Regolamento Regionale 17 dicembre 1974, n. 4 Attuazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10.
Art. 1Le domande relative alla concessione dei contributi
alla legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10, vanno presentate non oltre il 30 aprile e indirizzate al Presidente
della Giunta.
Art. 2A corredo della
domanda di cui al precedente articolo, in carta semplice e a firma del
rappresentante dellEnte culturale dellassociazione, vanno allegati iseguenti documenti:
a)
lo Statuto e, ove esista, il regolamento dellEnte o della
Associazione;
b)
una relazione documentata sulle attività (congressi, convegni, pubblicazioni,
mostre e manifestazioni varie) di interesse regionale svolte nellanno
precedente;
c)
il programma delle attività previste.
Art. 3Lesame e listruzione delle istanze e della relativa
documentazione sono affidati allAssessorato regionale alla Pubblica Istruzione
e Cultura.
Art. 4L’assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura
trasmette alla, Giunta, per ladozione dei provvedimenti relativi, le proposte e
i pareriin ordine alle istanze presentate.
Art. 5Le proposte e i pareri
di cui allarticolo precedente sono formulati in aderenza al criteri di massima
concordati dalla Giunta con la commissione Consiliare Permanente competente per
materia in sede di approvazione del presente regolamento, e cioè tenendo conto
delle attività rivolte:
a)
al rilevamento dei “beni culturali della Regione;
b)
alla illustrazione e conoscenza delle bellezze naturali e del patrimonio
culturale della Regione;
c) all’aggiornamento culturale del giovani e del
lavoratori;
d) alla lotta contro lanalfabetismo;
e)allimpiego del tempo libero con precipue finalità
culturali;
f)
allassociazionismo giovanile a scopo culturale e sociale;
g) allo sviluppo e conoscenza del progresso scientifico e
tecnico;
h) alla conoscenza della produzione artistica corrente, con
particolare riguardo ad autori nati o operanti nella Regione;
i) alla conoscenza ed esaltazione del patrimonio e delle
tradizioni popolari della Regione;
l) alla promozione
dei rapporti culturali con altre Regioni e Paesi.
Art. 6Gli Enti culturali e le Associazioni che abbiano
fruito dei contributi di cui alla legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10 sono tenuti a trasmettere allAssessorato alla Pubblica
Istruzione e Cultura, entro e non oltre il 31 marzo una relazione circa limpiego del contributi regionali ricevuti.
In mancanza la Giunta procederà al recupero del contributo
erogato.
Art. 7Nei casi in cui i contributi di cui alla legge
regionale 7 febbraio 1974, n. 10 fossero impiegati anche per la stampa di
atti o rendiconti di congressi e convegni o di cataloghi o guide di mostre
ed esposizioni, gli Enti culturali e le Associazioni beneficiari sono tenuti a
destinare un esemplare della pubblicazione a ciascuna delle seguenti
biblioteche: del Consiglio regionale; Provinciale di Bari, Brindisi, Foggia e
Lecce; Civica di Taranto.
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