Anno 1979
Numero 1
Data 15/02/1979
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
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Regolamento Regionale 15 febbraio 1979, n. 1

Regolamento di esecuzione della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30 istitutiva del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili.



Art. 1

(Persone che fruiscono del servizio)


Sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio dei consultori familiari istituiti con la legge regionale 5 settembre 1977, n. 30 tutti i cittadini residenti nella Regione, senza distinzione di sesso, di età e di categorie nosologiche.

Possono anche fruirne i cittadini residenti in altre Regioni o gli stranieri che soggiornino nella Regione Puglia,

I cittadini che fruiscono del servizio dei consultori familiari si avvalgono delle strutture presenti nel territorio della propria dimora, salvo il diritto alla libera scelta del consulente e del luogo di consulenza.

Il consultorio familiare assicura la riservatezza sui casi trattati e sulle informazioni ricevute.




Art. 2

(Funzionamento del Consiglio di gestione)


Il Consiglio di gestione di cui all’art. 12 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30 si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta a trimestre e dura in carica cinque anni.

Esso è convocato in via straordinaria in presenza di esigenze particolari ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione deve recare l’ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere sottoscritta dal Presidente. Può essere diramata dal consigliere più anziano di età unicamente nel caso in cui questi svolga le funzioni di presidente.

La convocazione delle sedute ordinarie deve essere recapitata al domicilio dei componenti del consiglio almeno tre giorni prima della riunione e almeno ventiquattro ore prima nel caso di seduta straordinaria.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni seduta viene redatto processo verbale a cura di un impiegato dell’ente che ha istituito il consultorio al quale siano state affidate le funzioni di segretario del consiglio di gestione.




Art. 3

(Elezione del Presidente)


Il consiglio di gestione elegge, a maggioranza dei presenti, il Presidente. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti. In caso di mancata elezione, ovvero di assenza o impedimento, le funzioni di presidente vengono svolte dal componente più anziano di età.




Art. 4

(Compiti del consiglio di gestione)


Il Consiglio di gestione è l’organo responsabile del funzionamento del Consultorio.

Compete al Consiglio l’adozione di tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrino nelle finalità proprie del servizio, non riservati all’ente da cui il consultorio dipende.

In particolare:

a) adotta il regolamento di gestione del consultorio;

b) propone all’ente che ha istituito il consultorio il piano finanziario annuale;

c) determina gli indirizzi generali del servizio e cura i rapporti con gli organi dell’ente da cui dipende il consultorio;

d) coordina e controlla l’attività dell’èquipe stabile degli operatori del consultorio nonché dei consulenti;

e) determina la destinazione del personale e propone all’ente che ha istituito il servizio e da cui il personale dipende organicamente, l’adozione di tutti quelli atti che incidono sul rapporto di impiego;

f) cura i rapporti tra il consultorio e gli organismi pubblici e privati nonché con ogni altro presidio comunque interessato al servizio di assistenza alla famiglia;

g) nomina, all’inizio del biennio, il coordinatore tecnico del servizio da scegliersi fra tutti gli operatori del consultorio.




Art. 5

(Funzionamento dell’équipe)


Le direttive emanate dal Consiglio di gestione sono attuate dagli operatori consultoriali sia dipendenti che consulenti privilegiando il lavoro di gruppo.

Ogni componente collabora con tutti gli altri mettendo a disposizione del gruppo le proprie capacità e attitudini personali ed evitando una distinzione rigida delle rispettive sfere di attività professionale.




Art. 6

(Funzioni del coordinatore)


Il coordinatore, oltre a svolgere i compiti relativi alla qualifica rivestita, promuove e coordina l’attività dell’èquipe al fine di assicurare piena efficienza al servizio.

In particolare cura:

a) la raccolta dei dati statistici;

b) la tenuta e l’aggiornamento delle schede socio-sanitarie;

c) la compilazione annuale, sentita l’èquipe, di una relazione tecnica concernente l’attività svolta e i risultati conseguiti.




Art. 7

(Personale)


I consultori familiari devono avvalersi del personale che presta la propria opera nei consultori comunali già dipendenti dalla soppressa OMNI e trasferiti ai comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Provvederanno, altresì, ad utilizzare il personale di ogni altra struttura dipendente dal comune.

Ove manchi, ovvero non sia utilizzabile, rispettivamente il personale di cui al primo e secondo comma, l’ente istitutivo del servizio procederà all’assunzione del personale e all’eventuale stipula delle convenzioni di consulenza, così come previsto dall’art. 6 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 30.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la convenzione-tipo alla quale dovranno adeguarsi le singole convenzioni di cui al comma precedente.




Art. 8

(Assunzione del personale)


Le assunzioni del personale addetto ai consultori sono disciplinate dalla normativa prevista per le assunzioni presso gli enti istitutivi.

La commissione giudicatrice del concorso del personale del consultorio è composta da:

il Presidente del Consiglio di gestione;

un esperto della materia attinente al posto messo a concorso;

un funzionario designato dalla Regione;

un funzionario dell’ente che ha istituito il consultorio;

un componente dell’èquipe stabile di un consultorio o, in mancanza, un sanitario dipendente da ente pubblico, designati dalle organizzazioni sindacali.

Svolge le funzioni di segretario un impiegato dell’ente che ha istituito il consultorio.




Art. 9

(Medici)


Nell’ambito di ciascuna èquipe ogni medico ha responsabilità specifica del trattamento medico-terapeutico, ci consulta con altri membri dell’èquipe per le decisioni che riguardano l’attività comune e collabora con tutto il personale (sia come consulente che come operatore diretto) per tutti gli interventi necessari o utili in relazione all’attività dell’èquipe.




