Legge Regionale 3 marzo 1973, n. 5
Determinazione indennita' ai segretari degli Organi di Controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione.(1)
Art. 1(2)
[Al segretario del Comitato regionale e delle sezioni provinciali per il controllo sugli atti degli enti locali compete per ogni giorno di seduta una indennità di L. 5.000 a decorrere dalla data di insediamento del comitato e delle sezioni provinciali medesime].