Legge Regionale 26 novembre 1979, n. 72 Tutela dell' ambiente naturale e culturale caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione salvaguardia e destinazione d' uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente.(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia, ai
sensi dell art. 12 dello Statuto, promuove ed attua una politica di interventi
sul territorio regionale per la salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali,
nel rispetto della vigente normativa statale e fatte salve le leggi quadro da
emanarsi ai sensi dell art. 48 del DPR 24 luglio 1977, n.
616.]
Art. 2(3) [Per l attuazione degli
interventi di cui al precedente articolo, la Regione provvedera con successivi
provvedimenti legislativi che tengano conto delle particolari caratteristiche
che l intervento dovra avere ai fini della tutela paesaggistica, panoramica,
ambientale, storico - artistica, monumentale, nell ambito della normativa
vigente.
L Assessorato alla Cultura
provvedera, d intesa con l Assessorato all Urbanistica e sentita la
Sovrintendenza ai Monumenti per i beni tutelati dalla legge 1- 6- 1939, n. 1089,
alla formulazione del piano territoriale di inquadramento delle zone
interessate. Il piano va redatto e sottoposto all approvazione del Consiglio
regionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.]
Art. 3(4) [Nell ambito e in attesa di
detto piano, la salvaguardia dei trulli di Alberobello e dichiarato problema di
preminente interesse culturale, essenziale anche allo sviluppo economico e
sociale della Puglia.
La Regione cura la
valorizzazione e la salvaguardia dell ambiente paesistico, storico, artistico e
culturale dei trulli di Alberobello nel quadro dello sviluppo turistico e
generale dell assetto territoriale della Regione Puglia.]
Art. 4(5) [La zona dei trulli e delle
localita boscose site nel territorio di Alberobello ha notevole interesse
pubblico ai sensi della legge 29- 6- 1939, n. 1497, ed e, quindi, sottoposta a
tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.
Tale area e delimitata dal DM
26 marzo 1970, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 21- 8-
1970.]
Art. 5(6) [Nell ambito della legislazione
vigente, la Regione Puglia concede:
A) - a favore del Comune di
Alberobello, contributi a fondo perduto per interventi di espropriazione,
acquisizione, restauro, risanamento conservativo dei
trulli;
B) - a favore di privati
proprietari di trulli per opere di risanamento e restauro conservativo,
contributi in conto capitale nella misura non eccedente il 50% della spesa
riconosciuta ammissibile e contributi sugli interessi, nella misura del 10%,
sulla spesa riconosciuta ammissibile per l ammortamento del 50% del costo degli
interventi, da finanziare mediante mutuo da contrarsi con Istituti autorizzati.
I contributi di cui al punto B)
sono corrisposti ai proprietari che si obbligano a destinare l immobile ad
abitazione per se o per altri per un periodo non inferiore a 15 anni alle
condizioni concordate con il Comune attraverso apposita
convenzione.
Per gli immobili locati
anteriormente all operazione di restauro o risanamento dovra essere assicurata
la prelazione in favore dei precedenti locatori.
Qualora il proprietario non
assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo 25 anni dall
avvenuto restauro o risanamento, ed il Comune non abbia esercitato il diritto di
cui all art. 11 della presente legge, gli obblighi ed i vincoli precedenti sono
trasferiti all acquirente e l alienante dovra restituire in un unica
soluzione il contributo percepito, piu gli interessi
legali.
Qualora il proprietario non
assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti, non
li rispetti, il rimborso della spesa dovra essere effettuato per intero, in
unica soluzione, maggiorata degli interessi legali. Ogni patto contrario ai
precedenti obblighi e nullo quale ne sia il contenuto apparente.
Per gli edifici che in base
alle previsioni del programma di interventi debbano essere demoliti si provvede
alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica
utilita.]
Art. 6(7) [Gli interventi di restauro,
espropriazione, acquisizione, risanamento dei trulli di Alberobello sono
effettuati con l osservanza dei seguenti criteri:
- gli interventi saranno
effettuati sulla base di programmi adottati dal Comune nell ambito dei
programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge statale 28- 1- 77,
n.10 nonche del Titolo IV della legge
statale 5- 8- 78, n. 457 e sotto la vigilanza dell Assessorato regionale alla
Cultura che si varra dell Ufficio Urbanistico regionale e, in particolare, del
parere della Sovrintendenza ai Monumenti salvo l articolo 124 della
Costituzione, per i fabbricati soggetti alle norme di tutela della legge 1- 6-
1939, n. 1089 e nei modi e termini dalla stessa previsti;
- il Comune, ai sensi e nei
termini della normativa vigente, puo procedere ad acquisire le aree di edifici
della zona monumentale per quei fabbricati da destinarsi ad uso di pubblico interesse, o quando, per l inerzia
dei proprietari, il mancato intervento condizioni o comprometta il recupero
complessivo di aree o scomparti unitari;
- il Comune, nel rispetto della
normativa vigente, potra acquisire aree ed edifici della zona monumentale
mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che
e tenuto al rimborso delle spese
sostenute, salvo il disposto di cui all art. 5.
