Anno 1979
Numero 45
Data 25/07/1979
Abrogato
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 agosto 1979, n. 59. La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 64), l.r. 13 agosto 1998, n. 28.
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 luglio 1979, n. 45

Fusione dell' Ente Ospedaliero « C. Braico » con l' Ente Ospedaliero « A. Di Summa » di Brindisi.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[In attesa dell emanazione del Piano sanitario regionale, il Presidente della Regione e autorizzato ad adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, i relativi provvedimenti amministrativi diretti alla fusione dell Ente Ospedaliero C. Braico di Brindisi nell Ente Ospedaliero Di Summa , avente sede nella stessa citta.] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[Il patrimonio dell Ente Ospedaliero C.Braico   viene incorporato in quello dell Ente Ospedaliero Di Summa di Brindisi, il quale assume tutti i rapporti giuridici dell Ente suddetto esistenti al momento della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione con decreto di fusione.

All uopo l Amministrazione dell Ospedale C. Braico rassegnera all Amministrazione dell Ospedale Di Summa la situazione patrimoniale analitica alla data della fusione.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[L Ente Ospedaliero Di Summa di Brindisi provvedera a collocare nella propria pianta organica, ampliandola ove occorra, il personale in servizio presso l Ospedale C. Braico secondo la qualifica ed i livelli funzionali in godimento presso l Ente di provenienza.

Il Direttore sanitario, il Direttore di farmacia, il Direttore amministrativo ed i responsabili degli uffici costituiti ai sensi dell art. 50 del DPR n. 128 del 27- 3- 1969, in servizio presso l Ospedale C. Braico , sono collocati in un ruolo transitorio ad esaurimento con la qualifica rivestita, ed assumono funzioni vicarie e di coadiuvazione rispetto ai titolari dei corrispettivi posti.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, la gestione e affidata al Consiglio di Amministrazione dell Ente Ospedaliero Di Summa .]  


(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[Con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di fusione nel Bollettino Ufficiale della Regione cessa la classificazione dell Ospedale C. Braico .

Il relativo stabilimento sara compiutamente utilizzato in armonia con le esigenze della programmazione sanitaria regionale.] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B