Anno 1977
Numero 8
Data 21/03/1977
Abrogato
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 19 del 28 marzo 1977 .
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Legge Regionale 21 marzo 1977, n. 8

Istituzione delle riserve naturali.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 1

Riserva regionale(2) 


[La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, istituisce riserve per la conservazione dell ambiente naturale, per scopi scientifici, per la tutela idrogeologica, per consentire migliori condizioni di abitabilita nell ambito dello sviluppo dell economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini, l uso sociale e pubblico dei beni ambientali.

Favorisce infine l acquisizione, da parte dei Comuni e loro Consorzi, delle Comunita Montane e delle Province, di terreni destinati alla formazione di riserve naturali e concede contributi per le spese di impianto e gestione delle stesse.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 2

Istituzione delle riserve(3) 


[In relazione alle diverse finalita cui sono destinate, possono essere istituite riserve naturali generali e particolari e - nell ambito di una medesima riserva - zone a destinazione diversa.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 3

Classificazione delle riserve generali(4) 


[Le riserve naturali generali si distinguono in:

a) riserve naturali integrali;

b) riserve naturali orientate.

Le riserve naturali integrali proteggono e conservano intatto l ambiente naturale, con tutto quanto esso contiene, e con particolare riguardo alla flora, fauna, acque, rocce e cavita del sottosuolo. Tali riserve costituiscono modelli da preservare da ogni contaminazione ed alterazione.

In esse l accesso all uomo puo essere consentito, con l assunzione delle dovute garanzie, solo per particolari ragioni scientifiche oltre che per l espletamento delle esigenze amministrative.

Le riserve naturali orientate sono istituite allo scopo di sorvegliare ed orientare scientificamente l evoluzione della natura. Possono accedervi, previa autorizzazione, gli studiosi, i ricercatori e tutti coloro che vi abbiano interesse, nonche il personale addetto alla loro amministrazione.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 4

Classificazione delle riserve particolari(5) 


[Le riserve naturali particolari si distinguono in:

a) riserve parziali;

b) riserve speciali.

Le riserve naturali parziali tendono alla conservazione e protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alla flora, alla fauna. Le riserve naturali speciali servono a scopi particolari per conservare un insieme di realta che abbiano valore estetico o storico o educativo.

Nelle riserve naturali parziali e speciali l accesso e consentito con particolari cautele. ] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 5

Piano generale regionale(6) 


[Il Consiglio regionale approva, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il piano generale delle riserve di interesse regionale predisposto dalla Giunta regionale in collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunita Montane interessate, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 13.

Il piano generale sara finalizzato alla salvaguardia ed al recupero dei beni naturali ed ambientali di tutto il territorio regionale ed alla formazione graduale di un sistema organico di riserve e sara concepito come quadro di promozione, riferimento e coordinamento delle iniziative relative da parte della Regione, delle Province, dei Comuni singoli ed associati e delle Comunita Montane.

Il Consiglio regionale approva entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito il parere della Commissione di cui sopra, un programma di provvedimenti  urgenti per la identificazione delle aree nelle quali risultino necessarie la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, la fissazione delle conseguenti misure di salvaguardia, il coordinamento delle misure di salvaguardia da parte dei vari Enti interessati nell ambito delle rispettive competenze.

Il piano di cui al primo comma puo essere aggiornato ogni anno con le stesse modalita ivi indicate.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 6

Costituzione delle riserve(7) 


[Le riserve naturali regionali sono istituite con apposite leggi della Regione sotto l osservanza delle presenti norme generali. Possono inoltre essere istituite riserve locali - sul demanio degli Enti pubblici o sul terreno privato- promosse rispettivamente dagli enti stessi e dalle persone  interessate.

La costituzione di tali riserve, la classificazione e la definizione del perimetro deve essere effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il decreto deve anche determinare la durata della destinazione a riserva, che non puo essere inferiore ai 30 anni.

Le riserve parziali e speciali devono conformarsi alle leggi speciali dello Stato e della Regione. ] 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 7

Vincolistica(8) 


[Le leggi istitutive delle riserve ed i decreti di costituzione e classificazione del Presidente della Regione possono prevedere vincoli speciali in relazione alle peculiari finalita della riserva stessa o delle zone nelle quali essa risulta suddivisa.

In particolare, nelle riserve naturali integrali ed in quelle orientate non puo essere ammessa alcuna forma di utilizzazione del territorio che non sia immediatamente rivolta al conseguimento delle finalita proprie della riserva stessa.

E altresì vietato nelle stesse riserve:

- aprire e coltivare cave e miniere ed asportare minerali, operare sbancamenti, captare, deviare o occultare sorgive;

- costruire elettrodotti, linee telegrafiche e telefoniche;

- svolgere attivita pubblicitaria;

- accendere fuochi;

- tagliare, asportare o danneggiare piante e fiori;

- abbandonare rifiuti;

- introdurre strumenti o macchine rumorose, apparecchi radio, televisori, giradischi e simili;

- installare impianti di illuminazione;

- uscire dalle strade e dai sentieri battuti, transitare con mezzi motorizzati;

- atterrare con aerei ed elicotteri salvo che per operazioni di soccorso o per servizi di polizia;

- introdurre qualsiasi specie animale e vegetale non caratteristica del territorio;

- disturbare, ferire, catturare, uccidere animali ed appropriarsi di quelli rinvenuti morti o parti di essi;

- introdurre armi, esplosivi, trappole, veleni, narcotici o altro mezzo distruttivo, attrattivo, repulsivo o di cattura di animali;

- esercitare l agricoltura, la pesca, la caccia e l uccellagione;

- costruire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere.

