Anno 1974
Numero 1
Data 10/01/1974
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 1 dell' 11 gennaio 1974 La presente legge è stata abrogata ai sensi dell'art. 25. l.a) della LR.14 dicembre 2011, n.37
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Legge Regionale 10 gennaio 1974, n. 1

Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di Polizia locale, urbana e rurale.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 37/2011 art.24


Art. 1

(2) 


[Sono istituiti corsi annuali di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale].



(2) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 37/2011 art.24


Art. 2

(3) 


[Ai corsi sarà ammesso personale in attività di servizio anche se temporaneamente assunto; potranno anche essere ammessi cittadini in possesso dei requisiti prescritti nell apposito bando, che aspirano ad essere assunti nella specifica qualifica presso Comuni ed Enti locali].



(3) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 37/2011 art.24


Art. 3

(4) 


[Con provvedimento della Giunta regionale verranno determinati i termini e le modalità per la durata e la partecipazione ai corsi. Il relativo bando verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale].



(4) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 37/2011 art.24


Art. 4

(5) 


[Per l anno 1973 l onere derivante dalla presente legge previsto di L. 120.000.000 farà carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973 con prelevamento di pari importo dal Cap. 230 (Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali) e contemporanea iscrizione al cap. 59 (Spese per il servizio di Polizia Locale Urbana e Rurale)].



(5) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 37/2011 art.24


Art. 5

(6) 


[La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].




(6) Legge abrogata dalla l.r. 37/2011 , art. 25 fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 37/2011 art.24