Anno 1979
Numero 7
Data 19/02/1979
Abrogato
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 2 marzo 1979, n. 12 La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 62), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
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Nessun allegato

Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 7

Fusione dell' Ente Ospedaliero L. Quaranta' con l' Ente Ospedaliero Consorziale di Bari .(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[In attesa dell emanazione del Piano sanitario regionale, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e autorizzato ad adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, i relativi provvedimenti amministrativi diretti alla fusione dell ente ospedaliero Quaranta di Bari nell ente ospedaliero  Consorziale , avente sede nella stessa citta.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[Il patrimonio dell ente ospedaliero L. Quaranta viene incorporato in quello dell Ente ospedaliero Consorziale di Bari, il quale assume tutti i rapporti giuridici dell ente suddetto esistenti al momento della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di fusione.

All uopo l amministrazione dell ospedale L. Quaranta rassegnera all Amministrazione dell Ospedale Consorziale la situazione patrimoniale analitica alla data della fusione.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[L Ente ospedaliero Consorziale di Bari provvedera a collocare nella propria pianta organica, ampliandola ove occorra, il personale in servizio presso l Ospedale L. Quaranta secondo la qualifica e i livelli funzionali in godimento presso l Ente di provenienza.

Il Direttore sanitario, il Direttore di farmacia, il Direttore amministrativo ed i responsabili degli uffici costituiti ai sensi dell art. 50 del DPR 27- 3- 1969, n. 128, in servizio presso l Ospedale Quaranta sono collocati in un ruolo transitorio ad esaurimento con la qualifica rivestita, ed assumono funzioni vicarie e di coadiuvazione rispetto ai titolari dei corrispettivi posti.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, la gestione e affidata al Consiglio di amministrazione dell Ente Ospedaliero Consorziale .]  


(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[Con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di fusione cessa la classificazione dell ospedale L. Quaranta .

Il relativo stabilimento sara compiutamente utilizzato in armonia con le esigenze della programmazione sanitaria regionale.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B