Anno 1979
Numero 1
Data 11/01/1979
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 18 gennaio 1979, n. 3.
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 gennaio 1979, n. 1

Variazioni al Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1978.



Art. 1


Nello stato di previsione del Bilancio della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1978, approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1978, sono introdotte le variazioni di cui all annessa tabella 1.




Art. 2


Per effetto delle variazioni di cui all art. 1 della presente legge l ammontare complessivo dell entrata e della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l esercizio finanziario 1978 risulta modificato di

ENTRATA

L. 7.533.589.164= in termini di competenza

L. 308.054.776= in termini di cassa

SPESA

L. 7.533.589.164= in termini di competenza

L. 308.054.776= in termini di cassa




Art. 3


E approvata l allegata variazione al Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978 dell Ente Regionale Pugliese Trasporti ( ERPT) prevista nell atto deliberativo n. 30 del 31 luglio 1978 dell Ente stesso (Allegato n. 2).




Art. 4


A decorrere dall esercizio finanziario 1978 e fino al 1996 gli stanziamenti previsti dallart. 11  della LR n. 51/ 75 per Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole e per Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi sono elevati rispettivamente di L. 1.165 milioni e di L. 250 milioni.

La Giunta regionale utilizzera le somme anzidette per la concessione del concorso regionale su nuovi mutui e per garantire la copertura finanziaria relativa al concorso sui mutui ex legge 51/ 75 per impegni gia assunti nel corso del 1977.

La Giunta regionale e autorizzata ad utilizzare lo stanziamento annuale 1978 di L. 1.165 milioni anche per il pagamento del concorso sugli interessi di preammortamento relativi a mutui gia contratti dai beneficiari della legge n. 51/ 75.

La Giunta regionale puo operare sugli stanziamenti anzidetti impegni provvisori riservandosi l impegno  definitivo a mutuo perfezionato. In deroga all art. 71  della LR n. 17 del 30- 5- 1977 gli impegni provvisori  assunti a tale titolo costituiscono residui passivi  fino all impegno definitivo.

All onere annuale di L. 1.415.000.000= si fara fronte con quota parte delle disponibilita recate dall art. 2 della legge n. 403/ 77, gia previsto rispettivamente per il 1978 al Cap. 187 per L. 1.165 milioni e al Cap. 188 per L. 250 milioni del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1978. 




Art. 5


Lo stanziamento previsto ai Capp. 210 del Bilancio di previsione per il 1977 e 228 del Bilancio di previsione per il 1978 ed assegnato alla Regione ex art. 2 della legge 403/ 77 viene destinato, a decorrere dal 1978, per L. 1.902.345.137,  per garantire la copertura di impegni finora assunti concernenti la concessione del concorso regionale negli interessi per mutui integrativi contratti per l esecuzione di opere di trasformazioni singole o collettive in applicazione dell art. 9 della legge 910 del 27/ 10/ 66 e  dell art. 16, II comma della legge 853/ 1971.




Art. 6


Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza recati dalla legge regionale n. 48 del 4 settembre 1978 e  della legge n. 22 del 13 giugno 1978, non impegnati alla  data del 31 dicembre 1978, possono essere mantenute in Bilancio nel solo esercizio 1979.  




Art. 7


Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni, sulla competenza del 1978, entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima ed in conformita alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977.

All.  OMISSIS




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.