Anno 1978
Numero 23
Data 13/06/1978
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 giugno 1978, n. 37 La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 28), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 giugno 1978, n. 23

Corsi straordinari di formazione professionale di cui alla legge 501 dell' 8 agosto 1977.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 1

(2) 


[Sono istituiti i ocrsi speciali di formazione professionale di carattere straordinario della durata massima di otto mesi previsto dal DL 10- 6- 1977, n. 291, convertito con modificazioni ed integrazioni in Legge 8- 8- 77, n. 501.

I corsi di cui innanzi sono rivolti agli operai che usufruiscono del trattamento straordinario di integrazione salTimes New Romane previsto dalla legge 20- 5- 1975, n. 164 e riguardante le vertenze Taranto e Brindisi .]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 2

(3) 


[All onere derivante dall attuazione della presente legge, complessivamente valutato in L. 4.800.000.000=, ivi compresa l indagine conoscitiva ed i corsi per formatori addetti alla medesima attivita, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978:

Parte II - Spesa

VARIAZONI IN AUMENTO

Cap. 301 - Rubrica 11 Gestione indiretta delegata dallo Stato - Formazione professionale  straordinaria di cui al DL 10- 6- 77, n. 291 e  legge 8 agosto 1977, n. 501 .

Stanziamento di competenza L. 4.800.000.000=,

Stanziamento di cassa L. 4.800.000.000=.

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 349 - Fondo globale per i finanziamenti di leggi in corso di adozione (520 per lire 2.800.000.000= e 523 per L. 2.000.000.000=):

Stanziamento di competenza L. 4.800.000.000=,

Stanziamento di cassa L. 4.800.000.000=.]




(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.