Legge Regionale 8 gennaio 1975, n. 4
Modifica della legge regionale: Incremento del fondo di dotazione dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti.(1)
Art. 1(2)
[L art. 2 della legge regionale
Incremento del fondo di dotazione dell Ente Regionale Pugliese
Trasporti e sostituito dal seguente:
All incremento di
2.000.000.000 (due miliardi) si provvede mediante prelevamento di pari importo
dal capitolo 324 - art. 2Fondo globale per il finanziamento di
provvedimenti legislativi in corso di approvazione del bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1974 approvato con legge regionale 10
giugno 1974, n. 20 e istituzione del seguente capitolo: - cap. 296 bis -
Incremento del fondo di dotazione dell Ente Regionale Trasporti L.
2.000.000.000.]