Legge Regionale 13 gennaio 1972, n. 1 Istituzione dei tributi propri della Regione.
TITOLO I TRIBUTI PROPRI
CAPO 1Norme Generali
Art. 1(Istituzione) La Regione Puglia istituisce i seguenti tributi
propri:
a) imposta sulle concessioni statali dei beni del
demanio e del patrimonio indisponibile;
b) tassa sulle concessioni regionali; c) tassa di circolazione; d) tassa per l occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
Art. 2(Decorrenza) I tributi di cui alle lettere a) c) e d) del
precedente articolo sono dovuti dal 1° gennaio 1972.
La tassa sulle concessioni regionali e dovuta, per
singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello
Stato che operano il passaggio alla Regione delle funzioni relative a ciascuna
materia indicata nell articolo 117 della Costituzione.
CAPO 2Imposta sulle concessioni statali dei beni del
demanio e del patrimonio indisponibile.
Art. 3(Oggetto, ammontare dell imposta, soggetto passivo) L imposta sulle concessioni statali si applica alle
concessioni per l occupazione e l uso dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia.
Sono escluse le concessioni per le grandi
derivazioni di acque pubbliche.
L imposta grava il canone di concessione statale
con l aliquota del 5%. L imposta e dovuta dal concessionario.
Art. 4(Graduazione dell imposta) Con successiva legge la Regione Puglia determinera
la misura dell imposta, graduata in base alle qualita, ubicazione,
utilizzazione, destinazione e redditivita del bene.
Art. 5(Accertamento, liquidazione e riscossione dell
imposta) L imposta e
dovuta contestualmente con le medesime modalita del canone di concessione ed e riscossa, per
conto della Regione, dagli uffici territorialmente
competenti alla riscossione del canone stesso.
Art. 6(Versamenti) Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono
secondo modalita stabilite d intesa con la Regione ai versamenti degli
importi al Tesoriere regionale ed a
trasmettere al Presidente della Giunta regionale un elenco dei versamenti eseguiti
contenente le seguenti indicazioni:
a) nome del contribuente;
b) destinazione e natura della concessione;
c) ammontare del canone di concessione;
d) data e importo del pagamento dell imposta;
e) data, numero e importo del versamento dell
imposta stessa.
Art. 7(Esazione coattiva - prescrizione) Per l esazione coattiva dell imposta generale
sulle concessioni statali si applicano
le disposizioni del T.U. per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Col decorso di 5 anni si prescrive tanto l azione
dell Amministrazione per riscuotere la imposta dovuta, quanto del contribuente
per la restituzione dell indebito.
Con decorso di 3 anni dall eseguito pagamento della
imposta si prescrive l azione dell Amministrazione per supplementi a causa di
liquidazioni inesatte.
CAPO 3Tassa sulle concessioni regionali
Art. 8(Oggetto e ammontare della tassa) Le tasse sulle concessioni regionali si applicano
agli atti e provvedimenti adottati dalla
Regione Puglia nell esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli,
gia di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni
governative ai sensi del T.U. 1° marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.
L ammontare della tassa regionale e determinato in
misura pari al 100% della corrispondente tassa erariale.
L atto amministrativo adottato da un altra Regione, per il quale sia stata
pagata la relativa tassa di concessione regionale, non e soggetto alla tassa
di cui al comma precedente, anche se esso spieghi i suoi effetti nel territorio
della Regione Puglia.
Art. 9(Accertamento, liquidazione e riscossione) All accertamento, liquidazione e riscossione delle
tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Puglia,
gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle
concessioni governative.
A tale scopo ogni atto e provvedimento regionale
soggetto a tassa viene trasmesso in copia all ufficio territorialmente
competente entro cinque giorni dalla sua emanazione.
Art. 10(Efficacia dell atto) Gli atti e provvedimenti regionali non hanno effetto
se non e eseguito il pagamento della
tassa dovuta. Tuttavia, quando essi hanno durata temporanea ed il pagamento del
tributo ha luogo con ritardo, la loro efficacia e limitata al residuo tempo
che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata
inerente agli stessi.
Art. 11(Versamenti) Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono
secondo modalita stabilite d intesa
con la Regione ai versamenti degli importi al Tesoriere Regionale ed a
trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti
eseguiti contenente le seguenti indicazioni:
a) nome del contribuente; b) causale, data ed importo del pagamento; c) data, numero ed importo del relativo versamento.
CAPO 4Tassa di circolazione
Art. 12(Oggetto della tassa) La tassa regionale di circolazione si applica ai
veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa
erariale di circolazione ai sensi del testo unico approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, ed
immatricolati nella circoscrizione della
Regione Puglia, nonche a quelli per i quali non occorre il documento di
circolazione ma comunque soggetti alla tassa di circolazione e che appartengono
a persone, fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede nel territorio della regione stessa.
Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli
autoscafi in temporanea importazione i
quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che li regolano.
Art. 13(Soggetto passivo) La tassa di circolazione e dovuta dal proprietario
del veicolo o dell autoscafo. Nel caso di vendita con riserva di proprieta la
tassa e dovuta all acquirente.
Art. 14(Rinnovazione dell immatricolazione e cambiamento
di residenza) Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti
nell ambito di altre regioni, la innovazione dell immatricolazione in una
Provincia compresa nel territorio della Regione Puglia non da luogo all
applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione
sia stata gia riscossa dalla regione di provenienza.
Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed
autoscafi non soggetti all obbligo del documento di circolazione appartenenti
a persone fisiche o giuridiche, che gia residenti o aventi sede nell ambito
di altre regioni, trasferiscano la propria residenza o sede in un comune
situato nel territorio della Regione Puglia.
Art. 15(Ammontare della tassa) Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, l
ammontare della tassa regionale e commisurato al 25% della corrispondente
tassa erariale.
A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso e determinato
nella misura del 100% della corrispondente tassa erariale che ai sensi del
penultimo comma dell articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
contestualmente ridotta del 50%.
Art. 16(Graduazione della tassa) La Regione Puglia potra stabilire con successiva
legge aumenti o riduzioni della tassa di circolazione in misura non eccedente
il 5% della stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli
autoscafi, alle loro caratteristiche con particolare riguardo a quelle di lusso
ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione.
Art. 17(Accertamento, liquidazione e riscossione) La tassa regionale di circolazione e applicata
contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalita stabilite per
la riscossione della corrispondente tassa erariale ed e riscossa per conto
della Regione dagli Uffici che provvedono alla riscossione della tassa statale.
Art. 18(Versamenti) Gli Uffici che effettuano la riscossione provvedono
secondo modalita stabilite d intesa con la Regione ai versamenti degli importi
al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un
elenco dei versamenti eseguiti.
CAPO 5Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 19(Oggetto della tassa) La tassa per l occupazione di spazi ed aree
pubbliche si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti
alla Regione Puglia, secondo le previsioni dell articolo 192 del T.U. 14
settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.
Art. 20 (Soggetto passivo) La tassa regionale per l occupazione di spazi ed
aree pubbliche e dovuta dal titolare della concessione di occupazione.
In caso di occupazione
abusiva, la tassa e dovuta dall occupante per tutta la durata
dell’occupazione stessa, salvo l applicazione delle sanzioni previste nella
presente legge
Art. 21(Occupazioni permanenti e temporanee) Le occupazioni sono permanenti e temporanee.
Le occupazioni di durata non inferiore all anno,
comportino o meno l esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti; tutte
le altre sono temporanee.
Art. 22(Tariffa) Per le occupazioni permanenti la tassa e annua; e
commisurata all effettiva superficie coperta e si applica in misura pari alla
tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione, per l analogo tributo
provinciale.
Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a
giorni nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della
Regione, per l analogo tributo provinciale.
Art. 23(Graduazione della tassa) Con successivo provvedimento legislativo la tassa
per l occupazione di spazi ed aree pubbliche potra essere graduata, entro i
limiti stabiliti nei precedenti articoli, a seconda dell importanza della
localita.
A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree
pubbliche appartenenti alla Regione Puglia saranno classificate in categorie,
in rapporto alla loro maggiore o minore importanza.
Art. 24(Decorrenza della tassa - Sgravi) Per le occupazioni permanenti concesse nel corso del
primo semestre dell anno solare, la tassa decorre dal primo giorno dell anno
ed e dovuta per intero; per quelle concesse nel secondo semestre, dal primo
giorno del semestre medesimo ed e dovuta per meta.
In caso di cessazione totale o parziale
delloccupazione prima della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo
sgravio dell intera tassa o alla corrispondente riduzione di essa a decorrere
dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di presentazione
della denuncia di cessazione totale o parziale.
Art. 25(Accertamento, liquidazione e riscossione) All accertamento, liquidazione e riscossione della
tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le
dette operazioni per l analogo tributo provinciale.
A tale scopo ogni atto di concessione regionale
viene trasmesso in copia all ufficio provinciale territorialmente competente.
Per le occupazioni permanenti la tassa e riscossa
mediante ruoli compilati e trasmessi dalle Province all esattore; per quelle
temporanee essa e riscossa direttamente dai tesorieri provinciali.
Il mancato o ritardato pagamento della tassa produce
sulla efficacia della concessione gli effetti di cui all art. 10.
Art. 26(Versamenti)
Per le occupazioni permanenti l importo della tassa
deve essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori
provinciali, nei termini e con le medesime forme e modalita stabilite per il
versamento dell analogo tributo provinciale.
