezioni comunali, fatti
salvi i casi di incompatibilita.
Lo stesso criterio sara
seguito nel caso che la designazione dei rappresentanti venga effettuata dal
Commissario ad acta .
I rappresentanti nominati dal
Commissario durano in carica fino alla loro sostituzione che dovra essere
effettuata dal Consiglio comunale nuovo eletto, subito dopo il suo
insediamento.
In caso di ritardo o rifiuto a
provvedere, si applica la disposizione di cui al precedente comma
sesto.
La costituzione dell Assemblea
viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, non appena
ricevuti i verbali di elezione da parte dei Consigli comunali. Con il medesimo
decreto e convocata la prima riunione.
La sostituzione dei componenti
l Assemblea e operante con la adozione di deliberazione da parte del Consiglio
comunale esecutiva ai sensi di legge. Il provvedimento verra trasmesso per comunicazione, al Presidente della Giunta
regionale.]
Art. 4(5) [L art. 7 e così
sostituito:
La durata dell
Assemblea e fissata in cinque anni.
L Assemblea si ricostituisce
in coincidenza del rinnovo simultaneo dei Consigli comunali di tutti i Comuni
ovvero dei Comuni che esprimano piu della meta dei componenti l Assemblea
medesima.
In caso di rinnovo del
Consiglio comunale in uno o piu Comuni non costituenti la maggioranza dell
Assemblea, si procedera da parte dello stesso Consiglio comunale alla elezione
della propria rappresentanza.
In attesa del rinnovo restano
in carica i componenti precedentemente
nominati. ]
Art. 5(6) [Il primo comma dell art. 8 e
così sostituito:
L Assemblea
generale:
a) elegge l Ufficio di
Presidenza;
b) determina, nell ambito
della programmazione regionale le scelte dell Unita Sanitaria
Locale;
c) elegge il Comitato di
gestione;
d) approva i Bilanci di
previsione, i conti consuntivi, i piani annuali e pluriennali ed i programmi che
impegnino piu esercizi, la pianta organica del personale, i Regolamenti e le
convenzioni, ad eccezione di quelle inerenti al personale sanitario in
applicazione di contratti nazionali o regionali;
e) articola i distretti di
base;
f) discute ogni trimestre una
relazione del Comitato di gestione sull andamento dei servizi e della gestione .
Il terzo comma dell art. 8 e
così sostituito:
<< Si riunisce
ordinariamente almeno quattro volte all anno e straordinariamente su richiesta
di almeno un quinto dei suoi componenti o del Comitato di gestione .]
Art. 6(7) [Il secondo comma dell art. 9
e così modificato:
L avviso di
convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti dell Assemblea
entro i termini indicati nell articolo precedente .]
Art. 7(8) PRESIDENZA DELL ASSEMBLEA
GENERALE [L art. 10 e così
sostituito:
E costituito un
Ufficio di Presidenza dell Assemblea generale, composto dal Presidente, dal
Vice Presidente e dal Consigliere Segretario.
Nel caso di cui alla lettera a)
dell art. 4 della presente legge, il Presidente dell Assemblea generale e il
Sindaco.
Nel caso in cui alla lettera c)
del citato articolo 4 il Presidente dell Assemblea generale e il Presidente
della Comunita Montana.
Nell ipotesi di cui alla
lettera b) dello stesso articolo, il Presidente viene eletto, con la presenza di
almeno i due terzi, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima
convocazione;
con la presenza di almeno la
meta piu uno dei componenti e a maggioranza relativa dei voti, in seconda
convocazione; nel caso di parita di voti tra due candidati, risulta eletto il
piu anziano di eta.
Gli stessi criteri valgono per
l elezione del Vice Presidente e del Consigliere Segretario.
Per la prima seduta e sino alla
nomina dell Ufficio di Presidenza, l Assemblea e presieduta dal componente
piu anziano di eta. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal componente
piu giovane di eta.
Il Presidente convoca e
presiede l Assemblea generale ed esercita le attribuzioni a lui demandate.
L Ufficio di Presidenza si
avvale, per lo svolgimento delle attribuzioni dell Assemblea generale, dell
Ufficio di Segreteria del Comitato di gestione .]