Nelle riserve naturali particolari, speciali o parziali, le norme di vincolistica sono stabilite dalle leggi istitutive, tenendo conto delle specifiche finalita delle riserve stesse. ] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 8

Indennizzi(9) 


[Le leggi istitutive delle riserve naturali regionali stabiliscono l entita o le modalita degli indennizzi anche sotto forma di affitto - verso i proprietari dei terreni soggetti a vincolistica, secondo i seguenti criteri di massima:

a) stima del mancato reddito per il periodo di assoggettamento al vincolo in base alla utilizzazione consuetudinale del fondo;

b) equo canone sui fondi rustici in base alle leggi vigenti;

c) risarcimento dei danni.

Puo essere concordata tra la Regione e la parte interessata, Enti pubblici e persone private, altra forma di indennizzo consistente nella assunzione di iniziative ad aiuti da parte della Regione per l incentivazione delle attivita agro - silvo pastorali delle zone limitrofe oltre che assicurare attivita alternative agli operatori economici che per l istituzione delle riserve sono costretti a cessare la loro attivita.

Puo infine essere prevista l acquisizione al demanio regionale dei terreni assoggettati o da assoggettare a riserve, anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 9

Gestione delle riserve(10) 


[La gestione delle riserve naturali regionale e di norma affidata alle Province, alle Comunita montane, ai Comuni e loro Consorzi, sotto la direzione ed il controllo della Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali di cui al successivo art. 13.]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 10

Vigilanza(11) 


[La legge istitutiva delle singole riserve di cui all art. 6 dovra prevedere le modalita di sorveglianza e di vigilanza sulle riserve stesse. ]



(11) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 11

Sanzioni(12) 


[Per le violazioni ai divieti e vincoli previsti dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole riserve, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5.000 a L. 200.000, avendo riguardo alla gravita delle violazioni, ai precedenti ed all eta di chi le ha commesse.

Delle violazioni e redatto apposito verbale, copia del quale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore e - ove cio non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla - sara provveduto entro 10 giorni a spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L originale del verbale e trasmesso dal verbalizzante al Presidente della Provincia che determina la somma dovuta e ne da comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la contravvenzione elevata e ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla precedente notifica. Il Presidente o per delega l Assessore competente,  decide con provvedimento definitivo e motivato ed ingiunge  all obbligato - con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta, maggiorata delle spese.

L ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l interessato, entro il termine prefisso per il pagamento, puo ricorrere dinanzi al Pretore del luogo in cui e stata  accertata la infrazione.

Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione e utilizzate per il miglioramento delle riserve.

Le sanzioni per violazioni ai decreti e vincoli di cui al 1° comma sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato in materia. ]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 12

Istruzione e propaganda(13) 


[La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale in materia naturalistica, paesistica ed ecologica e di tecniche per la conduzione delle riserve naturali.

Promuove inoltre ogni utile forma di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, specie nelle scuole d obbligo, di intesa con le autorita scolastiche competenti.]



(13) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 13

Commissione regionale(14) 


[E istituita la Commissione regionale per i parchi e le riserve naturali, presieduta dal Presidente o da un Assessore delegato e composta da:

- un agronomo designato dall Assessorato all Agricoltura;

- un rappresentante dell Assessorato al Turismo;

- un ingegnere o architetto designati dall Assessore all Urbanistica;

- un botanico;

- un esperto di scienze forestali dell Amministrazione Forestale dello Stato;

- un zoologo;

- un geologo;

- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni naturalistiche riconosciute;

- un rappresentante regionale designato dalle Associazioni venatorie.

I componenti regionali designati, non rappresentanti gli Assessorati, sono nominati dalla Giunta Regionale e sono scelti fra docenti universitari.

La Commissione e nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica tre anni.]  



(14) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 14

Compiti della Commissione(15) 


[La Commissione di cui al precedente articolo:

- individua le risorse da proteggere;

- formula proposte ed esprime pareri circa la realizzazione e la gestione di tali aree;

- collabora nel controllo delle suddette aree in modo che vengano rispettati i fini di istituzione;

- esercita ogni altro compito stabilito dalla presente legge e da altre leggi nazionali.

La Commissione, ove si rendesse necessario, puo servirsi per particolari compiti, di esperti esterni di notevole preparazione nel settore; nelle discussioni di argomenti riguardanti singole riserve partecipa il rappresentante dell Ente locale interessato.]



(15) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29


Art. 15

Disposizioni finanziarie(16) 


[Al finanziamento della presente legge si fara fronte con apposito stanziamento che sara iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e dei successivi bilanci.]




(16) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 29