Legge Regionale 13 marzo 1980, n. 17 Modifiche e integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 1980 avente ad oggetto: " Disposizioni sull' ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali in attuazione dell' accordo relativo al C.N. per il personale delle Regioni a Statuto ordinario".
Art. 1L ultimo comma dell art. 34
della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 1980 e così
modificato: I compensi di cui al presente articolo non sono
pensionabili e, pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali
.
Art. 2Il terzo comma dell art. 40
della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 1980 e così
modificato: Il restante personale inquadrato nel VI livello ai sensi
della allegata Tabella C con decorrenza 1° ottobre 1978, transitera nel VII livello al
compimento di un triennio di servizio effettivo maturato nello stesso VI livello
.
Art. 3L ultimo comma dell art. 40
della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 80 e così
modificato E in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso
interno per l accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai
sensi del sesto comma del presente articolo il personale che, comunque - anche
per effetto dell applicazione della Tabella C) e di tutte le norme
comprese nella presente legge - abbia conseguito o consegua un passaggio di
posizione, qualunque sia stato l Ente o l Amministrazione di appartenenza,
tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di
appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del DPR n. 748/ 72,
tabelle regionali di raffronto riconoscimento di mansioni superiori,
reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l
ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio) .
Art. 4Il penultimo comma dell art.
13 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 80 e così
modificato: Il 15° comma dell art. 50 della legge regionale 25- 3- 74,
n. 18 e sostituito dal seguente: La graduatoria dei concorsi e approvata
dalla Giunta regionale, ed ha validita per un anno dalla sua approvazione per
la copertura dei posti che si rendano vacanti salvo che per quelli derivanti da
ampliamento di organico .
Art. 5L art. 43 della legge
regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 80 con delibera n. 704
del 30- 1- 1980, e soppresso.
Art. 6L art. 53 della legge
regionale approvata nella seduta consiliare del 30- 1- 80 e sostituito dal
seguente: Norma finanziaria. Gli oneri derivanti dall applicazione della presente legge
previsti in lire 200 milioni per l anno 1978 e in lire 800 milioni per l anno 1979, fanno
carico rispettivamente ai Capitoli 00333 e capitoli 00335 del Bilancio di
previsione per l esercizio finanziario 1980, mediante la seguente variazione al
Bilancio di previsione 1980 e con
utilizzo di pari disponibilita riveniente dal capitolo 439 fondo per
il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di
adozione >>, del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1979,
sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.
Parte seconda -
SPESA
Variazione in aumento Bilancio
1980
Cap. 00333 - Oneri per
fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento
del personale e art. 4 LR 23/ 74, comprese quelli riflessi previdenziali e
assistenziali - stipendi 1978 e retro ( cni)
competenza L. 200 milioni cassa L. 200 milioni
Cap. 00335( cni) Oneri
per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di
inquadramento del personale e art. 4 Legge regionale n. 23/74 compresi
quelli riflessi previdenziali e
assistenziali compreso lavoro straordinario 1978 e retro competenza L. 800 milioni cassa L. 800
milioni
Totale competenza un miliardo
Totale cassa un miliardo
Variazione in diminuzione
Bilancio 1979
Cap. 439Fondo per il
finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di
adozione competenza un miliardo cassa un
miliardo
Ai sensi del 3° comma del
suddetto articolo 39 della legge regionale di contabilita regionale, n. 17 del
30- 5- 77, l assegnazione dello stanziamento di cui al capitolo 439 - Parte II
- Spesa - del bilancio 1979 resta attribuita alla competenza dello stesso
esercizio 1979 e della nuova correlativa spesa di lire un miliardo nei suddetti
stanziamenti della competenza del Bilancio 1980.
Ai sensi del 3° comma del
suddetto articolo 39 della legge regionale n. 17 del 30- 5- 77, nel bilancio
1980 dovra risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata
con ricorso ai fondi globali dell esercizio precedente.
|