Art. 8(9) [Il primo comma dell art. 11 e
così modificato:
L organizzazione e il
funzionamento dell Assemblea generale sono disciplinate dal Regolamento
adottato dalla medesima Assemblea con l approvazione dei 2/ 3 dei suoi
componenti. ]
Art. 9(10) [L art. 12 e così
sostituito:
La carica di
Presidente dell Assemblea generale e incompatibile con quella di componente
del Comitato di gestione.
Sono altresì incompatibili con
l ufficio di Presidente o di componente del Comitato di gestione le cariche di:
- Sindaco o Assessore
comunale;
- Presidente o Assessore
provinciale;
- Presidente o componente di
Giunta di Comunita Montana;
- Presidente o componente dell
Organo deliberante di Enti, amministrazioni o Aziende cui partecipi uno o piu
Comuni dell ambito territoriale o l Amministrazione della Provincia nel cui
territorio ricada l ambito dell USL.
Sono fatte salve, altresì, le
incompatibilita previste dalla legge 23- 4- 1981, n. 154.
I componenti di un Comitato di
gestione non possono far parte di altri Comitati di gestione .]
Art. 10COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI
GESTIONE(11) [L art. 13 e così
sostituito:
Il Comitato di gestione e
costituito di undici componenti. Nelle UUSSLL che gestiscono servizi o presidi
multizonali esso si compone di quindici componenti. Alle liste che costituiscono
la maggioranza sono attribuiti otto componenti, alle minoranze tre componenti.
Nelle UUSSLL il cui Comitato di
gestione e costituito di quindici componenti, dieci sono attribuiti alla
maggioranza e cinque alle minoranze. Le rappresentanze assegnate alle minoranze
sono commisurate in rapporto al numero dei propri componenti di ciascuna lista
nell Assemblea generale.
Ove la minoranza o le minoranze
abbiano rappresentanze inferiori ad un terzo rispetto ai membri dell Assemblea
generale, saranno rappresentate nel Comitato di gestione secondo il loro
rapporto proporzionale rispetto all Assemblea.
Nel caso di cui al comma
precedente, alle minoranze va garantita una rappresentanza non inferiore a due
componenti nel Comitato di gestione composti da undici ed a tre componenti nei
Comitati di gestione composti da quindici membri.
Il Comitato viene eletto dall
Assemblea generale con la presenza di almeno la meta piu uno dei suoi
componenti, a maggioranza semplice, e con voto limitato ad
uno.
La votazione, per la nomina del
Comitato di gestione e limitata ai candidati inclusi nella lista di maggioranza
o nell unica o piu liste di minoranza.
I componenti di Comitati di
gestione possono essere eletti al di fuori dell Assemblea in numero non
superiore a cinque se il Comitato conta undici membri, non superiore a sette se
e costituito da quindici componenti.
Le attribuzioni del Comitato di
gestione, nel caso previsto dalla lettera c) dell art. 4 della presente legge,
sono svolte dalla Giunta Esecutiva della Comunita
Montana.
Il Comitato di gestione nomina
il proprio Segretario individuandolo tra il personale inquadrato o, in attesa
della formazione del ruolo nominativo regionale, inquadrabile nella tabella 2 A del ruolo amministrativo di cui all art. 1 del DPR 20- 12-
1979, n. 761 e in servizio presso l USL con i criteri di cui all art. 8
dello stesso DPR n.
761.
I componenti dell Ufficio di
direzione di cui al successivo art. 42 non possono ricoprire l incarico di
Segretario del Comitato di gestione.
I componenti del Comitato di
gestione hanno diritto di ottenere copie di tutti gli atti necessari all
espletamento del proprio mandato, salvo i limiti di
legge. ]
Art. 11(12) [L art. 21 e così
sostituito
Il Comitato di gestione
elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti; con
le stesse modalita viene eletto un Vice Presidente.
Fino alla elezione del
Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente piu anziano di
eta.
Il Presidente assicura l
esecuzione degli atti del Comitato di gestione, ne convoca e presiede le
riunioni, ha la legale rappresentanza dell USL ed esercita tutte le
attribuzioni a lui demandate nel rispetto del principio della collegialita da
leggi o Regolamenti.
In caso di assenza o di
impedimento, il Presidente e sostituito dal Vice Presidente.
Il Comitato di gestione delega
ai propri componenti l assolvimento di particolari funzioni dell USL inerenti
ad attivita esecutive, istruttorie o a rilevanza interna, fatti salvi i casi
espressamente previsti dalla legge. ]
Art. 12(13) [Il primo comma dell art. 22 e
così sostituito:
Il Presidente del
Comitato di gestione assume, in caso di estrema urgenza, provvedimenti di
competenza del Comitato di gestione, strettamente necessari a garantire il
funzionamento dei servizi dell USL .
