Legge Regionale 22 marzo 1980, n. 19
Modifiche alla legge regionale n. 33 del 21 luglio 1978.(1)
Articolo unico (2)
[L art. 3 della legge regionale n. 33 del 21luglio 1978 e sostituito dal seguente:
Al Consigliere inviato in missione e data facolta di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
L indennita di trasferta ai Consiglieri inviati in missione all estero e disciplinata dalla legge regionale n. 21 del 12 agosto 1977 e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando la facolta di cui al precedente comma.
L indennita di trasferta e ridotta di un terzo, della meta e di due terzi qualora il Consigliere in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.]
(2) l’articolo unico è stato sostituito dall’articolo unico della l.r. 22 agosto 1984, n. 40 “Modifica alla legge regionale 22marzo 1980, n. 19.”