Anno 1972
Numero 8
Data 05/09/1972
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 8

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1972.



Art. 1


Nello stato di previsione della entrata per l esercizio finanziario 1972, approvato con legge regionale 25- 1- 1972, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all annesso stato di previsione.

Per effetto delle variazioni apportate l ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta di L. 48.925.168.622.




Art. 2


Nello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario 1972, approvato con legge regionale 25- 1- 1972, n. 3, sono introdotte le variazioni di cui all annesso stato di previsione.

Per effetto delle variazioni apportate l ammontare dello stato di previsione della spesa risulta di L. 48.925.168.622.




Art. 3


E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l anno 1972 annesso alla presente legge.


Art. 4


E autorizzato l accertamento, la riscossione e il versamento nella Cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata regionale secondo le leggi in vigore in conformita allo stato di previsione dell entrata quale risulta dalle variazioni apportate ai sensi dell art. 1. 



Art. 5


E autorizzato l impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese della Regione per l anno finanziario 1972, in conformita dello stato di previsione della spesa quale risulta dalle variazioni apportate ai sensi dell art. 2.



Art. 6


La Giunta Regionale e autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 306 per la iscrizione ai capitoli di bilancio relativi alle spese obbligatorie e di ordine, ripartite nell elenco allegato allo stato di previsione della spesa.



Art. 7


La Giunta regionale e autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste di cui al capitolo 307 per la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo o per la loro iscrizione a capitoli nuovi.




Art. 8


Alle spese per l esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall art. 117 della Costituzione aventi natura corrispondente a quella di cui alle spese soppresse o ridotte negli stati di previsione del bilancio dello Stato con i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, la Giunta e autorizzata a provvedere con i singoli corrispondenti capitoli stanziati nello stato di previsione della spesa in applicazione delle vigenti leggi dello Stato fino a quando la Regione non avra diversamente disposto con legge regionale.

Alle spese per l esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall art. 117 della Costituzione che non trovano previsione in appositi capitoli del bilancio e alle altre spese per interventi operativi di competenza regionale, si provvede con lo stanziamento del fondo indiviso previsto al capitolo n. 308 e contemporaneo trasferimento a carico dei singoli capitoli di spesa che verranno modificati od istituiti con successivi provvedimenti di variazione, quando saranno definite le specifiche destinazioni della spesa stessa.




Art. 9


La presente legge regionale e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2°,  della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.



Art. 10


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.