Legge Regionale 11 aprile 1978, n. 18
Rettifica e integrazione alla legge regionale n. 25 del 17 agosto 1977.(1)
Articolo unico [L art. 1 della LR n. 25 del 17- 8- 1977 e così modificato: Il Presidente della Giunta regionale e autorizzato a rinnovare, limitatamente all anno finanziario 1977, la convenzione con il CIF, il Comune di Bari, l UNLA, l MCC, l UMANITARIA e l EISS per la prosecuzione della gestione dei Centri dei servizi socio - culturali nella Regione Puglia, servizi trasferiti alle Regioni con delibera CIPE del 12- 12- 1972, dopo aver constatata la effettiva attivita di detti Centri e verificato i rendiconti degli anni precedenti così come previsto dalla convenzione stessa .]