Anno 1974
Numero 4
Data 17/12/1974
Abrogato No
Materia
Note
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Regolamento Regionale 17 dicembre 1974, n. 4

Attuazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10.



Art. 1


Le domande relative alla concessione dei contributi alla legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10, vanno presentate non oltre    il 30 aprile e indirizzate al Presidente della Giunta.


Art. 2


A corredo della domanda di cui al precedente articolo, in carta semplice e a firma del rappresentante dellEnte culturale dellassociazione, vanno allegati iseguenti documenti:
a) lo Statuto e, ove esista, il regolamento dellEnte o della Associazione;
b) una relazione documentata sulle attività (congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie) di interesse regionale svolte nellanno precedente;
c) il programma delle attività previste.



Art. 3


Lesame e listruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati allAssessorato regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura.


Art. 4


L’assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura trasmette alla, Giunta, per ladozione dei provvedimenti relativi, le proposte e i pareriin ordine alle istanze presentate.


Art. 5


Le proposte e i pareri di cui allarticolo precedente sono formulati in aderenza al criteri di massima concordati dalla Giunta con la commissione Consiliare Permanente competente per materia in sede di approvazione del presente regolamento, e cioè tenendo conto delle attività rivolte:
a) al rilevamento dei “beni culturali della Regione;
b) alla illustrazione e conoscenza delle bellezze naturali e del patrimonio culturale della Regione;
c) all’aggiornamento culturale del giovani e del lavoratori;
d) alla lotta contro lanalfabetismo;
e)allimpiego del tempo libero con precipue finalità culturali;
f) allassociazionismo giovanile a scopo culturale e sociale;
g) allo sviluppo e conoscenza del progresso scientifico e tecnico;
h) alla conoscenza della produzione artistica corrente, con particolare riguardo ad autori nati o operanti nella Regione;
i) alla conoscenza ed esaltazione del patrimonio e delle tradizioni popolari della Regione;
l)  alla promozione dei rapporti culturali con altre Regioni e Paesi. 



Art. 6


Gli Enti culturali e le Associazioni che abbiano fruito dei contributi di cui alla legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10 sono             tenuti    a trasmettere allAssessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, entro e non oltre il 31 marzo una relazione circa     limpiego del contributi regionali ricevuti. In mancanza la Giunta procederà al recupero del contributo erogato.



Art. 7


Nei casi in cui i contributi di cui alla legge regionale 7 febbraio 1974, n. 10 fossero impiegati anche per la stampa di atti o rendiconti di congressi e convegni o di cataloghi o guide di mostre ed esposizioni, gli Enti culturali e le Associazioni beneficiari sono tenuti a destinare un esemplare della pubblicazione a ciascuna delle seguenti biblioteche: del Consiglio regionale; Provinciale di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce; Civica di Taranto.