Per le occupazioni temporanee il versamento della
tassa deve essere effettuato dai tesorieri provinciali secondo le modalita di
cui all articolo 6.
Tanto i ricevitori che i tesorieri provinciali
devono altresì trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta Regionale un
elenco dei versamenti eseguiti secondo
le modalita di cui all articolo 11.
TITOLO II
Art. 27(Azione giudiziaria) Avverso l accertamento e la riscossione nonche per
il rimborso dei tributi previsti nella presente legge, il contribuente puo
proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.
Qualora sia stato presentato ricorso in via
amministrativa ai sensi del successivo articolo, l azione giudiziaria non puo
essere proposta trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della
decisione amministrativa.
Art. 28(Ricorsi amministrativi) Ferma restando l azione giudiziaria di cui al
precedente articolo, avverso la notifica dell imposta regionale sulle
concessioni statali, prevista dall articolo cinque, puo essere proposto
ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale.
Lo stesso ricorso e pure proponibile avverso l
applicazione degli altri tributi regionali, in luogo dei ricorsi previsti dalle
leggi dello Stato relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali.
Il ricorso di cui ai precedenti commi puo essere
sperimentato solo da chi vi abbia interesse e deve essere presentato al
Presidente della Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla data della
notificazione o comunicazione, o da quando l interessato abbia avuto comunque
piena cognizione dell atto.
Qualora non venga recapitato a mano, il ricorso deve
essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In
tal caso, agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di
spedizione risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul
ricorso. Ove manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente e
tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.
Art. 29(Istruzione dei ricorsi amministrativi) I ricorsi presentati al Presidente della Giunta
Regionale sono comunicati entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato l
atto impugnato, i quali li restituiscono con tutti gli altri atti relativi e
con le proprie deduzioni, secondo modalita stabilite d intesa con la Regione.
Nel termine di cinque giorni dal loro arrivo, tali
deduzioni sono notificate al ricorrente, il quale puo entro i successivi dieci
giorni, presentare le proprie controdeduzioni.
Si applica per tali controdeduzioni la disposizione
di cui all ultimo comma del precedente articolo.
Art. 30(Decisioni amministrative) Il Presidente della Giunta Regionale deve emettere
decisioni motivate non oltre 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui all
ultimo comma del precedente articolo. Decorso detto termine senza che la
decisione sia stata emessa, il ricorso si intende accolto.
Le decisioni devono essere notificate integralmente
al contribuente interessato, per messo comunale o provinciale.
Contro di esse puo essere proposto nuovo ricorso al
Presidente della Giunta Regionale, entro il termine di 90 giorni, quando le
decisioni siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato
rinvenuto un documento decisivo.
Detto termine decorre dalla notificazione della
decisioni impugnata, nel caso di un ricorso per errore di fatto o di calcolo, e
dalla data di recupero del documento, nell altro caso.
Le decisioni di cui sopra sono inviate per l
esecuzione all Ufficio che ha emanato l atto impugnato.
Art. 31(Impugnazione delle decisioni amministrative) Le decisioni del Presidente della Giunta Regionale,
contro le quali non sia stato proposto ricorso per revocazione ai sensi del
precedente articolo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all autorita
giudiziaria entro il termine di cui al secondo comma dell articolo 27.
TITOLO III VIOLAZIONI
CAPO 1Sanzioni pecuniarie
Art. 32(Sanzioni relative all imposta sulle concessioni
statali) Per il mancato pagamento dell imposta regionale
sulle concessioni statali si applica la pena pecuniaria da un minimo di due ad
un massimo di sei volte l imposta dovuta, e in ogni caso non inferiore a L.
250.
In caso di mancato pagamento dell imposta nei
termini stabiliti, si applica in luogo della pena di cui sopra, una sopratassa
del 10% della imposta dovuta, purche questa sia corrisposta non oltre trenta
giorni dalla scadenza.
Art. 33(Sanzioni relative alle tasse sulle concessioni
regionali) Per le violazioni delle norme relative alle tasse
sulle concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o
la sopratassa previste dall art. 10, primo ed ultimo comma, del testo unico in
materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n.121, e successive modificazioni.
Art. 34(Sanzioni relative alla tassa di circolazione) Per le violazioni delle norme relative alla tassa
regionale di circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla
tabella allegato n. 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5- 2- 1953, n. 39, e successive
modificazioni.
Il conducente e il proprietario del veicolo sono
solidamente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella
stessa.
Art. 35(Sanzioni relative alla tassa per l occupazione di
spazi ed aree pubbliche) Per le violazioni delle norme relative alla tassa
regionale per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano la
sopratassa e l ammenda previste dagli artt. 292 e 296 del testo unico per la
finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive
modificazioni ed aggiunte.
