Anno 1980
Numero 14
Data 28/01/1980
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 gennaio 1980, n. 9.
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Legge Regionale 28 gennaio 1980, n. 14

Ulteriori modifiche alle leggi regionali 3 marzo 1978, n. 15 e 4 settembre 1979 n. 63, attuative delle direttive comunitarie per la riforma dell' agricoltura.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 1

(2) 


[Il secondo e terzo periodo del primo comma dell art. 10 della legge regionale 3- 3- 78 n. 15, gia sostituiti dall art. 1 della legge regionale 4- 9- 79 n. 63, sono così sostituiti:

Il contributo medesimo sara erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro per il primo anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno e 20,3 ECU per ettaro il terzo anno. Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5888 ECU per il primo anno, 3990 ECU per il secondo anno e 2031 ECU per il terzo anno; tale limite puo essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione .]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 2

(3) 


[L art. 14 della legge regionale 3- 3- 1978 n. 15, gia sostituito dall art. 2 della legge regionale 4- 9- 79 n. 63, e così sostituito:

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilita aziendale secondo le metodologie e i modelli elaborati dalla Regione Puglia conformemente a quanto prescrive l art. 11 della direttiva 72/ 159/ CEE, la Regione concede, con preferenza alle aziende presentatrici di piani di sviluppo, a quelle che fanno parte della rete contabile della CEE e alle aziende diretto coltivatrici, un contributo di 751 ECU, di cui 299 il primo anno. 209 il secondo anno, 142 il terzo anno, 101 il quarto anno .]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 3

(4) 


[Il secondo comma dell art. 21 della legge regionale 3- 3- 78 n. 15, gia sostituito dal primo comma dell art. 3 della legge regionale 4- 9- 79 n. 63, e così sostituito:

Nei territori montani ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni ettaro di superficie agraria coltivata, la misura della indennita compensativa e da determinarsi secondo scaglioni sotto determinati:

sino a 8 ettari: 60 ECU

sino a 15 ettari: 50 ECU

sino a 25 ettari: 40 ECU

sino a 35 ettari: 30 ECU

Dal beneficio di cui al presente comma sono escluse:

- le superfici destinate a bosco, a pascolo ed a seminativo coltivato per la produzione di foraggio o di cereale da tagliare allo stato ceroso;

- le superfici destinate alla produzione di frumento;

- le superfici destinate a coltivazioni intensive di pereti, pescheti e meleti, per la parte eccedente 50 are per azienda.

Il terzo comma del medesimo art. 21, gia sostituito dal secondo comma dell art. 3 della legge regionale 4- 7- 79 n. 63, e così sostituito:

Nei territori montani e svantaggiati ai sensi della direttiva 75/ 268/ CEE, per ogni UBA (Unita Bestiame Adulta) allevata durante l anno la misura dell indennita compensativa e da determinarsi secondo gli scaglioni sotto determinati:

- sino a 8 UBA: 65,6 ECU

- sino a 15 UBA: 56 ECU

- sino a 25 UBA: 46 ECU

- sino a 35 UBA: 8 ECU

Il primo periodo del quarto comma del medesimo art. 21, gia sostituito dall ultimo comma dell art. 3 della legge regionale 4- 9- 79 n.63, e così sostituito:

L importo totale dell indennita concessa per gli allevamenti non puo superare 65,6 ECU per ettaro di superficie foraggera a disposizione dell azienda .]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 4

(5) 


[L art. 4 della legge regionale 4- 9- 79 n.63  e così sostituito:

L importo massimo di cui al primo comma dell art. 18 della legge nazionale 9- 5- 75 n. 153, così come modificato dal terzo comma  dell Art. 11 della legge nazionale 10- 5- 76 n. 352, e fissato in 52.599 ECU

L art. 5 della medesima legge regionale n. 63 e così sostituito:

Gli importi minimi e massimi di cui al primo periodo del secondo comma dell art. 24 della legge nazionale 9- 5- 75 n. 153 così come sostituito dal primo comma dell art. 1 della legge nazionale 21- 12- 1977 n. 958, sono fissati rispettivamente in 13.158 e 66.699 ECU .

L art. 6 della medesima legge regionale n. 63 e così sostituito:

Gli ammontari minimi e massimi di cui al secondo comma dell art. 30 della legge nazionale 9- 5- 75 n. 153, così come modificato  dall ultimo comma dell art. 11 della legge nazionale 10- 5- 76 n. 352, sono fissati rispettivamente in 3290 e 9867 ECU .

Il primo comma dell art. 7 della medesima legge regionale n. 63 e così sostituito:

L importo massimo di cui al terzultimo comma dell art. 11 della legge nazionale 10- 5- 76 n. 352 e fissato in 13.158 ECU per azienda .]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 5

(6) 


[Alla legge regionale 3- 3- 1978 n. 15 e aggiunto il seguente articolo 31:

Il Presidente della Giunta regionale e autorizzato a variare con proprio decreto l ammontare degli importi previsti dalla presente legge, in conformita ad analoghi provvedimenti adottati dalla Comunita Economica Europea.

Tale variazione avverra entro gg. 30 dalla data di pubblicazione dei suddetti provvedimenti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee. .]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 6

(7) 


[Tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 1979 tendenti ad ottenere le provvidenze di cui alla legge regionale 3- 3- 1978 n. 15 e successive modificazioni beneficeranno  degli importi di cui alla presente legge.]


(7) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39


Art. 7

(8) 


[Gli onere rivenienti dalla applicazione della presente legge trovano copertura nel bilancio pluriennale 1979- 81 approvato con legge regionale 6- 6- 1979 n. 31.]


(8) Legge abrogata dalla l.r. 9/2000, art. 39