Anno 1980
Numero 17
Data 13/03/1980
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 marzo 1980, n. 22.
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 marzo 1980, n. 17

Modifiche e integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 1980 avente ad oggetto: " Disposizioni sull' ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali in attuazione dell' accordo relativo al C.N. per il personale delle Regioni a Statuto ordinario".  



Art. 1


L ultimo comma dell art. 34 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 1980 e così modificato: I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali .




Art. 2


Il terzo comma dell art. 40 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 1980 e così modificato: Il restante personale inquadrato nel VI livello ai sensi della allegata Tabella C con decorrenza 1° ottobre  1978, transitera nel VII livello al compimento di un triennio di servizio effettivo maturato nello stesso VI livello .




Art. 3


L ultimo comma dell art. 40 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 80 e così modificato E in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del sesto comma del presente articolo il personale che, comunque - anche per effetto dell applicazione della Tabella C) e di tutte le norme comprese nella presente legge - abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l Ente o l Amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del DPR n. 748/ 72, tabelle regionali di raffronto riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio) .




Art. 4


Il penultimo comma dell art. 13 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 80 e così modificato: Il 15° comma dell art. 50 della legge regionale 25- 3- 74, n. 18 e sostituito dal seguente: La graduatoria dei concorsi e approvata dalla Giunta regionale, ed ha validita per un anno dalla sua approvazione per la copertura dei posti che si rendano vacanti salvo che per quelli derivanti da ampliamento di organico . 




Art. 5


L art. 43 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 80 con delibera n. 704 del 30- 1- 1980, e soppresso.




Art. 6


L art. 53 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 80 e sostituito dal seguente: Norma finanziaria. Gli oneri derivanti  dall applicazione della presente legge previsti in lire 200 milioni per l anno 1978 e in  lire 800 milioni per l anno 1979, fanno carico rispettivamente ai Capitoli 00333 e capitoli 00335 del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1980, mediante la seguente variazione al Bilancio di previsione  1980 e con utilizzo di pari disponibilita riveniente dal capitolo 439 fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >>, del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Parte seconda - SPESA

Variazione in aumento Bilancio 1980

Cap. 00333 - Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 LR 23/ 74, comprese quelli riflessi previdenziali e assistenziali - stipendi 1978 e retro ( cni)  competenza L. 200 milioni cassa L. 200 milioni

Cap. 00335( cni) Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 Legge regionale n. 23/74 compresi quelli  riflessi previdenziali e assistenziali compreso lavoro straordinario 1978 e retro  competenza L. 800 milioni cassa L. 800 milioni

Totale competenza un miliardo Totale cassa un miliardo

Variazione in diminuzione Bilancio 1979

Cap. 439Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione  competenza un miliardo cassa un miliardo

Ai sensi del 3° comma del suddetto articolo 39 della legge regionale di contabilita regionale, n. 17 del 30- 5- 77, l assegnazione dello stanziamento di cui al capitolo 439 - Parte II - Spesa - del bilancio 1979 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1979 e della nuova correlativa spesa di lire un miliardo nei suddetti stanziamenti della competenza del Bilancio 1980.

Ai sensi del 3° comma del suddetto articolo 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 77, nel bilancio 1980 dovra risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.