Legge Regionale 4 settembre 1978, n. 47
Interventi per l' occupazione giovanile.(1)
Art. 1(2)
[La Regione Puglia, allo scopo di assicurare ai giovani
un contributo alla soluzione del grave problema della disoccupazione giovanile,
si assume lonere della spesa relativa allacquisto e/o leasing del materiale e
delle attrezzature occorrenti per lattuazione dei progetti speciali previsti
dalla legge 1° giugno 1977, n. 285] .