Anno 1976
Numero 2
Data 29/12/1976
Abrogato No
Materia
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Regolamento Regionale 29 dicembre 1976, n. 2

Disciplina dei servizi di portierato, custodia e vigilanza degli Uffici centrali e periferici della Regione



Art. 1


I servizi di portierato, custodia e vigilanza interna ed esterna, saltuaria o fissa, degli Uffici centrali e periferici della Regione sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.




Art. 2


La sorveglianza sul personale di portierato, custodia e vigilanza è rispettivamente esercitata per gli Uffici della sede centrale, dal Coordinatore dellUfficio Provveditorato-Economato, e, per gli Uffici periferici, dal Coordinatore dellUfficio ove presta servizio il personale stesso.




Art. 3


Spetta allAssessore preposto ai servizi economali individuare gli Uffici per i quali, per i loro particolari compiti istituzionali, per lentità del patrimonio mobiliare in dotazione, per motivi di sicurezza, anche in rapporto al flusso del pubblico, è necessario istituire il servizio di portierato, di custodia e di vigilanza interna ed esterna, saltuaria o fissa, proponendo a tal fine, alla Giunta Regionale, ladozione dei necessari provvedimenti amministrativi.




Art. 4


Le funzioni di portiere e di custode vengono affidate con provvedimento della Giunta Regionale a personale del ruolo regionale del livello prescritto.

Per gli Uffici della sede centrale, le due funzioni sono distinte e svolte, quindi, da diverso personale, che a seconda dei casi, è nominato Portiere  o Custode.

Per gli Uffici periferici della Regione, invece, le due funzioni sono di regola unificate e svolte da un unico personale che viene nominato Portiere-Custode. Spetta, comunque, alla Giunta Regionale valutare lopportunità che in alcuni Uffici periferici di maggiori dimensioni le funzioni di portiere e custode vengano distinte e affidate a diverso personale.

Lincarico, a tempo indeterminato, può essere revocato, su proposta dellAssessore preposto ai servizi economali, per gravi motivi da valutarsi da parte della Giunta Regionale.




Art. 5


Il Custode ha lobbligo di consentire laccesso agli Uffici, in orari diversi da quello stabilito per i dipendenti regionali e, comunque, nei termini concordati, al personale addetto alla pulizia, effettuando su questo la più scrupolosa sorveglianza per assicurare allAmministrazione regionale diligenza nel servizio e tutela di ogni cosa esistente negli Uffici.

Al Custode spetta, inoltre, in particolare, provvedere:

a)      ad eseguire lapertura degli Uffici, nei giorni lavorativi, unora prima dellorario di servizio stabilito per il personale;

b)     ad eseguire la chiusura degli Uffici solo dopo essersi personalmente accertato che gli Uffici stessi siano sgombri da persone, che le imposte, le finestre e le porte di accesso nellinterno delle stesse siano chiuse, le luci spente, chiusi i rubinetti dellacqua;

c)      a consentire, se richiesto, laccesso  agli Uffici nei giorni festivi o in orari non di servizio ad Amministratori e Consiglieri regionali, nonchè a funzionari regionali per eccezionali motivi di servizio; in tali casi il Custode  deve trattenersi finchè il personale non sia uscito;

d)     a sorvegliare latrio, gli anditi, gli accessi e le scale per impedire che vi si costituiscano depositi di qualsiasi genere o assembramenti ingiustificati di persone; che sostino carri o autoveicoli senza giustificato motivo;

e)      a tenere in stretta custodia tutte indistintamente le chiavi degli Uffici, con divieto di rilasciare ad altri duplicati;

f)      ad assicurare i servizi di custodia del palazzo regionale anche in caso di sua temporanea assenza a mezzo di persona di sua famiglia, ferma sempre restando la propria responsabilità;

g)     a rimanere a disposizione dellUfficio Provveditorato-Economato in qualunque ora, e, pertanto, deve sempre, anche in caso di breve assenza, comunicare il suo recapito;

h)     ad eseguire ogni altro compito inerente alla propria mansione nellinteresse dellAmministrazione regionale.




Art. 6


Salvo che per la sede centrale del palazzo regionale non si prevedano diverse soluzioni, normalmente sono abilitati tre ingressi principali:

a)      ingresso riservato al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, agli Assessori e Consiglieri regionali, ed alle autorità in visita alla Regione.

b)     Lingresso va presenziato da almeno due portieri ininterrottamente dalle 8 alle ore 20 di ogni giorno lavorativo, salvo particolari esigenze di ulteriore proroga;

c)      ingresso riservato al personale dipendente, che va presenziato dal Portiere solo durante gli orari di ufficio;  

d)     ingresso riservato al pubblico che va presenziato solo nelle ore di ufficio antimeridiane.

I portieri hanno lobbligo di far rispettare luso al quale ciascun ingresso è abilitato, con cortesia e fermezza.

Il Portiere addetto allingresso riservato al pubblico deve dare cortesemente le necessarie indicazioni a coloro che chiedano accesso agli uffici durante lorario consentito, rilasciando, se richiesto e autorizzato, apposito passi.

I portieri, oltre a disciplinare e sorvegliare laccesso di personale agli uffici regionali, devono impedire a chiunque di insudiciare, deteriorare o comunque danneggiare le pareti, i pavimenti e gli ingressi degli atri del piano terra da loro presenziati.




