Legge Regionale 21 giugno 1980, n. 77 Integrazione dei compensi ai componenti le Commissioni sanitarie per l' accertamento dell' invalidita' civile, ai sensi della Legge 30- 3- 1971, n. 118.
Art. 1In attesa della organica disciplina della materia, ai sensi dell art. 27, lett. b del DPR 616/ 77, nonche delle norme di attuazione della Legge 23- 12- 1978, n. 833, la organizzazione delle Commissioni sanitarie previste dalla Legge 30- 3- 1971, n. 118 e regolata in conformita dei seguenti articoli.
Art. 2Le domande per l accertamento della invalidita civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano esse di prima istanza che di appello alla Commissione regionale, debbono essere definite entro un anno dalla stessa data. Le domande che perverranno a partire dall 1 luglio 1980 debbono essere definite entro 90 giorni dalla data di ricezione, salvo i casi che potranno richiedere un ulteriore dilazione per comprovate esigenze istruttorie.
Art. 3Le Commissioni sanitarie provinciali e quella regionale per l accertamento della invalidita civile sono autorizzate, limitatamente agli anni 1980 e 1981, ad effettuare fino ad otto sedute in eccedenza alle dodici sedute previste dalla legge 11- 1- 1956, n. 5.
Art. 4A tutti i componenti le Commissioni per l accertamento della invalidita civile spetta, a titolo di compenso per prestazione professionale medico - specialistica a privati, un gettone di presenza di L. 5.000 per seduta e di Lire 1.000 per ogni accertamento diagnostico definito. In conseguenza, il gettone di presenza fissato dal DM 13- 10- 1975 in L. 5.000 per sanitari estranei alla pubblica amministrazione e in L. 3.000 per i sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni resta immutato per i primi ed e integrato dell importo di L. 2.000 per i secondi, mentre il compenso di L. 1.000 per ogni accertamento diagnostico definito viene esteso a tutti i medici componenti la Commissione. Ai segretari delle Commissioni compete il gettone di presenza di L. 5.000 per seduta, quale compenso del lavoro straordinario prestato per gli adempimenti connessi alla specifica mansione e non diversamente retribuito.
Art. 5All onere derivante dall applicazione della presente legge, consistente nella spesa per l aumento del numero delle sedute delle Commissioni, di cui all art. 2 della presente legge regionale, e nella spesa per la integrazione e la estensione del gettone di presenza e del compenso per ogni accertamento diagnostico definito, di cui al precedente art. 4, si fara fronte con lo stanziamento di L. 200.000.000 da imputarsi al cap. 03710 << Spesa per l assistenza sanitaria protesica e specifica dei mutilati ed invalidi. Art. 81. Legge 833/ 1978( FSR) >> del Bilancio regionale di previsione per l esercizio 1980.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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