Anno 1973
Numero 5
Data 03/03/1973
Abrogato
Materia Controlli amministrativi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 10 marzo 1973, n. 5, Ediz. Straord.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 3 marzo 1973, n. 5

Determinazione indennita' ai segretari degli Organi di Controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


[Al segretario del Comitato regionale e delle sezioni provinciali per il controllo sugli atti degli enti locali compete per ogni giorno di seduta una indennità di L. 5.000 a decorrere dalla data di insediamento del comitato e delle sezioni provinciali medesime].  



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate indennità, grava sullapposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio, e, analogamente per i successivi]. 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(4) 


[La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione]. 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A