CAPO 2Accertamento delle violazioni
Art. 36(Competenze e processo verbale) Le violazioni delle norme di cui alla presente legge
sono accertate dai funzionari degli
uffici preposti all applicazione dei
relativi tributi.
Delle infrazioni accertate copia del processo
verbale deve essere trasmessa al Presidente della Giunta Regionale.
CAPO 3Definizioni delle violazioni
Art. 37(Applicazione della pena pecuniaria – definizione in
via breve) Per le infrazioni delle norme relative ai tributi
regionali per le quali sia stabilita la pena pecuniaria, e consentito al
trasgressore di pagare all atto della contestazione una somma pari al sesto
del massimo della pena pecuniaria, oltre l ammontare del tributo.
Il pagamento estingue l obbligazione relativa alla
pena pecuniaria.
In tal caso non si fa luogo alla compilazione del
processo verbale di accertamento dell infrazione salvo il disposto dell art.
40 ultimo comma.
Art. 38
(Determinazione dell ammenda - Notifica -
Oblazione)
Per le violazioni delle norme della presente legge
per le quali sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata
pagata in via breve a norma dell articolo precedente, il Presidente della Giunta
Regionale dispone la notificazione al trasgressore, del verbale di cui all
art. 36 con invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici
giorni.
Decorso tale termine il Presidente della Giunta
Regionale con provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza,
determina l ammontare della pena pecuniaria dopo aver accertato l esistenza
della violazione e la responsabilita del trasgressore.
Il provvedimento viene notificato a quest ultimo e
costituisce il titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.
E fatta salva l azione giudiziaria da proporsi, a
pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.
Per la definizione amministrativa dell ammenda
prevista per la violazione delle norme concernenti la tassa per l occupazione
di spazi ed aree pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute
nell art. 296 del T.U. 14- 9-1931, n. 1175.
La misura dell
oblazione entro i limiti del minimo e del massimo dell ammenda e determinata
discrezionalmente dal Presidente della Giunta Regionale
CAPO 4
Art. 39(Riscossione delle sanzioni) Le sanzioni per le violazioni delle norme relative
all imposta regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli stessi
uffici cui e demandata, ai sensi dell art. 5, la riscossione dell imposta
medesima.
Le sanzioni per le violazioni delle norme relative
agli altri tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione
delle sanzioni relative alla violazione delle norme che disciplinano i
corrispondenti tributi erariali e comunali.
Ai fini di cui ai predetti comma, i provvedimenti
adottati dal Presidente della Giunta Regionale sono trasmessi in copia agli
uffici suddetti.
Art. 40(Versamento del provento delle sanzioni) Gli uffici che effettuano la riscossione dei
proventi delle sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme
relative ai tributi previsti nella presente legge, provvedono secondo modalita
stabilite d intesa con la Regione ai versamenti degli importi relativi, al
Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un
elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni: a) generalita del trasgressore; b) data e numero del verbale di accertamento; c) natura della violazione; d) estremi del provvedimento amministrativo o della
sentenza di condanna passata in giudicato; e) specie e importo della sanzione inflitta; f) data e numero della bolletta dell introito
emessa; g) data, numero e importo dei versamenti eseguiti.
Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si
omettono nei casi di applicazione delle sopratasse e di definizione delle
violazioni in via breve.
Dalle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende
si detraggono, prima del versamento di cui al primo comma, le spese inerenti
alla riscossione nella misura fissata del 10%.
Art. 41(Ripartizione dei proventi) Per la ripartizione dei proventi delle pene
pecuniarie dovute per le violazioni delle disposizioni concernenti l imposta
sulle concessioni statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa
regionale di circolazione si applicano le disposizioni della legge 7- 2- 1951,
n. 168, intendendosi dovuta alla Regione Puglia, in luogo dell Erario, la
quota del 60% dei proventi.
Per la ripartizione dei proventi delle ammende
dovute per le violazioni delle disposizioni relative alla tassa per l
occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia si
applicano le norme dell art. 110 del T.U. 3-3-1934, n. 383.
TITOLO IV Norme finali e transitorie
Art. 42(Prima applicazione dell imposta sulle concessioni
statali) In sede di prima applicazione dell imposta sulle
concessioni statali qualora il canone di concessione sia stato corrisposto
prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione
venga a scadere successivamente a tale data, l imposta e dovuta in misura
proporzionale alla durata media della concessione.
Art. 43(Prima applicazione della tassa regionale di
circolazione) Non puo essere applicata la tassa regionale di
circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio
1972.
Art. 44(Dichiarazione di urgenza) La presente legge regionale, stante l imminente
scadenza dei termini previsti, e dichiarata urgente ed entra in vigore nel
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 45(Osservanza)
La presente legge regionale sara pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
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