Alle persone, temporaneamente
trasferite, sara concesso contributo a carico del Comune per spese di trasloco
e locazione, secondo criteri generali stabiliti dalla stessa Amministrazione
comunale.
Gli interventi saranno
eseguiti, a preferenza, da Cooperative di lavoratori specializzati, con
prevalente impiego di mano d opera locale.
In caso di inattivita del
Comune nell espletamento dei compiti ad esso affidati, la Regione adotta i
provvedimenti sostitutivi.]
Art. 7(8) [Le istanze per ottenere i
contributi devono essere presentate all Assessorato alla Cultura entro due mesi
dalla entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro
il 31 marzo di ogni anno.
Le domande devono essere
corredate:
a) del progetto di massima
dell opera e del progetto esecutivo con elenco analitico dei
materiali;
b) della relazione
illustrativa, atta a dimostrare la utilita degli interventi, in relazione al
comma 2# dell art. 6 della presente legge;
c) del preventivo sommario di
spesa;
d) dell autorizzazione del
Sindaco;
e) della dichiarazione di aver
percepito o meno contributi di altri Enti per la medesima
finalita.]
Art. 8(9) [I contributi sono concessi con
Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della
Commissione consiliare competente. L istruttoria e svolta dall Assessorato
alla Cultura, sentiti l ufficio Urbanistico regionale, per i beni soggetti alle
norme di tutela di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e la Sovrintendenza ai
Monumenti nei modi e termini di legge.
Con il provvedimento di
concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali gli
interventi devono essere iniziati ed ultimati, nonche le modalita di
concessione, di liquidazione e pagamento del contributo stesso, che sono
comunque disciplinati dalla legge regionale n. 37 del 12 agosto
1978.]
Art. 9(10) [Le provvidenze sono cumulabili
con analoghi incentivi concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici per le
medesime iniziative.
In tali casi, pero, il
finanziamento regionale deve essere determinato in misura tale che, sommato alle
predette provvidenze, non superi la percentuale della spesa specificata dalle
norme della presente legge.]
Art. 10(11) [La concessione delle
provvidenze puo essere revocata:
a) quando l opera non venga
eseguita conformemente al progetto indicato nel relativo
decreto;
b) qualora vengano accertate
irregolarita nella contabilizzazione della spesa;
c) quando l opera non venga
eseguita nel termine stabilito ed in quello di proroga eventualmente concessa,
salvo che cio non sia imputabile a causa di forza maggiore, debitamente
documentata ed accertata.]
Art. 11(12) [Gli interventi edilizi di
cui alla presente legge sono autorizzati dal Sindaco ai sensi dell art. 48
della legge statale 5- 8- 1978, n. 457.]
Art. 12(13) [Per la concessione delle
previdenze previste dalla presente legge sono autorizzati:
1) per i contributi di cui all
art. 5 lettera A) i seguenti limiti di impegno quinquennale: per l anno
finanziario: 1979 lire 300.000.000= 1980 lire 250.000.000= 1981 lire
250.000.000= 1982 lire 250.000.000= 1983 lire 300.000.000=
2) per i contributi in conto
capitale di cui all art. 5 lettera B) la somma di Lire 3.000.000.000=,
ripartita in ragione di: L. 800.000.000
nell anno finanziario 1979 L. 800.000.000 nell anno finanziario 1980 L.
300.000.000 nell anno finanziario 1981 L. 300.000.000 nell anno finanziario
1982 L. 800.000.000 nell anno finanziario 1983]
Art. 13(14) [Agli oneri derivanti dall
applicazione dell art. 12 della presente legge ammontanti per il 1979 a L.
1.100.000.000=, si provvede mediante la seguente variazione in bilancio:
PARTE II -
SPESA
Variazioni in
aumento
Cap. 393 bis( cni)
Tutela dellambiente naturale
caratteristico e dei monumenti pugliesi e valorizzazione, salvaguardia e
destinazione d uso dei Trulli di Alberobello - contributi ai sensi art. 5, 1°
comma, lettera A Stanziamento competenza L. 800.000.000 Stanziamento
cassa L. 800.000.000
Cap. 393 ter( cni)
Tutela dellambiente naturale caratteristico e dei monumenti pugliesi e
valorizzazione, salvaguardia e destinazione d uso dei Trulli di Alberobello -
contributi ai sensi art. 5, 1° comma, lettera B Stanziamento competenza
L. 300.000.000 Stanziamento cassa L.
300.000.000
totale in aumento: competenza
Lire 1.100.000.000 cassa Lire 1.100.000.000
Variazione in
diminuzione
Cap. 439 Fondo per il
finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di
adozione Stanziamento competenza L. 1.100.000.000, Stanziamento cassa
L. 1.100.000.000
Per gli esercizi dal 1980 al
1983 gli oneri previsti al suddetto articolo 12 troveranno copertura nell
ambito degli stanziamenti che saranno previsti nei rispettivi bilanci degli
esercizi futuri.]
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