Il secondo comma dell art. 22
e così sostituito:
Tali provvedimenti
devono essere sottoposti a ratifica del Comitato nella prima seduta successiva,
da tenersi entro dieci giorni dall adozione dei provvedimenti .]
Art. 13(14) [L art. 23 e così
sostituito:
Ai componenti l
Assemblea generale compete unicamente per ogni giornata di effettiva
partecipazione alle sedute assembleari o di commissioni consiliari regolarmente
previste nei regolamenti delle UUSSLL ed in un numero massimo di dodici riunioni
all anno, una indennita di presenza pari a quella stabilita delle vigenti
norme per i consiglieri comunali di popolazione corrispondente a quelle dell
USL.
Al Presidente dell Assemblea
generale compete una indennita di funzione pari al 50% rispetto a quella stabilita per i componenti il Comitato
di gestione.
Al Vice Presidente e al
Consigliere Segretario compete una indennita pari al 50% di quella stabilita
per il Presidente.
Tali indennita non sono
cumulabili con quella del Sindaco o Assessore comunale.
Al Presidente ed ai componenti
l Assemblea generale si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all art. 7
della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive
modificazioni. ]
Art. 14(15) PARTECIPAZIONE DEGLI
UTENTI [L art. 31 e così
sostituito:
Al fine di assicurare
la partecipazione di cui all art. 13, comma terzo, della legge 23- 12- 1978, n.
833, l Assemblea generale con apposito Regolamento, stabilira norme per la
consultazione delle formazioni sociali, delle associazioni di volontariato
esistenti sul territorio, degli utenti e dei rappresentanti degli originari
interessi individuati dall art. 13 della legge 23- 12- 1978, n. 833, in ordine
alla programmazione e alla gestione dei servizi.
Con lo stesso Regolamento
dovranno essere ugualmente disciplinate le attivita di consultazione da parte
del Comitato di gestione.
A livello di distretto o anche
di presidio o servizio in merito a specifici fondamentali aspetti dell
attuazione dei servizi, saranno consultati gli utenti
interessati.
In attesa della
regolamentazione, l Assemblea determinera con proprio atto deliberativo le
forme e modalita di partecipazione atte ad assicurare l adempimento di quanto
previsto dai commi precedenti. ]
Art. 15(16) [L art. 37 e così
sostituito:
SCIOGLIMENTO E REVOCA
DEL COMITATO DI GESTIONE
Qualora il Comitato di Gestione
violi ripetutamente norme di legge o assuma provvedimenti in contrasto con le
prescrizioni del Piano Sanitario Regionale, il Presidente della Regione invita
il Presidente del Comitato di gestione ad attenersi al rispetto delle norme.
Ove il Comitato persista nel
precedente atteggiamento, la Giunta regionale invita il Presidente dell
Assemblea generale ad adottare gli atti per lo scioglimento del Comitato e a
provvedere alla sua contestuale ricostituzione.
Nel caso che l Assemblea
Generale non vi provveda entro venti giorni, si provvedera ai sensi di legge.
Il Comitato di gestione nel
caso in cui non si attenga agli indirizzi programmatici deliberati dall
Assemblea generale puo essere revocato, su proposta sottoscritta da almeno 2/ 5
dei suoi componenti, con deliberazione motivata adottata dall Assemblea
generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
La validita della revoca e
subordinata alla contestuale elezione del nuovo Comitato. ]
Art. 16(17) [L art. 38 e così
sostituito:
Al fine di assicurare
il raggiungimento degli obiettivi del Servizio sanitario regionale, la Giunta
regionale verifica correntemente la corrispondenza dell azione della USL agli
indirizzi e criteri della programmazione sanitaria tramite l Assessore alla
Sanita che riferisce alla Giunta e si avvale, oltre che degli uffici dell
Assessorato, anche di Uffici costituiti in ciascun capoluogo di
provincia.
A questi ultimi Uffici - con
delibera del Consiglio su proposta della Giunta – saranno attribuiti compiti
informativi, istruttori rispetto agli interventi della Regione nei riguardi
delle UUSSLL, e di collaborazione a sostegno dell opera, degli Organi e Servizi
delle stesse.
