Legge Regionale 15 febbraio 1973, n. 3
Adeguamento dell' indennita' spettante ai componenti e al segretario delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche.
Art. 1 (1)
Ai Componenti e al Segretario della Commissione giudicatrice prevista dallart. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 475 è corrisposta una indennità di funzione non superiore a L. 250.000, nonchè lindennità di missione, ove competa.
La misura dellindennità è stabilita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dellAssessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.
Lindennità è assegnata ai membri delle Commissioni giudicatrici nominate a seguito di bandi di concorso emessi successivamente al 31 marzo 1972.
Con lo stesso provvedimento vengono anche liquidate le altre spese connesse allespletamento del concorso.