Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 19
Integrazione alla legge regionale del 12 novembre 1974, n. 37.(1)
Art. 1(2)
[L art. 17 della legge
regionale n. 37 del 12 novembre 1974 e integrato dal seguente
comma:
“Per gli esercizi successivi al
1974 gli stanziamenti saranno determinati con legge di bilancio nei limiti
previsti per l esercizio 1974 “.]