Art. 7


I portieri-custodi in servizio presso gli uffici regionali periferici osservando gli stessi compiti unificati, prescritti  per il  Custode e Portiere del palazzo centrale della Regione.

I custodi, i portieri ed i portieri-custodi, per la sorveglianza del movimento di entrata ed uscita degli ingressi degli Uffici, possono essere nominati Guardie Giurate particolari, secondo le disposizioni stabilite dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvate con R.D. 18 giugno 1931, n. 733 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 16 maggio 1940, n. 635.

Le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di autorizzazione sono a carico dellAmministrazione regionale.




Art. 8


La Giunta Regionale può, qualora insorgano particolari esigenze di sicurezza degli Uffici in orari non di servizio, affidare il servizio di vigilanza interna ed esterna degli Uffici stessi, saltuaria o fissa, e comunque a tempo determinato, ad appositi istituti, associazioni e organismi specializzati, stipulando regolare convenzione.




Art. 9


Il Custode della sede centrale della Regione ha il godimento precario dellalloggio gratuito nel palazzo regionale nei locali alluopo destinati, ed altresì luso gratuito della luce, dellacqua  e del riscaldamento.

Larredamento dellalloggio di servizio, la cui spesa è a carico del bilancio regionale, devessere adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Il Custode è consegnatario dei beni costituenti larredamento dellalloggio di servizio, del quale non fanno parte stoviglie, posate, biancheria ed ogni altro bene di facile consumo.

Egli, in quanto beneficiario dellalloggio di servizio nella stessa sede degli uffici regionali, o, in sua assenza, persona di sua famiglia, deve trovarsi sempre presente per ladempimento dei doveri di servizio stabilito dal presente regolamento.




Art. 10


È fatto divieto al Custode di alloggiare pensionanti, nonchè di tenere riunioni e feste, di esporre nellatrio e negli anditi e nel giardino panni e biancheria, anche da bucato e di allevare e tenere sia nei locali dellalloggio che in quelli affidatigli in custodia animali da cortile e colombaie e di qualsiasi altra specie che possano recare disturbo o produrre esalazioni antigieniche o sgradevoli; depositare nellalloggio materie ed oggetti di facile combustione e che possano riuscire nocive alligiene; di battere stuoie e tappeti e di depositare oggetti sporchi e spazzatura negli anditi e nel cortile.




Art. 11


Lassegnazione dellalloggio al Custode, allinfuori di qualunque rapporto locativo, si intende stabilita, per la sola Regione connessa al servizio affidatogli e cessa in qualunque tempo, senza che occorra speciale disdetta, col cessare del servizio stesso, per licenziamento e dimissioni o per qualsiasi altra causa.




Art. 12


I locali  che la Regione destina ad abitazione del Custode non potranno, neanche in parte, essere adibiti ad altro uso che non sia quello dellalloggio dello stesso e della sua famiglia.




Art. 13


È fatto comunque assoluto divieto per la sub-concessione duso totale o parziale dellalloggio.

La concessione del godimento si intenderà revocata, qualora il Custode non usi personalmente lalloggio, così come stabilito nel precedente art. 12.

Soltanto nei casi di malattia in cura fuori casa, di aspettativa per motivi di famiglia o per qualsiasi altra causa, che determini una lunga assenza continuativa, lAmministrazione potrà destinare i locali concessi, in tutto o in parte, per lalloggio del sostituto.

In ogni caso la durata dellassenza deve essere superiore a tre mesi.




Art. 14


Il Custode deve conservare labitazione ben pulita e con decoro e deve astenersi dallapportarvi qualsiasi modificazione.

Contravvenendo a tale divieto, lAmministrazione concedente oltre ad ordinare lesecuzione dei lavori di ripristino a suo carico, avrà facoltà di applicare le sanzioni del caso.




Art. 15


Qualunque lavoro o impianto che il Custode commissionario intenda eseguire nellappartamento occupato, anche se a proprie spese, dovrà essere preventivamente autorizzato dallAmministrazione.

 




Art. 16


Tutte le spese di manutenzione straordinaria e gli allestimenti locativi di ogni specie determinati dalluso normale e da cause di forza maggiore sono a carico dellAmministrazione regionale.




Art. 17


Qualora le spese e i danni siano derivati da dolo, colpa o incuria del Custode, lAmministrazione ha facoltà di rivalersi in tutto o in parte sullo stesso, anche mediante trattenute mensili sullo stipendio.




Art. 18


Il Custode è obbligato a consentire la visita nei locali destinati ad alloggio ad ogni richiesta motivata del Coordinatore dellUfficio Provveditorato-Economato.




Art. 19


La Giunta Regionale può deliberare caso per caso, in rapporto a particolari necessità di servizio, la concessione del godimento dellalloggio gratuito nei locali ove hanno sede gli Uffici ai portieri-custodi o, per effetto del disposto di cui al 3^ comma del precedente art. 4, ai custodi degli uffici periferici della Regione.

In tal caso si applicano ai portieri-custodi o ai custodi le stesse disposizioni previste dal presente Regolamento per lalloggio del Custode del palazzo della sede centrale della Regione.




Art. 20


Il presente regolamento entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.