Legge Regionale 21 luglio 1978, n. 31
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 dell' 11- 4- 1978 - Celebrazione del XXX Anniversario della Costituzione.(1)
Art. 1(2)
[L articolo due della legge
regionale 11 aprile 1978, n. 19 e così modificato:
Per la definizione e
la realizzazione del programma di cui all articolo precedente e costituito un
Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da suo delegato e
composto dai rappresentanti dei partiti politici che si ispirano alla Carta
costituzionale e alla Resistenza, delle associazioni combattentistiche e
partigiane, delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, dei sindacati,
degli enti locali e di altre forze sociali e culturali della Regione.
Il Comitato, composto da non
piu di trentadue membri, e nominato dal Presidente del Consiglio regionale
sentito l Ufficio di Presidenza e dura in carica fino al 31 marzo
1979.
I membri nominati dal
Presidente possono farsi rappresentare da loro delegati.
Il Comitato ha sede presso gli
uffici della Regione ed e da questa dotato delle attrezzature, del personale e
dei mezzi finanziari necessari .]