Art. 10

(Psicologi)


I compiti degli psicologi, che devono essere diretti a privilegiare il momento preventivo di ogni attività, comprendono specificatamente l’analisi dei problemi personali, familiari e sociali dei richiedenti, l’applicazione di interventi psicoterapeutici nonché le iniziative concordati con l’èquipe, diretti a raggiungere le varie finalità del lavoro, anche attraverso sperimentazioni e ricerche.




Art. 11

(Sociologi)


I sociologi hanno il compito specifico di collaborare con l’èquipe negli studi socio-ambientali, nelle ricerche sulle cause sociali della malattia o nelle indagini dirette a migliorare le possibilità di inserimento sociale dei soggetti.




Art. 12

(Assistenti sociali e assistenti sanitari visitatori)


I compiti degli assistenti sociali e degli assistenti sanitari visitatori, che devono essere diretti a privilegiare il momento preventivo di ogni attività, comprendono specificatamente analisi ed interventi psico-sociali a livello individuale, familiare e comunitario, consulenza per gli assistiti nei confronti dei vari settori e dei datori di lavoro, nonché altre forme di collaborazione, che risultino opportune nell’ambito delle attività delle singole èquipes.




Art. 13

(Ostetriche)


Le ostetriche hanno il compito specifico di collaborare con l’èquipe per i problemi inerenti alle donne, alla maternità ed alla contraccezione. Inoltre devono svolgere atti di natura terapeutica di loro competenza




Art. 14

(Infermieri professionali)


Gli infermieri professionali sono chiamati a svolgere gli atti di natura terapeutica di loro competenza (quali somministrazioni di medicinali, assistenza all’esecuzione di esami clinici, speciali e di terapie speciali, ecc.) e collaborano attivamente alle iniziative decise dall’èquipe tanto nella direzione preventiva che terapeutica o riabilitativa.




Art. 15

(Pedagoghi)


I pedagoghi coadiuvano nelle attività di tipo ergoterapico, di riqualificazione professionale e riabilitazione degli assistiti, nonché collaborano con l’èquipe prestandosi all’occorrenza a svolgere mansioni che, pur rimanendo nell’ambito delle loro capacità ed attitudini, non siano specificatamente quelle sopraddette.




Art. 16

(Concorso per il posto di medico)


I programmi del concorso per il posto di medico verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1. argomenti di ostetricia e ginecologia, puericultura, endocrinologia e andrologia psichiatrica generale ed igiene mentale;

2. relazione di un caso assegnato dalla commissione;

3. teoria sull’organizzazione dei servizi sanitari, sociali e del lavoro.

Prove orali:

1. materie delle prove scritte;

2. legislazione e regolamentazione statale e regionale riguardo alla famiglia, ai minori e al lavoro;

3. nozioni sull’ordinamento della Regione Puglia.




Art. 17

(Concorso per il posto di psicologo)


I programmi del concorso di psicologo verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1. applicazione della psicologia clinica e della psicologia speciale nei servizi di consultorio familiare;

2. metodi di indagine nella diagnostica psicologica e psicopatologica;

3. tecniche psicoterapiche: indicazioni e metodologie.

Prove orali:

1. argomenti delle prove scritte;

2. nozioni di legislazione familiare, minorile, del lavoro;

3. nozioni di ordinamento della Regione Puglia.




Art. 18

(Concorso per il posto di pedagogo)


I programmi del concorso per il posto di pedagogo verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1. problemi della pedagogia sociale;

2. sociologia della famiglia e delle istituzioni;

3. pianificazione sociale e sanitaria con particolare riferimento alla pianificazione dei servizi di aiuto alla famiglia.

Prove orali:

1. le materie delle prove scritte;

2. elementi di psicologia sociale;

3. nozioni di legislazione familiare, minorile e del lavoro;

4. nozioni sull’ordinamento della Regione Puglia.




Art. 19

(Concorso per il posto di assistenti sanitari visitatori)


I programmi del concorso per il posto di assistenti sanitari visitatori verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1. nozioni di puericultura, di igiene generale, dell’ambiente, dell’alimentazione della persona;

2. nozioni sulle malattie infettive;

3. compiti dell’assistente sanitario visitatore nella medicina sociale e del lavoro.

Prove orali:

1. materie delle prove scritte;

2. principali teorie sulle organizzazioni consultoriali e sociali;

3. nozioni di legislazione e regolamentazione consultoriali e sociali;

4. nozioni sull’ordinamento della Regione Puglia.




Art. 20

(Concorso per il posto di assistente sociale)


I programmi del concorso per il posto di assistente sociale verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1. nozioni di tecniche di servizio sociale;

2. nozioni di medicina preventiva;

3. compiti dell’assistente sociale nella medicina sociale e del lavoro.

Prove orali:

1. materie delle prove scritte;

2. principali teorie sulle organizzazioni consultoriali e sociali;

3. nozione di legislazione e regolamentazione consultoriali e sociali;

4. nozioni sull’ordinamento della Regione Puglia.




Art. 21

(Concorso per il posto di infermiere professionale)


I programmi del concorso per il posto di infermiere professionale verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1. elementi di fisiologia e patologia secondo i programmi delle scuole;

2. nozioni sulle malattie infettive;

3. nozioni di igiene generale.

Prove orali:

1. materie delle prove scritte;

2. esposizione di tecniche infermieristiche;

3. nozioni di legislazione e regolamentazione consultori;

4. nozioni sull’ordinamento della Regione Puglia.