Anno 1978
Numero 28
Data 07/07/1978
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 luglio 1978, n. 45.
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 luglio 1978, n. 28

Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese.



Art. 1


Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territorio pugliese e di favorire laffermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative ed azioni promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.




Art. 2


Per le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a:

a)       svolgere iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e allestero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;

b)      garantire una migliore conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, così come definiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), attraverso la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni, documentari cinematografici e servizi televisivi;(1) 

c)       realizzare ogni altra iniziativa e attività idonea a favorire lincremento dei flussi turistici italiani ed esteri verso la Puglia promuovendo manifestazioni ed eventi di particolare rilievo anche attraverso il mezzo televisivo; (2) 

d)      promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi e indicazioni utili per limpostazione dellattività promozionale per la predisposizione di ogni utile strumento di supporto tecnico scientifico alle attività amministrative e di programmazione dellAssessorato al turismo. (3) 




(1) Lettera così sostituita dalla l.r. 14/2004, art. 39
(2) Lettera così sostituita dalla l.r. 14/2004art. 39
(3) Lettera così sostituita dalla l.r. 14/2004art. 39


Art. 3


Per la propaganda allestero delle iniziative ed attività turistico-alberghiere del proprio territorio, realizzata previe intese con il Governo, giusto




Art. 4

(4) 


1. In relazione a quanto previsto dallarticolo 2, il Settore turismo predispone un programma tecnico-finanziario triennale per lattività prevista alle lettere a), b) e c) con la relativa previsione di spesa. Nella predisposizione del programma devono essere considerate ed espressamente indicate le possibili integrazioni tra attività di promozione turistica e iniziative nel campo dello spettacolo e a carattere culturale, previste e avviate dallAmministrazione regionale o comunque ritenute di particolare rilevanza a fini turistici.

2. La Giunta regionale approva il programma triennale di cui ai precedenti articoli entro il 30 settembre dellanno in corso. Lattuazione di detto programma avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore competente. Allo stesso modo, ricorrendone la necessità, si procede a modifiche e aggiornamenti del programma di cui al comma 1, su iniziativa dellAssessore al turismo e industria alberghiera


3. In sede di prima applicazione, il piano triennale 2004-2006 ha decorrenza 1° gennaio 2004. Qualora lapprovazione del programma, dei piani e degli atti connessi avvenga successivamente allo svolgimento delle attività promozionali di cui allarticolo 2 della presente legge, la Giunta regionale può disporre specifiche misure volte a stabilire un tetto massimo di finanziabilità per categorie omogenee di attività, ovvero in modo generale a valere su tutte le iniziative approvate o da approvarsi.

4. Il 20 per cento dello stanziamento disponibile, riveniente dalla programmazione di cui al comma 2,  può essere destinato a fondo riservato per lattuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione del programma. ovvero dei piani annuali di attuazione. Lassegnazione di tali risorse avviene entro il 30 ottobre dellanno di riferimento, con provvedimento della Giunta regionale approvato su proposta dellAssessore competente, in base alle richieste pervenute nel rispetto di procedure e criteri stabiliti dal Settore turismo. (5) 


4 bis. In ogni caso, lerogazione a qualsiasi titolo da parte della Regione Puglia di risorse finanziarie ad attività di promozione turistica, organizzate o svolte da soggetti privati, è stabilita valutando leventuale accesso delle iniziative ad altri benefici economici comunque provenienti da persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private.



(4) Articolo già modificato dalla l.r. 23/92, art. 32 e poi sostituito dalla l.r. 14/2004, art. 39, è stato successivamente così modificato e intergrato  alla l.r. 12/2005, art. 21
(5) Comma così integrato dalla l.r. 10/2007, art. 50


Art. 5


Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzato, per lesercizio 1978, uno stanziamento di L. 1.200.000.000 sul cap. 282 «Spese per la promozione della domanda turistica e per la propaganda», mediante prelievo della corrispondente somma dal «Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione» recante una dotazione di L. 38.830.000.000 (cap. 349).

Per gli esercizi successivi, lo stanziamento relativo sarà stabilito in sede di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto  ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.