Legge Regionale 7 luglio 1978, n. 28 Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese.
Art. 1Allo scopo di sviluppare
il movimento turistico nel territorio pugliese e di favorire l affermazione di
una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di
stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza
idonee iniziative ed azioni promozionali con le modalita e nei limiti previsti
dalla presente legge.
Art. 2Per le finalita di cui al
precedente articolo, la Giunta regionale e autorizzata a:
a) svolgere iniziative,
manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine
del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni in Italia e all estero, aventi particolari riflessi nel campo
turistico;
b) effettuare la propaganda per
la migliore conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e
paesaggistico della Regione, con pubblicazioni, documentari cinematografici,
servizi radiotelevisivi, campagne inserzionistiche sulla stampa e con altri
mezzi di informazione;
c) realizzare ogni altra
iniziativa ed attivita idonea a favorire l incremento del movimento turistico
verso la Regione e la migliore commercializzazione ed organizzazione dell
offerta turistica pugliese;
d) promuovere e realizzare
studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al
fine di raccogliere elementi ed indicazioni utili per la impostazione dell
attivita promozionale.
Art. 3Per la propaganda all
estero delle iniziative ed attivita turistico - alberghiere del proprio
territorio, realizzata previe intese con il Governo, giusto art. 4 secondo comma
del DPR 24- 7- 77 n. 616, la Regione utilizza le strutture dell Ente Nazionale
Italiano per il Turismo, ai sensi dell art. 3, quarto comma del DPR 14- 1- 72,
n. 6 e dell art. 57 del citato DPR n. 616 del 24- 7- 1977.
Art. 4L Assessorato al Turismo
predispone il programma tecnico - finanziario delle iniziative e delle attivita
di cui all art. 2 della presente legge, con l indicazione dei preventivi di
massima e degli elementi attivi ad illustrare l opportunita delle medesime
iniziative.
Il 7% dello stanziamento
disponibile potra essere destinato a << fondo riserva >> per l
attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della
presentazione del programma e verra utilizzato sentita la Commissione
consiliare competente.
Il programma dovra altresì
indicare quali sono le iniziative che si
intendono ripetere per piu di un anno, nell ambito del bilancio poliennale,
per assicurare continuita ed efficacia all azione promozionale programmata.
La Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, approva il programma di cui ai precedenti commi del presente
articolo entro il 30 novembre dell anno precedente a quello cui si riferisce l
attivita programmata.
Per l esercizio 1978, il
programma va approvato entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente
legge.
I provvedimenti di attuazione
del programma sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell Assessore al Turismo.
Art. 5Per il conseguimento delle
finalita di cui alla presente legge e autorizzato, per l esercizio 1978, uno
stanziamento di lire 1.200.000.000 sul Cap. 282 << Spese per la promozione
della domanda turistica e per la propaganda >>, mediante prelievo della
corrispondente somma dal << Fondo per il finanziamento di spese correnti
derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> recante una dotazione di lire 38.830.000.000=
(Cap. 349).
Per gli esercizi successivi, lo
stanziamento relativo sara stabilito in sede di approvazione del bilancio
regionale.
Disposizioni finali La presente legge e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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