Gli Uffici provinciali di cui
sopra costituiscono articolazione periferica dell Assessorato alla Sanita e
sono coordinati secondo la materia dagli Uffici centrali dello
stesso.
Per il riscontro di cui al
primo comma l Assemblea della USL ogni anno inviera all Assessorato alla
Sanita una relazione redatta secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio
regionale.
Entro il 31 marzo di ogni anno
l Assessore regionale alla Sanita relazionera al Consiglio regionale sull
andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale nonche sullo
stato di attuazione della programmazione sanitaria. ]
Art. 17(18) [L art. 40 e così
sostituito:
In ogni Unita
Sanitaria Locale sono istituiti di norma i seguenti servizi:
1) SERVIZI
SANITARI:
a) Igiene pubblica, prevenzione
sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del
lavoro;
b) assistenza sanitaria di
base, nonche organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei relativi presidi;
c) organizzazione e gestione
tecnico sanitaria dei presidi ospedalieri ed ambulatoriali polispecialistici;
d) igiene e assistenza
veterinaria;
e) servizio
farmaceutico
2) SERVIZI
AMMINISTRATIVI:
a) affari
generali;
b) amministrazione del
personale – organizzazione e metodi;
c) amministrazione economico -
finanziaria;
d) amministrazione del provveditorato, dell economato e gestione
tecnica;
e) gestione delle
convenzioni.
In aggiunta ai predetti
potranno essere riconosciuti laddove gia esistenti, o autorizzati se resi
necessari in relazione alle caratteristiche peculiari, delle singole UUSSLL,
servizi autonomi di igiene e sicurezza del lavoro, di gestione tecnica o altro
servizio. Nelle UUSSLL gia dotate di Ufficio legale, puo essere istituito un
Settore legale autonomo, che risponde direttamente al Comitato di gestione, cui
sono demandati il patrocinio e la consulenza legale della stessa USL.
In riferimento al comma
precedente, competente a decidere e la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, su proposta dell Assemblea dell
USL.
Ferma restando l applicazione
del primo comma dell art. 66 del DPR 20- 12- 1979, n. 761, a ciascun Servizio
e preposto un dirigente, in possesso di titolo di studio specifico, che
risponde dell andamento del proprio Servizio, nel rispetto delle attribuzioni
di coordinamento dei Coordinatori, direttamente al Comitato di
gestione.
Ove i Servizi di igiene e
sicurezza del lavoro siano organizzati in forma autonoma, agli stessi potranno
essere preposti funzionari del ruolo professionale o amministrativo, oltre che
sanitario, sempre che in possesso dei prescritti requisiti.
Nei presidi ospedalieri
classificati multizonali, per quanto concerne la funzionalita interna, la
responsabilita sanitaria e affidata a un dirigente sanitario, la
responsabilita amministrativa a un dirigente amministrativo.
Anche i dirigenti sanitario e
amministrativo di cui al comma precedente sono nominati, ai sensi dell art. 66
del DPR 761 del 20- 12- 1979, e scelti tra i dirigenti appartenenti alle
posizioni funzionali di cui alla tabella A, quadro 1° dell allegato n. 2 del
succitato DPR 761.
Essi fanno parte dell Ufficio
di direzione e del Consiglio tecnico degli operatori e sono parificati per
requisiti, funzioni e trattamento ai capi servizio.
I Coordinatori amministrativo e
sanitario partecipano alle sedute del Comitato di gestione senza diritto al
voto.
I dirigenti dei servizi possono
essere chiamati ad intervenire alle sedute del Comitato di gestione per
esprimere il proprio parere in ordine alla trattazione di argomenti rientranti
nelle competenze dei rispettivi servizi. ]
Art. 18(19) [All art. 41 e aggiunto il
seguente comma:
In attesa dell
approvazione del Piano sanitario regionale, competente a decidere sul
raggruppamento dei Servizi di cui al comma precedente, e la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, anche su proposta dell Assemblea
dell USL. ]
Art. 19(20) [ I Comitati di gestione devono
essere integrati nel rispetto dei criteri indicati nel precedente articolo 10
entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge.
Entro lo stesso termine dovra
essere nominato l Ufficio di Presidenza della Assemblea generale.
I Consigli comunali entro lo
stesso termine stabilito al primo comma, sono tenuti a rivedere le
rappresentanze gia espresse, in modo che esse risultino conformi alle norme di
cui all articolo 3. ]
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